Il GPS sulla vettura non richiede l’autorizzazione giudiziaria.
Cass. pen., sez. II, ud. 2 luglio 2025 (dep. 25 luglio 2025), n. 27513 (sentenza sul canale telegram)
Con
la sentenza n. 27513 del 25 luglio 2025, la Seconda Sezione Penale
della Cassazione ha confermato un principio ormai consolidato ma ancora
discusso:
i dati di geolocalizzazione GPS possono essere utilizzati come prova
nel processo penale, senza necessità di autorizzazione preventiva.
I punti salienti della decisione:
• Nessuna esclusione automatica: il dato di positioning non è illecito né inutilizzabile.
• Parificato al pedinamento: il monitoraggio GPS è assimilabile all’osservazione diretta.
• Respinto il rinvio alla Corte di Giustizia UE: il ricorso alla sentenza C-140/2020 (data retention) è stato ritenuto ininfluente.
• Nessuna censura se la difesa è generica: l’eccezione d’inutilizzabilità dev’essere concreta e specifica.
• Dato non decisivo nel caso concreto.
La sentenza rafforza la linea di legittimità dell’utilizzo
investigativo dei dati GPS, ribadendo il bilanciamento tra privacy e
funzione probatoria nel giusto processo.


• Nessuna esclusione automatica: il dato di positioning non è illecito né inutilizzabile.
• Parificato al pedinamento: il monitoraggio GPS è assimilabile all’osservazione diretta.
• Respinto il rinvio alla Corte di Giustizia UE: il ricorso alla sentenza C-140/2020 (data retention) è stato ritenuto ininfluente.
• Nessuna censura se la difesa è generica: l’eccezione d’inutilizzabilità dev’essere concreta e specifica.
• Dato non decisivo nel caso concreto.
