Modifiche all'articolo 9 del codice della strada...


  LEGGE 9 aprile 2025, n. 58
Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. (25G00062) (GU Serie Generale n.97 del 28-04-2025)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2025 

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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 9 del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Sulle  strade  ed  aree   pubbliche   sono   permesse   le
competizioni sportive con veicoli o animali e quelle  atletiche,  nei
limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine  di  garantire
la sicurezza  pubblica  e  il  buon  funzionamento  del  servizio  di
trasporto pubblico nonche' del traffico  ordinario,  le  competizioni
sportive con veicoli o  animali  e  quelle  atletiche  devono  essere
autorizzate. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui  devono
avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con  animali  o
con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata  dalla  regione  o
dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche
o ciclistiche e per le gare con animali  o  con  veicoli  a  trazione
animale  che  interessano  piu'  comuni.  Per  le  gare  atletiche  o
ciclistiche e per le gare  con  animali  o  con  veicoli  a  trazione
animale   che   interessano   il   territorio   di   piu'    regioni,
l'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma del  luogo  di  partenza,  d'intesa  con  le  altre  regioni
interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine  di
venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della  gara.  Per
le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata,  sentite
le federazioni nazionali sportive  competenti  e  dandone  tempestiva
informazione all'autorita' di pubblica  sicurezza:  dalla  regione  o
dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano  per  le  strade  che
costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla  regione  per  le
strade regionali; dalle province e dalle citta' metropolitane per  le
strade  provinciali;  dai  comuni  per  le  strade  comunali.   Nelle
autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia
necessario acquisire le autorizzazioni  di  piu'  enti,  puo'  essere
indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241»; 
    b) al comma 2, le parole: «e possono essere concesse previo nulla
osta dell'ente proprietario della strada» sono soppresse; 
    c) al comma 7-bis: 
      1) le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma  1,  ovvero,  se
trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1» sono soppresse; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «La  sospensione
temporanea  e'  disposta,  per  le  competizioni  che   si   svolgono
interamente nel territorio di un solo comune, dal  sindaco  e,  negli
altri casi, dal prefetto»; 
    d) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso
di violazione  del  provvedimento  di  sospensione  temporanea  della
circolazione  di  cui  al  comma  7-bis,  si  applicano  le  sanzioni
amministrative previste dall'articolo 6, comma 12». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 9 aprile 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio