Ricostituzione del fondo straordinario

I Comuni che nel tempo hanno ridotto o azzerato il fondo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario possono valutare la ricostituzione della dotazione solo in presenza di effettive esigenze eccezionali e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. È quanto ha affermato la Corte dei conti della Lombardia nella deliberazione n. 368/2025/PAR del 12 novembre 2025.
Il parere ha confermato la lettura già espressa dall’Aran (RAL 1816), secondo cui il fondo dello straordinario conserva autonomia rispetto al fondo risorse decentrate e può essere ricostituito applicando l’articolo 14 del Ccnl 1° aprile 1999, purché siano rispettati i limiti dell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
Il principio si inserisce nella logica di salvaguardia del carattere eccezionale dello straordinario e nella necessità che l’ente motivi adeguatamente la previsione finanziaria, tenendo conto dell’impatto sulla spesa
complessiva del personale.
 
"Sole 24 ore"