Occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo
Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità, chiariscono con una direttiva, la portata degli effetti della droga sulla guida.In pratica, il detto Salviniano "Lucido sì o lucido no io ti ritiro la patente" va subito archiviato.
Adesso "occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida".
Su telegram premium i moduli in formato word
Ma entriamo nel dettaglio:
l documento è una direttiva congiunta del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Dipartimento della Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie riguardante le procedure per gli accertamenti tossicologico-forensi previsti dagli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada, che disciplinano la guida sotto l’influenza di alcol e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Contenuti principali:
1. Contesto normativo e finalità
-
Legge n. 177/2024 ha modificato l'art. 187 CdS, eliminando la necessità di dimostrare uno stato di alterazione psicofisica per configurare il reato.
-
Ora è sufficiente la guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti o psicotrope, con riferimento alla persistente influenza della sostanza.
-
Si rafforza il principio di tolleranza zero e si persegue la “vision zero” dell’UE per ridurre la mortalità stradale.
2. Prove e modalità di accertamento
-
L'accertamento richiede la ricerca di principi attivi o metaboliti attivi nel sangue o nel fluido orale, non nelle urine.
-
Non sono previsti limiti quantitativi: basta la presenza della sostanza per configurare il reato (accertamento di II livello).
-
Il campionamento e le analisi devono seguire criteri forensi, garantendo catena di custodia, metodi validati, e standard uniformi.
3. Direttiva Allegato 1 – Accertamenti su strada
-
La polizia stradale esegue il test di screening (I livello) sul fluido orale.
-
Se il test è “non negativo”, si raccolgono due campioni simultanei per l’analisi di conferma (II livello).
-
I campioni sono trasportati in contenitori termici, conservati a 4°C, e analizzati entro 10 giorni.
-
Il contro-campione è conservato per 12 mesi a -18°C per eventuali controanalisi.
4. Direttiva Allegato 2 – Accertamenti in ospedale
-
Se il soggetto è trasportato in ospedale (es. dopo incidente), la PG chiede accertamenti urgenti su sangue e fluido orale.
-
Il personale sanitario viene nominato ausiliario di PG, raccoglie consenso informato (o referta rifiuto), ed esegue i prelievi.
-
Il sangue dev’essere intero, non siero/plasma, per evitare sovrastime (es. alcolemia).
-
Tutta la documentazione è trasmessa all’autorità richiedente. La catena di custodia è sempre obbligatoria.
5. Analisi e interpretazione
-
I laboratori devono utilizzare cromatografia con spettrometria di massa e linee guida GTFI.
-
Solo i principi attivi o metaboliti farmacologicamente attivi in sangue/saliva provano l’assunzione recente.
-
Le urine servono solo a scopo interpretativo o per la valutazione dell’idoneità alla guida (art. 119 e 128 CdS).
-
I campioni sono conservati 12 mesi, la documentazione 3 anni.
6. Formazione e qualità
-
Obbligo di formazione specifica per forze di polizia e sanitari.
-
I laboratori devono partecipare a programmi di valutazione esterna di qualità.
7. Modulistica
Inclusi nel documento vari modelli operativi, tra cui:
-
MOD 1/1-bis: Consenso informato
-
MOD 2/2-bis: Verbali di raccolta campioni
-
MOD 3/3-bis: Moduli catena di custodia
-
MOD 4: Richiesta accertamenti urgenti
-
MOD 5: Scheda clinica di valutazione psico-fisica
-
MOD 6: Avviso diritto all’assistenza legale
🔹 MOD 1 – Consenso per accertamenti su fluido del cavo orale (art. 187 CdS)
Contenuto principale:
-
Riguarda la raccolta di due campioni di fluido del cavo orale.
-
Il soggetto dichiara:
-
di essere stato informato in modo comprensibile ed esauriente;
-
di conoscere le conseguenze penali e amministrative in caso di rifiuto (art. 186, comma 7 CdS);
-
di essere consapevole che i risultati saranno comunicati all’autorità e che i dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy;
-
di essere stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
-
Alla fine del modulo:
-
Il soggetto deve esprimere o negare il consenso;
-
Firma dell’interessato (o di chi ne fa le veci);
-
Firma e timbro dell’operatore che acquisisce il consenso.
🔹 MOD 1-bis – Consenso per accertamenti su sangue (art. 186/187 CdS)
Contenuto principale:
-
Riguarda la raccolta di due campioni di sangue intero, effettuata in ambito sanitario.
-
È molto simile al MOD 1, ma adattato per il contesto ospedaliero e per l’uso sia con alcol che sostanze stupefacenti.
Include:
-
Informazioni fornite dal medico/ausiliario di PG;
-
Dichiarazione sulla consapevolezza delle conseguenze penali in caso di rifiuto;
-
Informazioni sul trattamento dei dati;
-
Riferimento alla facoltà di farsi assistere da un legale;
-
Firma del soggetto e del medico.
Su telegram premium i moduli in formato word