Proprietario incolpevole e responsabilità da inquinamento
Consiglio di Stato, sezione IV, 4 agosto 2025, n. 6885 – Pres. Neri, Est. Arrivi
Ambiente – Danno ambientale – Inquinamento – Proprietario – Responsabilità – Obbligo di bonifica - Esclusione
Il proprietario incolpevole, che non ha contribuito all'inquinamento
del sito, è tenuto esclusivamente a segnalare alle autorità il
superamento o il pericolo di superamento delle concentrazioni delle
soglie di contaminazione e ad adottare le misure di prevenzione del
danno ambientale, mentre ha la mera facoltà di assumere in proprio le
restanti iniziative di contrasto e riparazione del danno, onde mantenere
il fondo libero dai pesi derivanti dall'eventuale attivazione d'ufficio
delle autorità. Infatti, il proprietario rimane esposto al privilegio
speciale e agli oneri reali sul fondo per il caso in cui, non essendo
stato individuato il responsabile dell'inquinamento, le amministrazioni
competenti realizzino d'ufficio le misure di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale, rivalendosi poi delle spese sul
proprietario, nei limiti del valore del fondo. Pertanto, non è
configurabile alcuna responsabilità in capo al proprietario dell'area
inquinata né, quindi, l'obbligo di bonificare il sito o di adottare le
misure di messa insicurezza di emergenza per il solo fatto di rivestire
tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale
all'inquinamento riscontrato. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2024, n. 7313; 26 gennaio
2021, n. 780; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3449; 19 marzo 2009, n. 161; Ad.
plen., 25 settembre 2013, n. 21, ord.