Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Giugno 2016
Numero: 25424
Data di udienza: 5 Giugno 2016
Presidente: Squassoni
Estensore: Grillo
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/06/2016 (ud. 05/06/2015) Sentenza n.25424
INQUINAMENTO ACUSTICO – Rumore o vibrazioni sonore –
Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – Esercizio di una
professione o di un mestiere rumorosi Distinzione – Turbativa della
pubblica tranquillità – Emissioni oltre la normale tollerabilità –
Illecito penale e amministrativo – Art. 10, c.2 L. n. 447/1995 – Artt. 650 e 659 cod. pen. – Giurisprudenza.
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
nell’ambito di una attività legittimamente autorizzata, è configurabile:
A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove si verifichi solo il mero superamento
dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti
presidenziali in materia;
B) il reato di cui al comma primo dell’art.
659, cod. pen., ove il fatto costituivo dell’illecito sia rappresentato
da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per
effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o
ne costituisca un uso smodato;
C) il reato di cui al comma secondo
dell’art. 659 cod. pen. qualora la violazione riguardi altre
prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del
mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni
acustica. (Cass. Sez. 3^ 18.9.2014 n. 42026, Claudino; conforme Sez. 3^
21.1.2015 n. 5735, Giuffrè).
Pertanto, l’ambito di operatività dell’art.
659 c.p., con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere
individuato nel senso che l’illecito amministrativo ricorrerà solo nella
residuale ipotesi in cui si verifichi soltanto il mero superamento dei
limiti di emissione fissati secondo i criteri dettati dalla menzionata
Legge quadro sull’inquinamento acustico, attuato attraverso l’impiego o
l’esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima; mentre,
quando la condotta si sia concretizzata nella violazione di disposizioni
di legge o prescrizioni dell’autorità che regolano l’esercizio del
mestiere o dell’attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata
dall’art. 659 c.p., comma 2; ed ancora, nel caso in cui le attività di
cui sopra vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio,
in modo da attuare una condotta idonea a turbare la pubblica quiete,
sarà configurabile la violazione sanzionata dall’art. 659 c.p., comma
1°.
INQUINAMENTO
ACUSTICO – Emissioni sonore provenienti dall’esercizio di una attività
commerciale rumorosa (bar con intrattenimento musicale) – Superamento
della soglia di normale tollerabilità e potenziale turbativa della
quiete pubblica – Distinzione – Configurabilità del reato art. 659 c.p..
Per la configurabilità del reato art. 659 c.p., è necessario che le
emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della
normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità
pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro
intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di
un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi
in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità
del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del
gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono
irrilevanti, e di per sè insufficienti, le lamentele di una o più
singole persone, versandosi in una tipica ipotesi di reato di pericolo
presunto. In conclusione, l’elemento essenziale della fattispecie de qua
è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato
di persone e non già l’effettivo disturbo arrecato alle stesse (Sez. l^
13.12.2007 n. 246, Guzzi e altro; Sez. 3^ 24.6.2014 n. 8351, Calvarese);
tuttavia, si deve trattare di rumori tali da arrecare disturbo o a
turbare la quiete e le occupazioni non ad un gruppo limitato di
individui, ma ad una platea diffusa di soggetti (Sez.1^ 14.10.2013 n.
45616, Virgillito ed altro), in quanto è solo la propagazione
generalizzata e diffusa sul territorio che connota l’attitudine
offensiva di quelle determinate vibrazioni rumorose la cui valutazione è
rimessa al giudice di merito (Sez. 3^ 13.5.2014 n. 23529, Ionez; idem
5.2.2015 n. 11031, Montoli e altro).
(Annulla senza rinvio sentenza n. 1446/2012 TRIBUNALE di ROSSANO, del 30/04/2012) Pres. SQUASSONI, Rel. GRILLO, Ric. PASTORE
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/06/2016 (ud. 05/06/2015) Sentenza n.25424
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/06/2016 (ud. 05/06/2015) Sentenza n.25424
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PASTORE CARMELINA N. IL 16/07/1963
avverso la sentenza n. 1446/2012 TRIBUNALE di ROSSANO, del 30/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. D’Ambrosio che ha concluso l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 30 aprile 2013 il Tribunale di Rossano
dichiarava Carmelina PASTORE, imputata per i reati di cui agli artt. 650
cod. pen. e 659 stesso codice, colpevole del solo reato di cui all’art.
