Guida in stato d’ebbrezza: chi contesta l’etilometro deve allegare elementi oggettivi


Con la sentenza n. 26318 del 18 luglio 2025 (ud. 13 giugno 2025), la Quarta Sezione penale della Cassazione è intervenuta sull’attendibilità dell’etilometro nel reato di guida in stato di ebbrezza ribadendo che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. sec. C.d.S., relative all’omologazione e alla revisione periodica dell’etilometro, deve essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione, volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito.
 
Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione siano avvenute.

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Redazione La Tribuna

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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 26318 del 18 luglio 2025

Massima


In materia di guida in stato di ebbrezza, l'attendibilità del risultato del test alcolemico non può essere censurata per la mancanza di prova relativa al buon funzionamento dell'apparecchio etilometro, poiché l'omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio sono espressamente previste dall'articolo 379 del Codice della Strada e la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusato circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest fa riscontro un onere di allegazione a carico del soggetto accusato ed oggetto di accertamento del buon funzionamento dell'apparecchio. La circostanza che l'articolo 379 prescriva l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non comporta che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione con i dati relativi all'effettuazione di tali operazioni, poiché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato. Il contenuto della verifica del rispetto delle prescrizioni dell'articolo 379 del Codice della Strada deve essere sollecitato dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito, non potendo tale onere risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento. In tema di causa di non punibilità ex articolo 131 bis del Codice Penale, configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, la valutazione del giudice deve essere complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, dovendo il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena. Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'articolo 175 del Codice Penale è fondato sul principio della emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, dovendo il giudice indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'articolo 133 del Codice Penale.