Targhe Modificate: Assoluzione e Falsità Materiale a Confronto (PODCAST)
Assolto a Milano per targa modificata con nastro adesivo: il caso che fa discutere
Un 64enne assolto a Milano per una targa modificata con scotch nero. Il giudice accoglie la tesi dello scherzo di estranei
Un curioso caso giudiziario si è concluso con l’assoluzione di un automobilista accusato di falso materiale. Il fatto risale a febbraio 2023, quando l’uomo è stato fermato alla guida di un’auto con una targa modificata. Il giudice del Tribunale di Milano, ha accolto la tesi difensiva, che attribuiva l’alterazione a un possibile scherzo di terzi.
La faccenda
L’episodio ha avuto inizio durante un controllo di routine, quando gli agenti hanno notato che la targa del veicolo era stata manomessa: una “D” era stata trasformata in una “B” utilizzando del nastro adesivo nero. L’auto era intestata all’ex moglie dell’imputato, il che ha ulteriormente complicato l’accertamento delle responsabilità. Sebbene la pubblica ministero avesse richiesto una sanzione pecuniaria, sostenendo la consapevolezza dell’imputato, la difesa ha argomentato che l’uomo fosse vittima di uno scherzo di cattivo gusto. Questa tesi è stata ritenuta plausibile dal giudice, portando all’assoluzione.
Il processo, conclusosi il 3 giugno 2025, ha evidenziato la complessità nell’accertare il dolo nei reati di falso materiale. Per configurare tale reato, infatti, è necessario dimostrare l’intenzionalità, un elemento che in questo caso non è emerso con chiarezza dalle prove presentate. L’assoluzione, dunque, è stata giustificata dall’assenza di evidenze sufficienti a dimostrare la colpevolezza dell’imputato.
La vulnerabilità delle targhe
Questo caso mette in luce una problematica più ampia: la vulnerabilità delle targhe automobilistiche alle alterazioni. La facilità con cui una targa può essere modificata solleva preoccupazioni sia per la sicurezza stradale che per l’efficacia dei sistemi di controllo automatizzati. È possibile che le autorità debbano considerare l’introduzione di misure più rigorose per prevenire tali manomissioni, come l’adozione di materiali più sicuri o tecnologie avanzate per la registrazione delle targhe.
Un caso che fa giurisprudenza
Oltre agli aspetti tecnici, il caso rappresenta un esempio significativo di come la giustizia debba bilanciare il rigore normativo con una valutazione attenta delle circostanze individuali. Quando le prove non conducono a conclusioni univoche, è essenziale considerare il contesto per evitare decisioni potenzialmente ingiuste. In questo caso, il verdetto di assoluzione ha tenuto conto della mancanza di intenzionalità e della possibilità che l’imputato fosse stato vittima di un evento fuori dal suo controllo.
In conclusione, il singolare episodio non solo rilancia il dibattito sulla sicurezza delle targhe automobilistiche, ma evidenzia anche l’importanza di un approccio giudiziario che sappia adattarsi alle sfumature dei singoli casi. L’assoluzione dell’automobilista dimostra come la giustizia possa, e debba, contemperare le esigenze normative con la comprensione delle situazioni individuali, evitando di penalizzare ingiustamente chi potrebbe essere vittima di circostanze sfortunate.
Di Giulia Darante •
Poco tempo prima invece la Cassazione per un caso simile aveva cosi' statuito:
Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 5255 del 10 febbraio 2025
Circolazione Stradale - Art. 100 del Codice della Strada art. 482 e 486 c.p. - Targhe di immatricolazione - Modifica dei dati mediante applicazione di nastro adesivo - Falsità materiale commessa dal privato - Uso di atto falso - Insussistenza del c.d. falso innocuo - Circolazione con veicolo munito di targa contraffatta - Mentre l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12 del C.d.S. sanziona colui che circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, quando questi non sia anche l'autore della contraffazione, integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, si duole di violazione di legge in relazione agli artt. 489 cod. pen. e 100 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (cod. strada), per avere il Tribunale ricondotto la condotta dell'indagato alla violazione del precetto penale, anziché all'illecito amministrativo previsto dal comma 12 del citato art. 100 del cod. strada, alla luce del quale "chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.046 a Euro 8.186". Più in particolare, deduce la difesa che il collegio del riesame avrebbe errato nel riferire la condotta del ricorrente alla fattispecie di cui al comma 14 dell'art. 100 del cod. strada.
Si deduce altresì vizio di motivazione apparente, per non avere il collegio del riesame adeguatamente valorizzato la circostanza che l'indagato non si era accorto dell'esistenza di nastro adesivo sulla targa, come dimostrato dal fatto che aveva superato – lampeggiando - l'auto dei carabinieri e si era poi fermato spontaneamente.
Insiste il ricorrente nel sostenere l'innocuità del falso, alla luce del fatto che l'apposizione dell'adesivo sul tratto orizzontale della lettera H della targa aveva trasformato quest'ultima in una doppia I: il falso così realizzato era pertanto macroscopicamente percepibile da chiunque, posto che le lettere finali delle targhe automobilistiche alfanumeriche sono due e non tre e che, in ogni caso, la lettera I non viene utilizzata in Italia nella realizzazione delle targhe. A tutto voler concedere, sarebbe ravvisabile, nel caso di specie, la violazione dell'art. 102, comma 7, cod. strada che sanziona chi circola con targa non chiaramente ed integralmente leggibile.
3. Sono state trasmesse le conclusioni del Sostituto procuratore generale, (Omissis), il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.
Le ulteriori considerazioni dedicate alla innocuità del falso non colgono nel segno, proprio alla luce della finalità emergente dalle dichiarazioni rese dallo stesso indagato di voler rendere la targa non identificabile ai rilevatori automatici di velocità. Tanto, peraltro, vale ad escludere qualunque dubbio sulla riconducibilità della condotta al ricorrente.
Al riguardo, va ribadito che, in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280453 - 01).
2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo il Tribunale razionalmente rilevato che la targa costituisce corpo del reato e che il mantenimento del sequestro è funzionale alla prova del reato contestato.
3. Per le ragioni fin qui illustrate, il Collegio rigetta il ricorso. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma l'11 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2025.