Art. 7 C.d.S. -I Comuni possono legittimamente imporre limiti all’accesso nelle ZTL anche a veicoli ibridi, specie in aree sensibili come i centri storici.


 Lo Studio Legale Vaiano-Cataldo ha presentato ricorso contro Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità (RSM) per l’annullamento del provvedimento che ha negato il rinnovo del permesso ZTL (categoria “transito”) per un’autovettura ibrida dello Studio. Il permesso era richiesto per accedere al centro storico di Roma e parcheggiare in un posto auto in via della Pallacorda.

Motivi del ricorso:

  1. Violazione dell’art. 7, co. 9-bis del Codice della Strada (che prevede accesso libero per i veicoli ibridi).

  2. Errata applicazione delle delibere comunali sulle ZTL.

  3. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nella limitazione del traffico urbano.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:

  • L’art. 7, co. 9-bis del Codice della Strada non dà un diritto assoluto di accesso ai veicoli ibridi, ma richiede comunque un bilanciamento con altri interessi pubblici (come la tutela del centro storico e la lotta al traffico).

  • La ZTL “centro storico” è stata istituita prima del 2019, quindi non rientra nell’ambito di applicazione della norma citata.

  • Le delibere comunali prevedono il permesso per “transito” solo se il posto auto e l’attività professionale si trovano nello stesso stabile. Nel caso specifico, invece, il posto auto era in un edificio diverso.

  • L’accesso secondario dallo stabile non è sufficiente per rientrare nei requisiti.

Decisione: ricorso respinto, ma spese compensate data la complessità e l’ambiguità della normativa applicata.


COMMENTO

Questa sentenza chiarisce alcuni punti importanti sul rapporto tra norme statali e regolamenti locali in materia di ZTL:

  • Il Codice della Strada, pur incentivando l’uso di veicoli a basso impatto ambientale, non elimina il potere regolatorio dei Comuni, che possono legittimamente imporre limiti all’accesso anche a veicoli ibridi, specie in aree sensibili come i centri storici.

  • Le delibere comunali prevalgono in caso di regolamentazione antecedente alle norme statali che favoriscono l’accesso dei veicoli ecologici.

  • La necessità di una sede coincidente tra attività e parcheggio appare stringente ma giustificata dal rischio di moltiplicazione incontrollata dei permessi.

In sostanza, il TAR ha confermato la legittimità di un impianto regolatorio severo ma coerente con gli obiettivi di contenimento del traffico e tutela del patrimonio storico.

 

 TAR Lazio, sez. II, sent., 17 giugno 2025, n. 11841(su premium)