Registrazioni tra colleghi: lecite per difendersi in giudizio

 


Un dipendente ha effettuato una registrazione occulta di una conversazione tra colleghi, utilizzandola due anni dopo in una causa contro l’azienda. A seguito di ciò, è stato sanzionato. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare, stabilendo che la registrazione occulta del lavoratore, per essere giustificata dal diritto di difesa, deve avere un legame di pertinenza e necessità diretto con una controversia specifica, imminente o già in corso, e non può avere una finalità meramente esplorativa. In questo caso, la mancanza di tale nesso ha reso la registrazione una violazione dei doveri di lealtà e correttezza.

 Massima

La registrazione fonografica di conversazioni tra colleghi sul luogo di lavoro effettuata dal dipendente senza il consenso degli interessati integra illecito disciplinare quando manchi il requisito della pertinenza e della strumentalità rispetto all'esercizio del diritto di difesa. 

 Il trattamento di dati personali mediante registrazione occulta di colloqui aziendali trova legittimazione nell'art. 24 del d.lgs. n. 196/2003 e nella scriminante dell'art. 51 c.p. esclusivamente quando sia finalizzato alla tutela di un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale, purché sussista un nesso di diretta e necessaria strumentalità tra la registrazione e l'apprestamento della finalità difensiva.



Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 20487 del 21 luglio 2025
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