Autovelox:nuove disposizioni per potere utilizzare le apparecchiature
La comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e' condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature
Nel corso della conversione del DL Infrastrutture è stato inseito un comma (3-bis all'art. 5) per la ricognizione degli strumenti utilizzati per l’accertamento della violazioni dei limiti di velocità.
Nel dettaglio, è stata inserita una previsione finalizzata a risolvere le criticità relative all'uso dei dispositivi impiegati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, come previsto dall'articolo 142 del Codice della Strada. L'obiettivo è creare un quadro univoco – su scala nazionale, regionale e locale – circa i dispositivi in uso, specificando numero e tipologia degli strumenti, il loro legittimo utilizzo e la necessaria verifica dei requisiti tecnici per la relativa approvazione o omologazione.
Questo intervento è risultato necessario, urgente e indifferibile per il riordino delle regole di settore e per definire norme chiare sugli standard e sulle procedure di approvazione ed omologazione dei dispositivi. Ciò al fine di prevenire situazioni di incertezza sulla perdurante regolarità nel tempo del regime approvativo (o di omologazione) dei singoli dispositivi, assicurando che gli stessi siano utilizzati esclusivamente in chiave di prevenzione e deterrenza all'interno di un quadro normativo certo, con un sistema sanzionatorio adeguato che garantisca sempre il diritto alla difesa ai cittadini.
ART. 5 Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al primo periodo e sono indicate le relative modalita' di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Fermi restando i requisiti di collocazione e uso, nonche' di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente, la comunicazione di cui al primo periodo e' condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima. La disposizione del terzo periodo acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo.
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RIEPILOGO ASAPS
🟢 ENTRATA IN VIGORE DOMENICA 20 LUGLIO 2025
🟡 ENTRO MARTEDÌ 19 AGOSTO 2025 OCCORRE IL DECRETO MIT CON DEFINIZIONE MODELLO INFORMATICO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI SUI APPARATI CONTROLLO VELOCITA' SIA FISSI CHE MOBILI AL MIT DA PARTE AMMINISTRAZIONI DA CUI DIPENDONO ORGANI POLIZIA STRADALE
✅ DALLA DATA DI ADOZIONE DEL DECRETO, TRASCORSI 60 GIORNI, ENTRANO IN VIGORE GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DI TUTTI GLI APPARATI FISSI E MOBILI, CHE VERRANNO PUBBLICATI SU APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE INTERNET DEL MIT