659 cod. pen. (capo B) della imputazione e la condannava, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di €
40,00 di ammenda oltre al risarcimento del danno in favore della
costituita parte civile.
1.2 Impugna la detta sentenza l’imputata a mezzo del proprio
difensore di fiducia, deducendo i motivi qui di seguito sintetizzati.
Con il primo lamenta l’erronea applicazione della legge penale in punto
di qualificazione della condotta, rilevando la inconfigurabilità del
reato di cui all’art. 659 cod. pen. in relazione all’esiguo numero delle
persone che avevano lamentato l’esistenza di rumori molesti e comunque,
dovendo la condotta rientrare nella ipotesi di illecito amministrativo.
Con il secondo motivo la difesa lamenta il vizio di motivazione sotto
il duplice profilo della motivazione contraddittoria e/o insufficiente
in ordine alla prova della colpevolezza, che avrebbe dovuto condurre il
giudice ad una assoluzione anche ai sensi dell’art. 530 cpv. Con il
terzo e quarto motivo la difesa lamenta analogo vizio di motivazione
sotto il duplice profilo della insufficienza e della manifesta
illogicità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Quale premessa
di fatto – e limitatamente al reato per il quale è intervenuta la
pronuncia di condanna ed oggetto del presente gravame – Carmelina
PASTORE è stata chiamata a rispondere del reato di cui all’art.659 cod.
pen. “perché, tenendo la condotta di cui al capo a) [quale titolare del
bar-ristorante “La Rotonda del Santuario” sito nel comune di San Cosmo
Albanese, in occasione di una manifestazione musicale in data 11
settembre svolgentesi in quella località], mediante rumori ovvero
abusando di strumenti sonori ovvero musica ad alto volume (dalle ore 21
alle ore 4,00 circa) disturbava il riposo delle persone residenti vicino
al locale pubblico” (Reato commesso l’11 settembre 2010).
1.1 In punto di fatto emerge dal testo della sentenza impugnata che
la PASTORE, nella spiegata qualità di titolare del bar-ristorante
suddetto, in occasione di un evento folcloristico (festa della birra)
aveva richiesto ed ottenuto dalle Autorità competenti l’autorizzazione a
svolgere attività di intrattenimento musicale dalle ore 21 alle ore
1,00 del mattino successivo; senonché, essendosi protratta la
manifestazione sonora con musica dal volume elevato fino alle ore 4,00
abitanti della zona avevano sollecitato l’intervento dei Carabinieri in
quanto disturbati nel riposo e impediti dal prendere sonno.
2. Tanto precisato, il primo motivo non è fondato. Va, in
proposito, ricordato che sulla base di un consolidato orientamento di
questa Corte Suprema, l’art. 659 cod. pen. prevede due autonome
fattispecie di reato enunciate, rispettivamente, nel comma 1 ° e nel
comma 2°. L’elemento distintivo tra le due fattispecie è costituito
dalla fonte del rumore prodotto, nel senso che laddove tale rumore
provenga dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la
condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo
per effetto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o
alle prescrizioni dell’autorità, presumendosi la turbativa della
pubblica tranquillità. Di contro, laddove le vibrazioni sonore non siano
causate dall’esercizio della attività lavorativa, ricorre l’ipotesi di
cui all’art. 659 comma 1° cod. pen. per la quale occorre che i rumori
superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato
di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Sez. 1^,
17.12.1998, n. 4820/99, Marinelli, Rv. 213395). In particolare il comma
1° della norma suddetta disciplina l’ipotesi avente per oggetto il
disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede
l’accertamento in concreto dell’avvenuto disturbo, mentre l’ipotesi
contemplata nel secondo comma, che concerne l’esercizio di professione o
mestiere rumoroso, prescinde dalla verificazione del disturbo,
ricorrendo una sorta di presunzione legale di rumorosità collegata al
verificarsi dell’esercizio del mestiere rumoroso al di là dei limiti
tempo-spaziali e/o delle modalità di esercizio imposto dalla legge, dai
regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità
(così anche Sez. l^, 12.6.2012, n. 39852, Minetti, Rv. 253475).
