Sulla sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia
Armi e materie esplodenti – Porto d’armi – Sospensione – Termine
Sebbene l’articolo 10 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 non
preveda alcun termine di durata per la sospensione, statuendo soltanto
che le autorizzazioni di polizia possano essere revocate o sospese in
qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata, il
precetto deve tuttavia essere interpretato in aderenza ai principi
desumibili dall'art. 21-quater, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, che circoscrive la sospensione degli effetti dei provvedimenti
amministrativi ad una durata predeterminata, commisurata al tempo
strettamente necessario a soddisfare gli interessi pubblici perseguiti
e, comunque, non superiore ai termini previsti per l'esercizio del
potere di annullamento disciplinato dall'art. 21-nonies, di cui il
potere sospensivo costituisce proiezione cautelare. (1).
Armi e materie esplodenti – Porto d’armi – Sospensione – Fissazione termine di durata – Revoca – Presupposti
Qualora la sospensione del titolo abilitativo sia disposta per una
durata pari all’efficacia quinquennale della licenza di caccia, il
provvedimento assume la connotazione giuridica di una revoca
dell’autorizzazione, la quale esige la sussistenza di specifici
presupposti fattuali e giuridici, rispetto ai quali si impone una
distinta valutazione dell’amministrazione procedente. (2).
(1) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 19 dicembre
2022, n. 1346; T.a.r. per la Valle d'Aosta, sez. I, 18 maggio 2020, n.
10; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. IV, 18 giugno 2018, n. 1266.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
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