Autovelox:le novità

 


Le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati hanno approvato un emendamento al DL Infrastrutture (Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73), attraverso il quale è stata inserita una previsione volta a risolvere le problematiche correlate all’utilizzo degli autovelox per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (art. 142 Codice della Strada).

L’obiettivo è il riordino delle regole di settore, che consentirà di prevenire situazioni di incertezza riguardo l’utilizzo dei dispositivi impiegati, e di garantire ai cittadini un sistema sanzionatorio che garantisca il diritto alla difesa.

 

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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 Sotto l'articolo previsto:

 A.C. 2416-A

 (Conversione in legge del DL n. 73 del 2025)

 ARTICOLO 5, comma 3-bis (emendamento 5.14 NF)
Disposizioni in materia di omologazione di apparecchiature per la rilevazione di infrazioni ai limiti di velocità
La norma prevede che le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell’apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità29, indicando, per ciascun dispositivo, la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato. Viene demandata ad un decreto ministeriale30 la definizione del modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei suddetti dati e sono indicate le relative modalità di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi restando i requisiti di collocazione e uso, nonché di approvazione e omologazione delle summenzionate apparecchiature previsti a legislazione vigente, la prevista comunicazione è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima (comma 3-bis).
La prevista subordinazione del legittimo utilizzo delle apparecchiature all’effettuazione della suddetta comunicazione acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di adozione del sopra richiamato decreto.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame impone ai soggetti pubblici cui sono attribuite funzioni di polizia stradale di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nella sezione del relativo portale telematico, i dati di conformità e omologazione dei dispositivi di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità previsti dal Nuovo codice della strada, disponendo, inoltre, che, fermi restando i vigenti requisiti di approvazione e omologazione degli stessi, tale comunicazione costituisca condizione necessaria ai fini del loro legittimo utilizzo (comma 3-bis). Al riguardo, premesso che la norma non è corredata di relazione tecnica, appare necessario che il Governo assicuri che le prescrizioni ricadenti in capo alle amministrazioni coinvolte dalla sua applicazione possano essere attuate nell’ambito delle rispettive risorse disponibili a legislazione vigente.


29 Ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada).
30 Da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della norma.