Chiarimenti C.d.S. alla Legge 25 novembre 2024, n. 177


Legge 25 novembre 2024, n. 177 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Chiarimenti
 
Il Ministero dell'Interno ha emesso una circolare in data 25 giugno 2025 (Prot. n. 300/STRAD/1/0000019441.U/2025), fornendo chiarimenti sulla Legge 25 novembre 2024, n. 177 , che introduce "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada". Questa circolare fa seguito a precedenti indicazioni operative del 20 dicembre 2024.

  1. Punti chiave della circolare:

    1. Maggiorazione dell'importo delle sanzioni con le tariffe non corrisposte (Art. 7 cds)

      • Le tariffe non corrisposte per l'accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) a pagamento e per la sosta a pagamento ora maggiorano la sanzione prevista per la singola violazione

      • Questi importi diventano parte integrante della sanzione e seguono le regole degli articoli 202, 203 e 208 del Codice della Strada.

      • Le variazioni degli importi sanzionatori (es. sconto del 30% per pagamento entro 5 giorni o raddoppio per pagamento oltre 60 giorni ) si applicano alla sanzione base, ma non alla tariffa non corrisposta, che deve essere recuperata integralmente.

      • Esempi forniti:

        • Per una tariffa non corrisposta di 5 Euro (es. ZTL a pagamento ):

          • Pagamento entro 60 giorni: sanzione di 83 Euro + 5 Euro = 88 Euro.

          • Pagamento scontato del 30% entro 5 giorni: sanzione ridotta di 58,10 Euro + 5 Euro = 63,10 Euro.

          • Pagamento dopo 60 giorni: sanzione di 166 Euro + 5 Euro = 171 Euro.

        • Per la sosta a pagamento con tariffa non corrisposta, l'importo aggiuntivo corrisponde all'intero periodo tariffato nel giorno dell'accertamento. Ad esempio, se la tariffa è di 2 Euro/ora dalle 8:00 alle 20:00, l'importo da aggiungere è 24 Euro (2 Euro x 12 ore).

        • Se è prevista una tariffa agevolata per la sosta giornaliera (es. 5 Euro per l'intera giornata invece di 2 Euro/ora , la maggiorazione deve corrispondere a tale importo agevolato.

      • Gli importi della sanzione e della tariffa devono essere riportati distintamente nel verbale di contestazione.

    2. Sanzione accessoria della sospensione "breve" della patente di guida (Art. 218-ter cds):

      • Si applica ai conducenti con meno di 20 punti sulla patente, identificati al momento della violazione.

      • È necessaria un'identità temporale tra l'identificazione del trasgressore e l'accertamento della violazione per l'applicazione immediata della misura.

      • Applicabilità:

        • Quando il conducente viene identificato al momento dell'accertamento, anche se la violazione è avvenuta in un momento precedente (es. ricostruzione di un incidente stradale con conducente identificato durante i rilievi, o violazioni dell'Art. 174 cds accertate tramite esame della carta del conducente o tachigrafo con identificazione al momento dell'accertamento e contestazione ).

      • Esclusione:

        • Quando il trasgressore è identificato in un momento successivo sia alla commissione, che all'accertamento, che alla contestazione della violazione (es. nei casi di cui agli Artt. 180, comma 8, e 126-bis cds, o accertamento in assenza del trasgressore tramite dispositivi automatici).

      • Patente rilasciata all'estero:

        • Si applicano le procedure dell'Art. 135, comma 5, cds. La patente può essere restituita anche prima del termine di sospensione se l'interessato dichiara di voler lasciare il territorio nazionale, fermo restando l'efficacia del provvedimento sul territorio italiano.

        • In caso di circolazione durante la sospensione, si applicano le sanzioni dell'Art. 218, comma 6. Non potendo revocare una patente estera, si applicano le disposizioni dell'Art. 135, comma 7, cds (inibizione alla guida sul territorio nazionale per due anni).

      • La sospensione breve si basa sul punteggio della patente di guida, non sui titoli professionali come CQC o CAP tipo KB.

    Le Prefetture sono invitate a divulgare il contenuto della circolare ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

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