Autovelox:nuove disposizioni per potere utilizzare le apparecchiature

 

La comunicazione al Ministero delle Infrastrutture  e' condizione  necessaria  ai  fini   del   legittimo  utilizzo  delle apparecchiature 

 

Nel corso della conversione del DL Infrastrutture è stato inseito un comma  (3-bis all'art. 5) per la  ricognizione degli strumenti utilizzati per l’accertamento della violazioni dei limiti di velocità.

Nel dettaglio, è stata inserita una previsione finalizzata a risolvere le criticità relative all'uso dei dispositivi impiegati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, come previsto dall'articolo 142 del Codice della Strada. L'obiettivo è creare un quadro univoco – su scala nazionale, regionale e locale – circa i dispositivi in uso, specificando numero e tipologia degli strumenti, il loro legittimo utilizzo e la necessaria verifica dei requisiti tecnici per la relativa approvazione o omologazione. 

Questo intervento è risultato necessario, urgente e indifferibile per il riordino delle regole di settore e per definire norme chiare sugli standard e sulle procedure di approvazione ed omologazione dei dispositivi. Ciò al fine di prevenire situazioni di incertezza sulla perdurante regolarità nel tempo del regime approvativo (o di omologazione) dei singoli dispositivi, assicurando che gli stessi siano utilizzati esclusivamente in chiave di prevenzione e deterrenza all'interno di un quadro normativo certo, con un sistema sanzionatorio adeguato che garantisca sempre il diritto alla difesa ai cittadini.

 

ART. 5 Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli

3-bis. Le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1,  del  codice  della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per  la pubblicazione nell'apposita  sezione del portale    telematico istituzionale del  medesimo Ministero, i  dati   relativi alle apparecchiature per l'accertamento della  violazione  dei  limiti  di Velocita' utilizzate ai fini di cui  all'articolo  142  del  medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,  indicando  per ciascun dispositivo la  conformita'  ad  un  tipo,  marca e modello approvato  od omologato.  

Con decreto  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'  definito  il  modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati  di  cui al primo periodo e sono indicate le relative modalita' di  comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Fermi  restando  i requisiti  di  collocazione  e  uso,  nonche'  di  approvazione  e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente, la comunicazione di cui  al  primo  periodo  e' condizione  necessaria  ai  fini   del   legittimo  utilizzo  delle apparecchiature  cui  si riferisce la comunicazione medesima.  La disposizione del terzo periodo acquista  efficacia  decorsi  sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo.

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 RIEPILOGO ASAPS

🟢 ENTRATA IN VIGORE DOMENICA 20 LUGLIO 2025

🟡 ENTRO MARTEDÌ 19 AGOSTO 2025 OCCORRE IL DECRETO MIT CON DEFINIZIONE MODELLO INFORMATICO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI SUI APPARATI CONTROLLO VELOCITA' SIA FISSI CHE MOBILI AL MIT DA PARTE AMMINISTRAZIONI DA CUI DIPENDONO ORGANI POLIZIA STRADALE

✅ DALLA DATA DI ADOZIONE DEL DECRETO, TRASCORSI 60 GIORNI, ENTRANO IN VIGORE GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DI TUTTI GLI APPARATI FISSI E MOBILI, CHE VERRANNO PUBBLICATI SU APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE INTERNET DEL MIT