Decreto sicurezza: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione (Legge 9 giugno 2025, n. 80)


 Nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025, della Legge 9 giugno 2025, n. 80 di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (cd. “decreto sicurezza”) recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario“.

Il provvedimento è in vigore dal 10 giugno 2025.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale è stato anche ripubblicato il testo del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2025), convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80.

 
 
 
 Riferimenti normativi:
— Si riporta l’articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio
1948, n. 66 recante: «Norme per assicurare la libera circolazione sulle

strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione», come modificato
dalla presente legge:
 
«Art. 1-bis. — 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su
strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è
punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. La
pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da
più persone riunite.»
 
 Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo dell’articolo 192 e della tabella allegata al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: «Nuovo codice della
strada», come modificato dalla presente legge:
 
«Art. 192 (Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti). —
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei
funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi
di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito se-
gnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei
funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di cir-
colazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che,
ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere
con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi
possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l’os-
servanza delle norme relative alle caratteristiche o all’equipaggiamento
del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un
veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave
pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle con-
dizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi anti-
sdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di prosegui-
re la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza pos-
sono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio,
formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare,
senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fer-
mino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche
di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono
stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il per-
sonale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale
di cui all’art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del
convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100
a euro 400.
 6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto
non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell’ipotesi di recidiva nel
biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.