2.1 Nel caso in esame il capo di imputazione, pur non prevedendo
espressamente la violazione di un specifico comma (se il 1 ° o il 2°),
sembra rientrare nella ipotesi di cui al comma 2°, in quanto si verte in
tema di emissioni sonore provenienti dall’esercizio di una attività
commerciale rumorosa (bar con intrattenimento musicale).
2.2 Ora, tenuto conto delle deduzioni difensive contenute nel primo
motivo, occorre rilevare che la giurisprudenza più recente ha affermato
che “L’inquinamento acustico conseguente all’esercizio di mestieri
rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o
differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali
in materia, integra l’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre
1995, n. 447, art. 10, comma 2, (legge quadro sull’inquinamento
acustico) e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del
riposo delle persone (art. 659 c.p., comma 1)” (in termini Sez. lA,
13.11.2012, n. 48309, Carrozzo, m. 254088; conforme Sez. 3^, 21.12.2006,
n. 2875, Roma, Rv. 236091).
2.3 Detto orientamento, però, non può dirsi uniforme in
considerazione di quel diverso indirizzo secondo il quale la fattispecie
penale contiene (anche in riferimento al comma 2° dell’art. 659 cod.
pen.) un elemento, mutuato da quella prevista nel comma 1, estraneo
all’illecito amministrativo previsto dall’art. 10, comma 2 della L. n.
447 del 1995, che tutela genericamente la salubrità ambientale: si
tratta, in particolare, della concreta idoneità della condotta rumorosa a
porre in pericolo il bene della pubblica tranquillità tutelato da
entrambi i commi dell’art. 659 cod. pen., sì da recare disturbo ad una
pluralità indeterminata di persone (così Sez. 1^5.12.2006 n. 1561 Rey ed
altro, Rv. 235883; idem 16.4.2004 n. 25103, Amato, Rv. 228244; più di
recente Sez. 1^ 5.12.2013 n. 4466, Giovanelli e altro, Rv. 259156).
2.4 Sulla base di tali considerazioni, laddove la condotta rumorosa
risulti comunque idonea – quale che sia la fonte del rumore ed il
contesto in cui esso si produce – a turbare l’altrui pubblica
tranquillità, mantiene rilevanza penale la condotta contemplata tanto
nel 1 ° che nel 2° comma della norma codicistica.
2.5 Tale principio si rinviene in alcune recentissime pronunce di
questa Sezione secondo le quali “In tema di disturbo delle occupazioni e
del riposo delle persone nell’ambito di una attività legittimamente
autorizzata, è configurabile: A) l’illecito amministrativo di cui
all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove si
verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore
fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia; B) il reato
di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., ove il fatto costituivo
dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero
superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del
mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso
smodato; C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen.
qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della
Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da
quelle impositive di limiti di immissioni acustica.” (Sez. 3^ 18.9.2014
n. 42026, Claudino, Rv. 260658; conforme Sez. 3^ 21.1.2015 n. 5735,
Giuffrè, Rv. 261885).
2.6 Senza dover ripercorrere la approfondita ricostruzione della
fattispecie prevista dall’art. 659 cod. pen. nel suo complesso e dei
rapporti intercorrenti tra il 1 ° e il 2° comma e tra la norma penale e
l’illecito amministrativo delineato dall’art. 10 comma 2° della L.
447/95 (rinviando sul punto a quanto puntualmente argomentato nella
sentenza Giuffrè del 2015 cui questa Sezione cui il Collegio ritiene di
dover aderire), può ribadirsi il principio in forza del quale l’ambito
di operatività dell’art. 659 c.p., con riferimento ad attività o
mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che l’illecito
amministrativo ricorrerà solo nella residuale ipotesi in cui si
verifichi soltanto il mero superamento dei limiti di emissione fissati
secondo i criteri dettati dalla menzionata Legge quadro
sull’inquinamento acustico, attuato attraverso l’impiego o l’esercizio
delle sorgenti individuate dalla legge medesima; mentre, quando la
condotta si sia concretizzata nella violazione di disposizioni di legge o
prescrizioni dell’autorità che regolano l’esercizio del mestiere o
dell’attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall’art.
