I Camper possono parcheggiare "unnegghiè" (dapperttutto), secondo alcuni eccelsi giudici fiorentini

 


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Illegittimi i divieti di sosta generalizzati per i camper

Per un lungomare pisano no del Tar Firenze al bando per gli autocaravan, confinati a spazi riservati. La sentenza e i precedenti più importanti

di Guglielmo Saporito

È illegittima l’ordinanza con cui il Comune dispone il divieto di sosta per autocaravan sul litorale per l’ingombro di tali mezzi negli stalli di sosta destinati alle normali autovetture. Il Codice della strada (articolo 185, commi 1 e 2) equipara gli autocaravan agli altri veicoli, sicché – se vi è un limite – deve essere uguale per tutti, autovetture o autocaravan. Dunque, gli autocaravan possono sostare liberamente non solo negli stalli a loro riservati, ma anche nei parcheggi comuni agli altri veicoli. Lo ricorda il Tar Firenze (sentenza 26 maggio 2025, n. 921; presidente Giani, estensore Ricchiuto), accogliendo il ricorso dell’Associazione nazionale coordinamento camperisti contro la delibera con cui il Comune di Pisa vietava la sosta agli autocaravan su un lungomare.

Il problema

Proprio per le loro caratteristiche e dimensioni, gli autocaravan sono spesso attenzionati dagli enti locali, specie nelle piccole località turistiche, raggiungibili solo con mezzi privati, con problemi di sovraffollamento e congestione stradale. Qui non sono insolite sbarre poste a una certa altezza (in genere, 2,5 metri) o altri impedimenti all’accesso.

 

La sentenza

Nel caso deciso dal Tar Firenze, secondo il Comune la larghezza degli autocaravan sarebbe stata superiore alla misura standard di un singolo stallo di sosta (2,55 metri). Ciò, unito alla presenza di parcheggi su ambo i lati della carreggiata e alla frequenza degli autocaravan in estate, avrebbe intralciato la circolazione. Gli autocaravan avrebbero, quindi, potuto sostare solo nelle aree di parcheggio attrezzate a loro riservate.

 Ma il Tar ricorda l’equiparazione agli altri veicoli stabilita dall’articolo 185 del Codice. Così non si possono cioè esigere dagli autocaravan comportamenti diversi da quelli imposti ai “normali” autoveicoli. Del resto, per ambedue queste categorie operano le stesse tecniche di guida e regole di circolazione, sicché le due categorie non possono essere diversificate nel solo momento del parcheggio.

 

Le multe possibili

Va comunque precisato che una sanzione applicabile ai camperisti resta: è quella prevista per ogni veicolo venga parcheggiato in modo difforme dalla segnaletica (articolo 157, comma 5), per esempio, sporgendo oltre le strisce che delimitano uno stallo.