Il conducente che effettua retromarcia ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi
Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 23939/2025, udienza del 24 giugno 2025, deposito del 27 giugno 2025 (SU TELEGRAM PREMIUM), ha ribadito, in tema di colpa nella circolazione stradale, che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l’eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l’obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi (Sez. 4, n. 8591 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272485 – 01; n. 35824 del 27/06/2013, Rv. 256959 – 01).
Il conducente, tenuto a osservare detta particolare prudenza nell’eseguire tale manovra, non potrà dunque fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché l’eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, Rv. 240899 – 01).
Peraltro, in maniera coerente con tali principi, si è, anche successivamente, precisato che l’utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in tal modo venendosi a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell’affidamento (tra le tante, Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399 – 01; n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223 – 01; n. 27513 del 10/05/2017, Rv. 269997 – 01; n. 5691 del 02/02/2016, Rv. 265981 – 01).
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