659 c.p., comma 2; ed ancora, nel caso in cui le attività di cui sopra
vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, in modo da
attuare una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà
configurabile la violazione sanzionata dall’art. 659 c.p., comma 1°.
3. Così delineato il raggio di azione della norma penale, deve
disattendersi la tesi difensiva che vorrebbe la condotta in esame
degradata in mero illecito amministrativo, posto che in astratto la
condotta contestata viene considerata come atta a turbare la pubblica
tranquillità ancorché l’azione posta in essere dall’imputata si
svolgesse nell’ambito di una attività commerciale consentita che
prevedeva in aggiunta alle normali finalità dell’esercizio commerciale
(bar-ristorante) anche la produzione di vibrazioni rumorose anche se
circoscritte in un ambito spazio-temporale molto limitato.
3.1 A questo punto occorre allora verificare se – nella ipotesi in
esame – sussista quella idoneità richiesta dalla norma incriminatrice a
turbare la pubblica quiete.
3.2 A tale proposito, è pacifico l’orientamento in forza del quale,
per la configurabilità del reato, è necessario che le emissioni sonore
rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità,
in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i
rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità,
potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero
indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto
disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno
rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale
in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti, e di per sè
insufficienti, le lamentele di una o più singole persone, versandosi in
una tipica ipotesi di reato di pericolo presunto (in termini, tra le
tante Sez. 1^ 11.1.2011 n. 44905. Mistretta e altro, Rv. 251462; idem
24.1.2012, Giacomasso e altro, Rv. 252075).
3.3 Nel caso di specie la sentenza impugnata ha fatto derivare la
configurabilità del reato esclusivamente ed apoditticamente dalla
prosecuzione della attività musicale fino alle prime ore del mattino che
aveva costretto un soggetto (tale ALGIERI) a chiamare l’intervento dei
Carabinieri perché non riusciva a dormire: tuttavia nessuna valutazione,
sia pur minima, è stata compiuta dal giudice in ordine alla effettiva
entità del fenomeno rumoroso in relazione alla media sensibilità del
gruppo sociale; né in ordine alla esistenza di un concreto superamento
dei limiti della normale tollerabilità e di un concreto pregiudizio alla
tranquillità pubblica, nonché sulla potenziale idoneità dei rumori a
disturbare un numero indeterminato di persone. Di contro, sono stati
indicati dal giudice elementi fattuali che deponevano per una intensità
contenuta dei rumori, posto che altri testi (vengono menzionati i sigg.
Francesco MONTALTO e Cosmo BUA) hanno riferito di non avere sentito
nulla di anormale e di non essere stati disturbati nel loro sonno. Ora è
pur vero che l’elemento essenziale della fattispecie de qua è
l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di
persone e non già l’effettivo disturbo arrecato alle stesse (Sez. l^
13.12.2007 n. 246, Guzzi e altro, Rv. 238814; Sez. 3^ 24.6.2014 n. 8351,
Calvarese, Rv. 262510); ma come più volte affermato da questa Corte
Suprema, si deve trattare di rumori tali da arrecare disturbo o a
turbare la quiete e le occupazioni non ad un gruppo limitato di
individui, ma ad una platea diffusa di soggetti (Sez.
1^ 14.10.2013 n. 45616, Virgillito ed altro, Rv. 257345), in quanto
è solo la propagazione generalizzata e diffusa sul territorio che
connota l’attitudine offensiva di quelle determinate vibrazioni rumorose
la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 3^ 13.5.2014 n.
23529, Ionez, Rv. 259194; idem 5.2.2015 n. 11031, Montoli e altro, Rv.
263433).
3.4 Nel caso in esame non sono tale valutazione è mancata ma, dal
complesso delle prove esaminate dal giudice, emergono elementi
inequivoci che quel rumore avvertito dal teste ALGERI fosse circoscritto
e oltretutto solo per lui fastidioso non avendo peraltro nemmeno quel
teste riferito elementi specifici tali da indurre quanto meno il
sospetto di una diffusività di ampia portata della fonte rumorosa.
4. Tale conclusione comporta l’annullamento della sentenza
impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste con assorbimento
delle rimanenti questioni prospettate dalla difesa in termini
subordinati, rilevandosi quindi una ipotesi di erronea applicazione
della norma penale così come denunciata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2015