Il conducente che effettua retromarcia ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi

 


Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 23939/2025, udienza del 24 giugno 2025, deposito del 27 giugno 2025 (SU TELEGRAM PREMIUM)
, ha ribadito, in tema di colpa nella circolazione stradale, che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l’eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l’obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi (Sez. 4, n. 8591 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272485 – 01; n. 35824 del 27/06/2013, Rv. 256959 – 01).

Il conducente, tenuto a osservare detta particolare prudenza nell’eseguire tale manovra, non potrà dunque fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché l’eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, Rv. 240899 – 01).

Peraltro, in maniera coerente con tali principi, si è, anche successivamente, precisato che l’utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in tal modo venendosi a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell’affidamento (tra le tante, Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399 – 01; n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223 – 01; n. 27513 del 10/05/2017, Rv. 269997 – 01; n. 5691 del 02/02/2016, Rv. 265981 – 01).

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