Ribaltata sentenza del Tar «Il cittadino con disabilità ha diritto al posto auto»
Ribaltata sentenza del Tar «Il cittadino con disabilità ha diritto al posto auto sotto casa»
Il Consiglio di Stato grazie all’intervento del Garante ribalta una decisione del Tar che aveva respinto il ricorso contro il Comune di Eboli di una cittadina con disabilità cui era stata negata la possibilità di avere un posto auto davanti a casa
L’Autorità Garante aveva messo in luce le violazioni commesse dal Comune e indicato la necessità di un “accomodamento ragionevole” per garantire il diritto all’autonomia e alla mobilità della persona con disabilità.
«La pronuncia del Consiglio di Stato dimostra come l’Autorità Garante, mettendosi al fianco delle persone con disabilità, è decisiva nel fare riconoscere in concreto i diritti delle persone con disabilità» dichiara il presidente dell’Autorità Garante, Maurizio Borgo. «L’intervento del Collegio dell’Autorità ha dato forza a chi troppo spesso rischia, se lasciato solo, di non vedersi riconoscere i propri diritti. Questa decisione chiarisce un principio importante: i diritti delle persone con disabilità devono essere garantiti in modo effettivo e non possono essere sacrificati da valutazioni formali o legate a ragioni di mero contenimento della spesa».
Il Comune di Eboli, infatti, pur avendo motivato il diniego, non avrebbe tenuto conto della norma: «Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Comune – si legge - può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno di parcheggio per disabili». L’obiettivo della norma è «migliorare le condizioni di vita delle persone afflitte da importanti limitazioni della capacità di deambulazione, garantendo il loro diritto alla libertà di movimento mediante l'approntamento di adeguate misure previste dalla normativa, che il Comune è tenuto ad assicurare, anche in ragione della gravità delle patologie del richiedente, salvo giustificare l'oggettiva impossibilità di fornire tali presidi»”. Info su:
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