La sosta momentanea del conducente sul luogo del sinistro integra il reato di fuga
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 14 aprile 2025, n. 14444 (su telegram premium)
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Fatti:
TIZIO, alla guida di un autocarro, investì un pedone (CAIO) durante una manovra di retromarcia a Rossano nel 2016, causandone il decesso. Dopo l'incidente si fermò brevemente, invitò un presente a chiamare i soccorsi, ma si allontanò subito dopo. -
Processo:
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In primo grado (Tribunale di Castrovillari) e in appello (Corte d'appello di Catanzaro) TIZIO fu condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per omicidio stradale e inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza.
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La Corte riconobbe l'attenuante dell'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., ma ritenne equivalente la recidiva.
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Ricorso per Cassazione:
TIZIO ha contestato:-
Mancanza di motivazione sui motivi di appello.
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Errata attribuzione della responsabilità esclusiva a lui, senza considerare l'attraversamento irregolare del pedone.
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Non corretta applicazione della recidiva.
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Mancata concessione delle attenuanti generiche.
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Eccessività della sospensione della patente.
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Decisione della Cassazione:
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Rigetto della maggior parte dei motivi:
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È confermata la responsabilità di TIZIO per omicidio stradale e fuga.
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La Cassazione ribadisce che chi effettua una manovra di retromarcia in zona pedonale deve adottare ogni cautela, prevedendo anche condotte imprudenti altrui.
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Anche il breve allontanamento dopo l’incidente configura reato.
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Accoglimento parziale:
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Annullamento della sentenza limitatamente alla recidiva, per mancanza di adeguata motivazione sulla sua applicabilità (i precedenti di Mercurio erano per reati diversi e remoti).
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Rinviato alla Corte d’appello di Catanzaro per nuova valutazione della recidiva.
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Conclusioni:
Il ricorso è stato accolto solo sulla recidiva, mentre è stato respinto per il resto.