Art. 180, comma 7, C.d.S., illegittimo dopo la materializzazione del contrassegno assicurativo


 Il contrassegno cartaceo dell’assicurazione Rc Auto non esiste più quindi la multa non è applicabile per sua mancata esibizione. Così la Cassazione dice basta  affermando che la legalità deve essere anche ragionevolezza.

La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 26705/2025 - introduce un principio decisivo nel sistema delle garanzie contro l’arbitrio amministrativo.

Viene chiarito in modo inequivocabile che l’invito rivolto al cittadino di esibire un documento non è più previsto

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   Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II Civile, n. 26705/2025, depositata il 3 ottobre 2025.

🧾 Sintesi dei fatti

  • TIZIO  aveva proposto opposizione contro un verbale di accertamento per violazione dell’art. 180, comma 7, Codice della Strada (C.d.S.), cioè per mancata presentazione agli uffici di polizia al fine di esibire il contrassegno assicurativo entro 30 giorni dall’invito.

  • Il Giudice di Pace di Palermo dichiarava inammissibile il ricorso per mancato deposito dell’originale del verbale.

  • Il Tribunale di Palermo, in appello, riconosceva l’errore procedurale (non era più necessario allegare l’atto originale) ma rigettava nel merito l’opposizione, ritenendo legittima la sanzione per mancata esibizione del contrassegno.

  • TIZIO proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che:

    1. L’obbligo di esibire il contrassegno era venuto meno con la dematerializzazione prevista dal D.L. n. 1/2012 e dal D.M. n. 110/2013.

    2. Il verbale era illegittimo perché la copertura assicurativa era verificabile telematicamente.


⚖️ Questioni giuridiche

La Corte ha dovuto chiarire:

  1. Se fosse legittimo l’invito a esibire il contrassegno assicurativo dopo l’entrata in vigore della dematerializzazione (dal 18 ottobre 2015).

  2. Se la sanzione ex art. 180, comma 7, C.d.S. fosse applicabile in un caso in cui l’autorità poteva già verificare online la copertura assicurativa.


🧩 Decisione della Corte

La Cassazione accoglie il ricorso e annulla il verbale di accertamento.

Motivazioni principali:

  • Dal 2015 è cessato l’obbligo di esposizione ed esibizione del contrassegno assicurativo; l’unico documento rilevante è il certificato di assicurazione, cartaceo o digitale.

  • L’invito a esibire documenti (art. 180, comma 8, C.d.S.) è giustificato solo se non è possibile verificare la copertura tramite banche dati pubbliche.

  • Poiché nel caso de quo la copertura era accertabile telematicamente, l’ordine di esibizione era illegittimo e, di conseguenza, anche la sanzione per mancata ottemperanza.

  • Tale interpretazione è oggi confermata dal legislatore con la L. n. 156/2021, che esclude espressamente l’invito a presentarsi quando la verifica è possibile tramite banche dati.


🏁 Esito finale

  • Accolto il primo motivo di ricorso (illegittimità dell’ordine di esibizione).

  • Assorbito il secondo (sulla determinazione della sanzione).

  • Cassata la sentenza del Tribunale di Palermo.

  • Annullato il verbale di accertamento n. 1800001046556.

  • Spese compensate per la novità della questione legata alla dematerializzazione.


🔍 Relazione e significato

La sentenza:

  • Ribadisce l’importanza del principio di legalità e dell’adeguamento interpretativo delle norme amministrative a seguito delle innovazioni tecnologiche.

  • Chiarisce che l’obbligo di collaborazione del cittadino (esibizione di documenti) non può tradursi in una duplicazione inutile di adempimenti già verificabili dai sistemi informatici.

  • Si inserisce nel processo di digitalizzazione della P.A. e nel progressivo superamento della burocrazia cartacea, valorizzando la ragionevolezza e l’efficienza amministrativa.

  • È un precedente rilevante per tutti i casi in cui vengano contestate violazioni relative a documenti ormai dematerializzati.