martedì 1 aprile 2025

Consiglio di Stato: autorizzazione unica per impianti eolici, pareri discordanti nella conferenza di servizi


Consiglio di Stato, sezione IV, 5 marzo 2025, n. 1877 – Pres. Neri, Est. Loria


Ambiente – Autorizzazione unica – Impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili – Atto amministrativo – Conferenza di servizi – Pareri favorevoli – Pareri sfavorevoli – Motivazione

È illegittimo il provvedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto eolico ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 qualora non siano state esplicitate le ragioni per le quali i pareri contrari della Soprintendenza e dell’unione dei comuni in ordine alla tutela del paesaggio e alla conformità agli strumenti di pianificazione siano stati ritenuti recessivi rispetto ai pareri di altre amministrazioni preposte alla tutela di interessi più settoriali che esprimono le proprie determinazioni da un angolo prospettico meno ampio rispetto alla tipologia di opera. (1).

In motivazione la sezione ha precisato che: I) il mero richiamo alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 4 del 3 dicembre 2018 in materia di attuazione della conferenza di servizi non vale a rendere manifesto il motivo per cui le plurime argomentazioni contenute nel parere della soprintendenza e in quello dell’unione dei comuni siano state ritenute recessive in relazione al caso concreto, poiché non sono state esaminate le circostanze che hanno fatto propendere per il superamento delle criticità rilevate delle amministrazioni competenti; II) non è sufficiente il mero riferimento ad un precedente procedimento di installazione di impianto energetico da fonti rinnovabili ricadente nel medesimo territorio regionale, qualora non siano chiariti i profili di somiglianza con la fattispecie esaminata.

Ambiente –  Autorizzazione unica – Impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili – Atto amministrativo – Conferenza di servizi – Pareri favorevoli – Pareri sfavorevoli – Motivazione

La previsione contenuta nell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 secondo cui l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, non toglie rilevanza agli oneri di fornire una motivazione adeguata e di effettuare una istruttoria completa nel caso in cui siano state formalizzate, in conferenza di servizi e/o con appositi atti, argomentate obiezioni da parte delle amministrazioni locali, nel senso della non conformità del progetto da autorizzare agli strumenti urbanistici di pianificazione. (2).

(1) Conformi: in parte: T.a.r. per la Campania, sez. V, 30 gennaio 2025, n. 812 (secondo cui è illegittimo il provvedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 208 del codice dell’ambiente per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti qualora difetti ogni riferimento ai contenuti dei pareri negativi resi dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui al comma 3 e non siano spiegate le ragioni della prevalenza riconosciuta ai pareri favorevoli).

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini