Ricostituzione del fondo straordinario
I Comuni che nel tempo hanno ridotto o azzerato il fondo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario possono valutare la ricostituzione della dotazione solo in presenza di effettive esigenze eccezionali e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. È quanto ha affermato la Corte dei conti della Lombardia nella deliberazione n. 368/2025/PAR del 12 novembre 2025.
Il parere ha confermato la lettura già espressa dall’Aran (RAL 1816), secondo cui il fondo dello straordinario conserva autonomia rispetto al fondo risorse decentrate e può essere ricostituito applicando l’articolo 14 del Ccnl 1° aprile 1999, purché siano rispettati i limiti dell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
Il principio si inserisce nella logica di salvaguardia del carattere eccezionale dello straordinario e nella necessità che l’ente motivi adeguatamente la previsione finanziaria, tenendo conto dell’impatto sulla spesa
Il parere ha confermato la lettura già espressa dall’Aran (RAL 1816), secondo cui il fondo dello straordinario conserva autonomia rispetto al fondo risorse decentrate e può essere ricostituito applicando l’articolo 14 del Ccnl 1° aprile 1999, purché siano rispettati i limiti dell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
Il principio si inserisce nella logica di salvaguardia del carattere eccezionale dello straordinario e nella necessità che l’ente motivi adeguatamente la previsione finanziaria, tenendo conto dell’impatto sulla spesa
complessiva del personale.
"Sole 24 ore"