ART. 142, COMMA 9, C.d.S. - Multa valida se è omessa la querela di falso.


 

PODCAST IN ESCLUSIVA 
 lIl verbale redatto dalla Polizia Stradale dichiara che l’autovelox è regolarmente omologato e il ricorso pertanto è inammissibile in mancanza di querela di falso
 
Tramite l’ordinanza n. 13997, depositata il 26 maggio 2025, la II Sezione civile della Corte di cassazione ha validato la multa elevata per eccesso di velocità, dichiarando inammissibile il ricorso di un automobilista, quindi confermando la legittimità dell’accertamento effettuato con autovelox dichiarato nel verbale come debitamente “omologato”. Per i giudici difettava la querela di falso.

Il cuore del ricorso, quindi, si concentra sull'asserzione che l'autovelox in questione fosse stato omologato, ma in realtà tale omologazione non esisteva. 
 
 IN ITALIA, INFATTI,  GLI AUTOVELOX NON SONO MAI STATI OMOLOGATI PER CUI SE QUALCUNO SOSTIENE CHE LO SONO  STA DICHIARANDO UNA COSA NON VERA, IMPUGNABILE CON QUERELA DI FALSO.
 
La Corte, però, non si pone il problema e considera la questione come già risolta, perché la statuizione del giudice di merito è in linea con l'indirizzo sezionale come previsto dalla legge.

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