La sosta momentanea del conducente sul luogo del sinistro integra il reato di fuga

 


Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 14 aprile 2025, n. 14444 (su telegram premium)

  • Fatti:
    TIZIO, alla guida di un autocarro, investì un pedone (CAIO) durante una manovra di retromarcia a Rossano nel 2016, causandone il decesso. Dopo l'incidente si fermò brevemente, invitò un presente a chiamare i soccorsi, ma si allontanò subito dopo.

  • Processo:

    • In primo grado (Tribunale di Castrovillari) e in appello (Corte d'appello di Catanzaro) TIZIO fu condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per omicidio stradale e inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza.

    • La Corte riconobbe l'attenuante dell'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., ma ritenne equivalente la recidiva.

  • Ricorso per Cassazione:
    TIZIO ha contestato:

    1. Mancanza di motivazione sui motivi di appello.

    2. Errata attribuzione della responsabilità esclusiva a lui, senza considerare l'attraversamento irregolare del pedone.

    3. Non corretta applicazione della recidiva.

    4. Mancata concessione delle attenuanti generiche.

    5. Eccessività della sospensione della patente.

  • Decisione della Cassazione:

    • Rigetto della maggior parte dei motivi:

      • È confermata la responsabilità di TIZIO per omicidio stradale e fuga.

      • La Cassazione ribadisce che chi effettua una manovra di retromarcia in zona pedonale deve adottare ogni cautela, prevedendo anche condotte imprudenti altrui.

      • Anche il breve allontanamento dopo l’incidente configura reato.

    • Accoglimento parziale:

      • Annullamento della sentenza limitatamente alla recidiva, per mancanza di adeguata motivazione sulla sua applicabilità (i precedenti di Mercurio erano per reati diversi e remoti).

      • Rinviato alla Corte d’appello di Catanzaro per nuova valutazione della recidiva.

  • Conclusioni:
    Il ricorso è stato accolto solo sulla recidiva, mentre è stato respinto per il resto.