Come deve essere considerata la giornata lavorativa resa nella festività del Santo Patrono?


 Come deve essere considerata la giornata lavorativa resa nella festività del Santo Patrono?

  • Id: 35087

L’eventuale prestazione lavorativa effettuata da un dipendente, occasionalmente, nella giornata festiva correlata alla ricorrenza del Santo Patrono, deve essere trattata secondo la previsione dell'art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 14 CCNL 5.10.2001, relativa alla disciplina del "giorno festivo infrasettimanale", ai sensi del quale l’attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Diversamente, nei confronti del personale turnista che svolge il proprio ordinario lavoro settimanale in turno nella giornata festiva infrasettimanale correlata alla festività del Santo Patrono, troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 5, lett. d) del CCNL del  16.11.2022, con il riconoscimento della maggiorazione oraria del 100% della retribuzione oppure, in alternativa, ove sia stato previsto in sede di contrattazione integrativa, il dipendente potrà optare per la fruizione di un numero equivalente di ore di riposo compensativo.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni locali
Argomento
  • Lavoro in giorno festivo o non lavorativo
Data pubblicazione

09 Luglio 2025