Direttiva per la Polizia Giudiziaria della Procura di Ancona (artt. 186,186bis e 187 C.d.S.) del

 


Oggetto:Direttiva per la Polizia Giudiziaria - Indicazioni operative a seguito della L. 177 del 25 novembre 2024 "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 199 2, n. 85" e della circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute, datata 11 aprile 2025, avente ad oggetto "Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica delle condizioni di guida sotto l 'injluenza di alcool o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada"

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La direttiva emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona il 18 luglio 2025, si configura come un documento fondamentale per la polizia giudiziaria operante sul territorio, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, e dalle circolari ministeriali del 2025. Questi cambiamenti hanno avuto un impatto significativo sulla disciplina riguardante la guida sotto l'influenza di alcool e sostanze stupefacenti, specialmente in relazione agli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada.

Contesto Normativo

La Legge n. 177/2024 ha apportato modifiche significative all'articolo 187 del Codice della Strada, eliminando il requisito dello "stato di alterazione psico-fisica", che era precedentemente necessario per configurare il reato. Ora, il semplice fatto di guidare dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è sufficiente per integrare la fattispecie di reato, trasformando così la natura del reato da illecito di pericolo concreto a uno di pericolo presunto. Ciò significa che non è più necessario dimostrare un nesso causale diretto tra l'assunzione della sostanza e l'effetto di alterazione; è sufficiente dimostrare che la sostanza è stata assunta in un periodo prossimo alla guida.

Procedure di Accertamento

In questo nuovo quadro normativo, la direttiva fornisce indicazioni dettagliate sulle procedure operative da seguire per gli accertamenti tossicologici. I controlli devono seguire una sequenza ben definita, che include:

Primo Controllo (Livello I): Un test di screening non invasivo effettuato sul luogo del controllo, basato su elementi sintomatici e comportamentali che possano far ritenere l'assunzione di sostanze stupefacenti. La polizia stradale può utilizzare dispositivi di screening qualitativi non invasivi, e un esito positivo di questi test giustifica ulteriori accertamenti.

Secondo Controllo (Livello II): Se il primo screening è positivo o ci sono motivi ragionevoli per ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di stupefacenti, si procede con l'accertamento tossicologico su campioni di fluido del cavo orale. Questo deve essere effettuato nel rispetto della riservatezza e dell'integrità fisica della persona.

Terzo Controllo: In situazioni in cui non sia possibile effettuare il prelievo di fluido orale, come nel caso di rifiuto da parte del conducente o se il soggetto è stato coinvolto in un incidente, si può procedere al prelievo di campioni di sangue presso strutture sanitarie.

Garanzie Difensive e Assistenza Legale

La direttiva sottolinea l'importanza di garantire il diritto alla difesa durante questi accertamenti. Prima del prelievo di fluido orale, gli operatori di polizia devono informare il soggetto della possibilità di farsi assistere da un avvocato di fiducia. In caso di rifiuto da parte del conducente di sottoporsi agli accertamenti, questa condotta integra un reato autonomo sanzionato dall'articolo 187 C.d.S.

L'assenza di tale avviso di diritto potrebbe comportarne la nullità e l'inutilizzabilità dell'accertamento in sede processuale. Pertanto, è fondamentale che gli operatori verbalizzino non solo l'avviso fornito, ma anche le circostanze in cui è stato dato, assicurandosi che il soggetto abbia compreso appieno i propri diritti.

Accertamenti Coattivi

In caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, la polizia ha il potere di procedere con accertamenti coattivi. Tuttavia, nel contesto di reati gravi come l'omicidio stradale, è previsto che la polizia possa procedere a prelievi coattivi di liquidi biologici, sempre nel rispetto delle garanzie difensive.

Indicazioni per le Strutture Sanitarie

Quando il prelievo avviene in una struttura sanitaria, la polizia deve formalizzare la richiesta di accertamenti tossicologici e assicurare che il personale sanitario agisca come ausiliario di polizia giudiziaria. Questo implica che il personale sanitario debba acquisire il consenso informato del soggetto, documentando le garanzie difensive e le eventuali opposizioni.

Comunicazione della Notizia di Reato

Infine, la direttiva stabilisce che la comunicazione di notizia di reato deve avvenire in modo completo, allegando la documentazione necessaria e specificando le modalità di accertamento. È importante che il verbale di identificazione e il documento di nomina del difensore siano redatti in modo preciso, per garantire la trasparenza e la correttezza dell'intero procedimento.

Conclusione

In sintesi, la direttiva rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza e uniformità negli accertamenti relativi alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o alcool. La sua attuazione richiede un elevato grado di professionalità da parte degli operatori di polizia e una costante attenzione al rispetto dei diritti degli individui coinvolti. L’obiettivo finale è garantire la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, riducendo il numero di incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza o alterazione.