Intercettazioni:Non possono avere durata superiore a 45 gg....
«Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilita' delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».
LEGGE 31 marzo 2025, n. 47
Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. (25G00055) (GU Serie Generale n.83 del 09-04-2025)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non
possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque
giorni, salvo che l'assoluta indispensabilita' delle operazioni per
una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi
specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa
motivazione».
2. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 267» sono inserite le
seguenti: «, comma 1,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite
le seguenti: «in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3,
del codice di procedura penale,».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
