Art. 126 bis C.d.S.: Richiesta di chiarimenti sull’interpretazione e corretta applicazione dell’art. 126-bis del Codice della Strada nelle ipotesi di conducente neopatentato.
CIRCOLARE MININTERNO DELL'8/10/25 (su telegram)
Documento protocollato n. 0428243/2025, emesso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato.
🧾 Relazione
Oggetto del documento:
Richiesta di chiarimenti sull’interpretazione e corretta applicazione dell’art. 126-bis del Codice della Strada nelle ipotesi di conducente neopatentato.
Il documento è una circolare interpretativa interna della Polizia Stradale, indirizzata al Compartimento Polizia Stradale del Trentino-Alto Adige e provincia di Belluno, con copia per conoscenza ad altri Compartimenti.
Essa nasce da un quesito del 7 luglio 2025, riguardante l’applicazione delle sanzioni con decurtazione dei punti nei confronti di conducenti neopatentati titolari di patente estera.
Contenuto essenziale
-
Premessa del problema:
Il Compartimento di Bolzano aveva espresso l’orientamento secondo cui l’art. 126-bis C.d.S. – relativo alla patente a punti – si applicherebbe anche ai titolari di patente estera, poiché la norma non limita la sua efficacia alle sole patenti italiane (come invece fa l’art. 117, comma 5, C.d.S.). -
Distinzione tra le due norme:
-
Art. 117 C.d.S.: stabilisce restrizioni per i neopatentati (limitazioni di potenza e cilindrata) ma solo per patenti italiane di categoria B.
-
Art. 126-bis C.d.S.: disciplina il sistema della patente a punti, prevedendo il raddoppio della decurtazione per i neopatentati nei primi tre anni dal rilascio della patente, senza esplicite limitazioni territoriali.
-
-
Riferimenti normativi integrativi:
Il documento richiama l’art. 6-bis del D.L. 151/2003, che prevede che ai conducenti con patente estera siano associati i punti di penalizzazione “secondo le modalità previste dal Codice della Strada”.
Tale richiamo include implicitamente anche il meccanismo del raddoppio dei punti. -
Giurisprudenza costituzionale:
Si cita la sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2016, che pur dichiarando l’illegittimità parziale dell’art. 6-ter del D.L. 151/2003, non ha messo in dubbio la legittimità del sistema della patente a punti per i titolari di patente estera. -
Conclusione amministrativa:
Sulla base anche del parere conforme del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), la Direzione Centrale conclude che:“Il raddoppio dei punti previsto per i neopatentati opera anche per i titolari di patente estera.”
💬 Commento
Il documento rappresenta un importante chiarimento interpretativo e operativo per gli organi di Polizia Stradale.
L’orientamento espresso ha una valenza estensiva e paritaria: equipara i titolari di patente estera ai neopatentati italiani, rafforzando il principio di uniformità di trattamento in materia di sicurezza stradale.
Rilievi principali:
-
Si ribadisce la distinzione funzionale tra limitazioni alla guida (art. 117) e decurtazione punti (art. 126-bis), spesso confuse nella prassi.
-
L’applicazione del raddoppio dei punti anche ai titolari di patente estera evita disparità di trattamento e colma un vuoto normativo che avrebbe potuto favorire comportamenti elusivi.
-
Il richiamo al D.L. 151/2003 rafforza la legittimità dell’estensione, rendendo il sistema coerente con il principio di reciprocità europea nella gestione delle patenti.
-
Il parere del MIT e il riferimento alla Corte Costituzionale conferiscono autorevolezza giuridica all’interpretazione, consolidandola come indirizzo operativo ufficiale.
In sintesi:
La circolare chiarisce che:
Anche i conducenti neopatentati con patente rilasciata all’estero sono soggetti al raddoppio della decurtazione dei punti per le infrazioni commesse entro i primi tre anni dal rilascio del titolo di guida.