Incidenti stradali:Affidamento in concessione dei servizi di ripristino della strada
In tema di affidamento in concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradale
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Concessione servizi – Offerta economica – PEF – Rilevanza
In materia di concessione di servizi il PEF non può essere tenuto
separato dall’offerta in senso stretto, rappresentando un elemento
significativo della proposta contrattuale, perché dà modo
all’amministrazione, che ha invitato ad offrire, di apprezzare la
congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta
nell’offerta in senso stretto. Pertanto, ai fini della verifica della
conformità dell'offerta alla lex specialis di gara, prima ancora che
della verifica di congruità della stessa, è corretto l'operato della
stazione appaltante che prenda in esame anche il PEF. (1).
In motivazione il Consiglio di Stato ha in primo luogo precisato al
riguardo che nelle concessioni di servizi che si articolano
nell’espletamento di diverse prestazioni per diversi anni di
affidamento, la sostanza dell’offerta va desunta anche e necessariamente
dal PEF che si accompagna alla sintetica enunciazione di una
percentuale di ribasso delle tariffe (o corrispettivi) posti a base di
gara; ha dunque ritenuto che l'offerta dell'appellante, aggiudicatario
della gara, non fosse conforme alla lex specialis di gara, come
interpretata dalla precedente sentenza Cons. Stato, sez. V, n.
4089/2023, in quanto - relativamente ad una procedura aperta per
l’affidamento in concessione dei servizi di ripristino delle condizioni
di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi
sulle strade del territorio di Roma Capitale - dal PEF presentato dal
medesimo operatore economico e inserito snella busta C, cioè nella busta
economica, nonché nell’allegata relazione di congruità, si evinceva che
l'operatore aveva esplicitato che il ribasso unico offerto nella misura
percentuale (indicata nel modulo predisposto dalla stazione appaltante)
non sarebbe stato applicato agli interventi sulle aree inferiori ai 50
mq, in senso difforme da quanto ritenuto nel precedente giudicato
amministrativo; da qui la correttezza del successivo operato della
stazione appaltante, che nel conformarsi a tale giudicato, aveva escluso
l'aggiudicataria. Il Consiglio di Stato ha quindi precisato che, anche a
voler ipotizzare la sostenibilità complessiva dell’offerta con
applicazione del ribasso a tutte le voci dei corrispettivi (e
conseguente riduzione dei ricavi stimati), sarebbe stato necessario
manipolare elementi essenziali dell’offerta (quali quelli che
costituiscono il modello tariffario applicato al pubblico servizio
oggetto di concessione), così dando luogo ad una modifica dell’offerta
non consentita nella fase di riapertura del procedimento.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Anomalia offerta – Giudicato – Riedizione valutazione – Offerta – Immodificabilità
La sentenza di annullamento dell’aggiudicazione per anomalia
dell’offerta non opera come sopravvenienza atta a giustificare la
rimodulazione dell’offerta e comunque, nella fase di rinnovo del
giudizio di anomalia, l’entità dell’offerta economica deve restare ferma
in ossequio alla regola dell’immodificabilità dell’offerta. (2).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Concessione servizi – Metodo aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Predeterminazione tariffe – Legittimità
In tema di concessione di servizi per l'affidamento dei servizi di
ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti
stradali o altri eventi sulle strade è legittima la scelta della
stazione appaltante di individuare come criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando rilevanza
anche all’elemento tariffario, cui applicare il ribasso offerto, non
rinvenendosi ostacoli normativi nel riconoscere all’ente concedente la
facoltà di pre-determinazione delle tariffe applicabili dal
concessionario nei confronti dei terzi soggetti, fruitori del servizio
(ricadendo peraltro l’onere relativo anche sui cittadini/utenti, gravati
da eventuali aumenti dei premi assicurativi). (3).
In motivazione, La Sezione ha al riguardo disatteso la censura formulata
da parte appellante secondo cui vi sarebbe stato l’obbligo di
riedizione della gara da parte della stazione appaltante in ragione
della sopravvenuta risposta a un quesito giuridico n. 2753 del 21 giugno
2024 resa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
il quale nell’affidamento del servizio analogo a quello in esame “la
competizione non può che riguardare esclusivamente l’elemento
qualitativo dell’offerta” con l’esclusione dunque del prezzo. E tanto,
poiché la determinazione delle tariffe non pertiene alla stazione
appaltante o all’ente concedente, ma ai rapporti negoziali terzi
sussistenti fra il privato e compagnia assicurativa".
Giustizia amministrativa – Appello – Ricorso – Ricevibilità – Rilevabilità – Appello incidentale – Necessità – Esclusione
La ricevibilità, totale o parziale, del ricorso di primo grado,
essendo questione pregiudiziale rilevabile d'ufficio, può essere
rilevata anche dal giudice di appello, senza necessità di appello
incidentale o di riproposizione ex art. 101 c.p.a., dovendo escludersi
la formazione del giudicato implicito su tale profilo. (4).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2024, n. 6422 ed altre precedenti ivi richiamate.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V,14 aprile 2020, n. 2383; 28 febbraio 2020, n. 1449; 8 gennaio 2019, n. 171
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Conformi: Ex multis Ad. Plen, 26 aprile 2018, n. 4.
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