Modifiche all'articolo 9 del codice della strada...
LEGGE 9 aprile 2025, n. 58
Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. (25G00062) (GU Serie Generale n.97 del 28-04-2025)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2025
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le
competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei
limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di garantire
la sicurezza pubblica e il buon funzionamento del servizio di
trasporto pubblico nonche' del traffico ordinario, le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere
autorizzate. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui devono
avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con animali o
con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla regione o
dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche
o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano piu' comuni. Per le gare atletiche o
ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano il territorio di piu' regioni,
l'autorizzazione e' rilasciata dalla regione o dalla provincia
autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni
interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di
venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per
le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite
le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione o
dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le strade che
costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le
strade regionali; dalle province e dalle citta' metropolitane per le
strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle
autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia
necessario acquisire le autorizzazioni di piu' enti, puo' essere
indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241»;
b) al comma 2, le parole: «e possono essere concesse previo nulla
osta dell'ente proprietario della strada» sono soppresse;
c) al comma 7-bis:
1) le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se
trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1» sono soppresse;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione
temporanea e' disposta, per le competizioni che si svolgono
interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli
altri casi, dal prefetto»;
d) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso
di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della
circolazione di cui al comma 7-bis, si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 6, comma 12».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

