Reati ambientali: Arresto in flaganza differita entro 48 ore dal fatto
Le modifiche legislative delineate dal Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025 estendono l'applicazione dell'arresto in flagranza differita a una serie di gravi reati ambientali. Questa estensione, mirata a rafforzare gli strumenti contro le attività illecite, consente l'arresto anche fino a quarantotto ore dopo il fatto, qualora la documentazione video-fotografica o informatica identifichi inequivocabilmente l'autore.
La normativa include specifiche violazioni del codice penale e del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale), come l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, e il traffico illecito di rifiuti, equiparando la gravità di tali illeciti a quella di reati precedentemente coperti da questa procedura.
L'obiettivo è fornire un ulteriore strumento operativo per contrastare le condotte illecite, sottolineando l'importanza del bene giuridico protetto: l'ambiente.
Nello specifico i reati che vengono richiamati, per l’applicabilità dell’istituto de quo e della fictio iuris in ragione della quale si considera in flagranza anche il fatto verificato con i riscontri video -fotografici entro le 48 ore dall’accadimento materiale, sono, con riguardo al codice penale,
l’art. 452 -bis (inquinamento ambientale),
l’art. 452 -ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale),
l’art. 452 -quater (disastro ambientale),
l’art. 452 -sexies ( traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e l’art. 452 -quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ,
e con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. T.U.A, i reati di nuovo conio di cui agli articoli
255 -bis ( Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)
255 –ter (Abbandono di rifiuti pericolosi),
256, commi 1, secondo periodo, 1 -bis, 3 e 3 -bis (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
256 -bis (combustione illecita di rifiuti)
259 (traffico illecito di rifiuti).