Incidenti stradali:Affidamento in concessione dei servizi di ripristino della strada


 

In tema di affidamento in concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradale


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Concessione servizi – Offerta economica – PEF – Rilevanza


In materia di concessione di servizi il PEF non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto, rappresentando un elemento significativo della proposta contrattuale, perché dà modo all’amministrazione, che ha invitato ad offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto. Pertanto, ai fini della verifica della conformità dell'offerta alla lex specialis di gara, prima ancora che della verifica di congruità della stessa, è corretto l'operato della stazione appaltante che prenda in esame anche il PEF. (1).
In motivazione il Consiglio di Stato ha in primo luogo precisato al riguardo che nelle concessioni di servizi che si articolano nell’espletamento di diverse prestazioni per diversi anni di affidamento, la sostanza dell’offerta va desunta anche e necessariamente dal PEF che si accompagna alla sintetica enunciazione di una percentuale di ribasso delle tariffe (o corrispettivi) posti a base di gara; ha dunque ritenuto che l'offerta dell'appellante, aggiudicatario della gara, non fosse conforme alla lex specialis di gara, come interpretata dalla precedente sentenza Cons. Stato, sez. V, n. 4089/2023, in quanto - relativamente ad una procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi sulle strade del territorio di Roma Capitale - dal PEF presentato dal medesimo operatore economico e inserito snella busta C, cioè nella busta economica, nonché nell’allegata relazione di congruità, si evinceva che l'operatore aveva esplicitato che il ribasso unico offerto nella misura percentuale (indicata nel modulo predisposto dalla stazione appaltante) non sarebbe stato applicato agli interventi sulle aree inferiori ai 50 mq, in senso difforme da quanto ritenuto nel precedente giudicato amministrativo; da qui la correttezza del successivo operato della stazione appaltante, che nel conformarsi a tale giudicato, aveva escluso l'aggiudicataria. Il Consiglio di Stato ha quindi precisato che, anche a voler ipotizzare la sostenibilità complessiva dell’offerta con applicazione del ribasso a tutte le voci dei corrispettivi (e conseguente riduzione dei ricavi stimati), sarebbe stato necessario manipolare elementi essenziali dell’offerta (quali quelli che costituiscono il modello tariffario applicato al pubblico servizio oggetto di concessione), così dando luogo ad una modifica dell’offerta non consentita nella fase di riapertura del procedimento.

 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Anomalia offerta – Giudicato – Riedizione valutazione – Offerta – Immodificabilità


La sentenza di annullamento dell’aggiudicazione per anomalia dell’offerta non opera come sopravvenienza atta a giustificare la rimodulazione dell’offerta  e comunque, nella fase di rinnovo del giudizio di anomalia, l’entità dell’offerta economica deve restare ferma in ossequio alla regola dell’immodificabilità dell’offerta. (2).

 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Concessione servizi – Metodo aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Predeterminazione tariffe – Legittimità


In tema di concessione di servizi per l'affidamento dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi sulle strade  è legittima la scelta della stazione appaltante di individuare come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando rilevanza anche all’elemento tariffario, cui applicare il ribasso offerto, non rinvenendosi ostacoli normativi nel riconoscere all’ente concedente la facoltà di pre-determinazione delle tariffe applicabili dal concessionario nei confronti dei terzi soggetti, fruitori del servizio (ricadendo peraltro l’onere relativo anche sui cittadini/utenti, gravati da eventuali aumenti dei premi assicurativi). (3).
In motivazione, La Sezione ha al riguardo disatteso la censura formulata da parte appellante secondo cui vi sarebbe stato l’obbligo di riedizione della gara da parte della stazione appaltante in ragione della sopravvenuta risposta a un quesito giuridico n. 2753 del 21 giugno 2024 resa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il quale nell’affidamento del servizio analogo a quello in esame “la competizione non può che riguardare esclusivamente l’elemento qualitativo dell’offerta” con l’esclusione dunque del prezzo. E tanto, poiché la determinazione delle tariffe non pertiene alla stazione appaltante o all’ente concedente, ma ai rapporti negoziali terzi sussistenti fra il privato e compagnia assicurativa".

 

Giustizia amministrativa – Appello – Ricorso – Ricevibilità – Rilevabilità – Appello incidentale – Necessità – Esclusione


La ricevibilità, totale o parziale, del ricorso di primo grado, essendo questione pregiudiziale rilevabile d'ufficio, può essere rilevata anche dal giudice di appello, senza necessità di appello incidentale o di riproposizione ex art. 101 c.p.a., dovendo escludersi la formazione del giudicato implicito su tale profilo. (4).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2024, n. 6422 ed altre precedenti ivi richiamate.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V,14 aprile 2020, n. 2383; 28 febbraio 2020, n. 1449; 8 gennaio 2019, n. 171

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Conformi: Ex multis Ad. Plen, 26 aprile 2018, n. 4.

 

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