Art. 126 bis C.d.S.: Richiesta di chiarimenti sull’interpretazione e corretta applicazione dell’art. 126-bis del Codice della Strada nelle ipotesi di conducente neopatentato.


 CIRCOLARE MININTERNO DELL'8/10/25 (su telegram)

Documento protocollato n. 0428243/2025, emesso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato.


🧾 Relazione

Oggetto del documento:
Richiesta di chiarimenti sull’interpretazione e corretta applicazione dell’art. 126-bis del Codice della Strada nelle ipotesi di conducente neopatentato.

Il documento è una circolare interpretativa interna della Polizia Stradale, indirizzata al Compartimento Polizia Stradale del Trentino-Alto Adige e provincia di Belluno, con copia per conoscenza ad altri Compartimenti.
Essa nasce da un quesito del 7 luglio 2025, riguardante l’applicazione delle sanzioni con decurtazione dei punti nei confronti di conducenti neopatentati titolari di patente estera.

Contenuto essenziale

  1. Premessa del problema:
    Il Compartimento di Bolzano aveva espresso l’orientamento secondo cui l’art. 126-bis C.d.S. – relativo alla patente a punti – si applicherebbe anche ai titolari di patente estera, poiché la norma non limita la sua efficacia alle sole patenti italiane (come invece fa l’art. 117, comma 5, C.d.S.).

  2. Distinzione tra le due norme:

    • Art. 117 C.d.S.: stabilisce restrizioni per i neopatentati (limitazioni di potenza e cilindrata) ma solo per patenti italiane di categoria B.

    • Art. 126-bis C.d.S.: disciplina il sistema della patente a punti, prevedendo il raddoppio della decurtazione per i neopatentati nei primi tre anni dal rilascio della patente, senza esplicite limitazioni territoriali.

  3. Riferimenti normativi integrativi:
    Il documento richiama l’art. 6-bis del D.L. 151/2003, che prevede che ai conducenti con patente estera siano associati i punti di penalizzazione “secondo le modalità previste dal Codice della Strada”.
    Tale richiamo include implicitamente anche il meccanismo del raddoppio dei punti.

  4. Giurisprudenza costituzionale:
    Si cita la sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2016, che pur dichiarando l’illegittimità parziale dell’art. 6-ter del D.L. 151/2003, non ha messo in dubbio la legittimità del sistema della patente a punti per i titolari di patente estera.

  5. Conclusione amministrativa:
    Sulla base anche del parere conforme del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), la Direzione Centrale conclude che:

    “Il raddoppio dei punti previsto per i neopatentati opera anche per i titolari di patente estera.”


💬 Commento

Il documento rappresenta un importante chiarimento interpretativo e operativo per gli organi di Polizia Stradale.
L’orientamento espresso ha una valenza estensiva e paritaria: equipara i titolari di patente estera ai neopatentati italiani, rafforzando il principio di uniformità di trattamento in materia di sicurezza stradale.

Rilievi principali:

  • Si ribadisce la distinzione funzionale tra limitazioni alla guida (art. 117) e decurtazione punti (art. 126-bis), spesso confuse nella prassi.

  • L’applicazione del raddoppio dei punti anche ai titolari di patente estera evita disparità di trattamento e colma un vuoto normativo che avrebbe potuto favorire comportamenti elusivi.

  • Il richiamo al D.L. 151/2003 rafforza la legittimità dell’estensione, rendendo il sistema coerente con il principio di reciprocità europea nella gestione delle patenti.

  • Il parere del MIT e il riferimento alla Corte Costituzionale conferiscono autorevolezza giuridica all’interpretazione, consolidandola come indirizzo operativo ufficiale.

In sintesi:

La circolare chiarisce che:

Anche i conducenti neopatentati con patente rilasciata all’estero sono soggetti al raddoppio della decurtazione dei punti per le infrazioni commesse entro i primi tre anni dal rilascio del titolo di guida.