Animali soggetti di diritto: dal 1° luglio in vigore la nuova legge penale, ecco cosa prevede


 Pene più severe, nuove aggravanti e divieto della catena. Quella che entra in vigore oggi 1° luglio è una riforma storica, non perfetta, ma storica perché riconosce gli animali come esseri senzienti.

Un nuovo titolo nel Codice penale: "Dei delitti contro gli animali"

Con l’entrata in vigore della Legge 6 giugno 2025, n. 82, il Codice penale italiano cambia volto: non si tutela più il semplice sentimento umano verso l’animale, ma l’animale stesso, riconosciuto come “essere senziente” e dunque soggetto diretto di diritto. Il nuovo Titolo IX-bis del libro secondo prende il nome di "Dei delitti contro gli animali", segnando una svolta culturale e giuridica.

Approvata in via definitiva il 29 maggio 2025, la legge è composta da quindici articoli e interviene su più fronti, modificando sia il Codice penale che quello di procedura penale. Le modifiche entrano in vigore il 1° luglio 2025.

Pene inasprite per maltrattamento, uccisione e traffico

L’inasprimento delle pene è generale e tocca quasi tutte le principali figure di reato:

  • Art. 544-bisUccisione di animali: la pena passa da 4 mesi–2 anni a 6 mesi–3 anni, con aggiunta della multa da 5.000 a 30.000 euro. Se vi sono sevizie o sofferenze prolungate, la reclusione sale a 1–4 anni e la multa a 10.000–60.000 euro.
  • Art. 544-terMaltrattamenti: reclusione da 6 mesi a 2 anni (prima era anche alternativa), sempre accompagnata da una multa.
  • Art. 544-quater e 544-quinquies – Spettacoli e combattimenti vietati: pene aumentate e ampliata la responsabilità anche ai partecipanti.
  • Art. 544-sexies – Confisca e pene accessorie: vietato abbattere o cedere gli animali durante indagini o processo.

Nuove aggravanti: minori, video online e crudeltà moltiplicata

Viene introdotto il nuovo art. 544-septies sulle circostanze aggravanti. Le pene aumentano fino a un terzo nei casi in cui:

  • il reato è commesso in presenza di minori;
  • coinvolge più animali contemporaneamente;
  • viene diffuso online tramite video o immagini.

Abbandono e detenzione inadeguata: punizioni più dure

Il nuovo art. 727 c.p. eleva la pena per chi abbandona animali domestici o abituati alla cattività:

  • Arresto fino a un anno
  • Ammenda da 5.000 a 10.000 euro (prima partiva da 1.000)

Inoltre, se l’abbandono avviene su strada pubblica o con veicolo, si applica la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. È prevista la stessa pena per la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale e produttive di gravi sofferenze.

Stop alla catena: vietato legare cani e gatti

Per la prima volta a livello nazionale, si introduce il divieto di detenere cani e gatti alla catena, salvo motivata eccezione sanitaria. La sanzione amministrativa prevista va da 500 a 5.000 euro.

Non è richiesto un certificato veterinario per le eccezioni, ma la norma si appoggia ancora a interpretazioni locali: le leggi regionali restano valide se più restrittive.

Nuove regole per i reati contro la fauna selvatica

La legge interviene anche sugli artt. 727-bis e 733-bis c.p., aggravando le pene per:

  • uccisione o cattura di specie selvatiche protette,
  • distruzione di habitat in aree tutelate.

Riforma dell’art. 638: più carcere, meno scappatoie

L’art. 638 c.p. viene riscritto: chi uccide o danneggia tre o più animali (in gregge o mandria) o animali bovini/equini anche isolati, senza necessità, rischia ora 1–4 anni di carcere, senza possibilità di sanzione alternativa.

Viene inoltre eliminata la non punibilità per chi uccide volatili sorpresi nei propri terreni, una norma datata e controversa.

Traffico illecito di animali da compagnia: basta un solo requisito mancante

Una modifica cruciale riguarda il traffico illecito di animali da compagnia (Legge 201/2010): ora è sufficiente l’assenza di uno solo tra identificazione individuale o certificazioni sanitarie per far scattare il reato. In passato, dovevano mancare entrambi.

Affido definitivo e divieto di alienazione

Con l’introduzione del nuovo art. 260-bis cpp, il giudice può disporre l’affido definitivo degli animali sequestrati a enti riconosciuti, a fronte di una cauzione. L’obiettivo è evitare lunghi stalli nei rifugi, garantendo tutela immediata.

Contestualmente, viene introdotto il divieto di abbattimento o alienazione degli animali durante l’intero procedimento penale, anche senza sequestro.

Coordinamento tra forze di polizia e ruolo del Ministero dell’Ambiente

Per migliorare il contrasto ai reati, si stabilisce che il Ministro dell’Ambiente, insieme al Ministero dell’Interno, della Salute e del Masaf, partecipi alla definizione dei protocolli di coordinamento tra le forze dell’ordine: Polizia, Carabinieri, Forestali, Municipale e Provinciale.

Sinac e ravvedimento operoso

Infine, viene esclusa l’applicazione di sanzioni per il proprietario che regolarizza volontariamente gli obblighi identificativi dei propri animali.

Una legge avanzata, ma non perfetta

Secondo alcune associazioni animaliste, il testo presenta ancora criticità:

  • Resta possibile l’identificazione dei cuccioli oltre i due mesi, rischiando di incentivare traffici illegali.
  • Mancano strumenti come un registro dei reati contro gli animali.
  • Non è stato introdotto un divieto di detenzione per i condannati per reati gravi.

Con la legge n. 82 del 2025, l’Italia compie un passo importante nel riconoscere la dignità giuridica degli animali. Ma la loro piena tutela – come sottolineano gli attivisti – dipenderà ora dall’applicazione concreta e rigorosa della norma.

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