Consiglio di Stato, sezione IV, 5 marzo 2025, n. 1877 – Pres. Neri, Est. Loria
Ambiente – Autorizzazione unica – Impianti di energia
elettrica da fonti rinnovabili – Atto amministrativo – Conferenza di
servizi – Pareri favorevoli – Pareri sfavorevoli – Motivazione
È illegittimo il provvedimento di autorizzazione unica alla
realizzazione ed esercizio di un impianto eolico ai sensi dell’art. 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 qualora non siano state
esplicitate le ragioni per le quali i pareri contrari della
Soprintendenza e dell’unione dei comuni in ordine alla tutela del
paesaggio e alla conformità agli strumenti di pianificazione siano stati
ritenuti recessivi rispetto ai pareri di altre amministrazioni preposte
alla tutela di interessi più settoriali che esprimono le proprie
determinazioni da un angolo prospettico meno ampio rispetto alla
tipologia di opera. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che: I) il mero richiamo alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 4 del 3
dicembre 2018 in materia di attuazione della conferenza di servizi non
vale a rendere manifesto il motivo per cui le plurime argomentazioni
contenute nel parere della soprintendenza e in quello dell’unione dei
comuni siano state ritenute recessive in relazione al caso concreto,
poiché non sono state esaminate le circostanze che hanno fatto
propendere per il superamento delle criticità rilevate delle
amministrazioni competenti; II) non è sufficiente il mero riferimento ad
un precedente procedimento di installazione di impianto energetico da
fonti rinnovabili ricadente nel medesimo territorio regionale, qualora
non siano chiariti i profili di somiglianza con la fattispecie
esaminata.
Ambiente – Autorizzazione unica – Impianti di energia elettrica
da fonti rinnovabili – Atto amministrativo – Conferenza di servizi –
Pareri favorevoli – Pareri sfavorevoli – Motivazione
La previsione contenuta nell’art. 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 secondo cui l’autorizzazione unica alla
costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico, non toglie rilevanza agli oneri di fornire una motivazione
adeguata e di effettuare una istruttoria completa nel caso in cui siano
state formalizzate, in conferenza di servizi e/o con appositi atti,
argomentate obiezioni da parte delle amministrazioni locali, nel senso
della non conformità del progetto da autorizzare agli strumenti
urbanistici di pianificazione. (2).
(1) Conformi: in parte: T.a.r. per la Campania, sez. V, 30 gennaio 2025,
n. 812 (secondo cui è illegittimo il provvedimento di autorizzazione
unica di cui all’art. 208 del codice dell’ambiente per nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti qualora difetti ogni riferimento
ai contenuti dei pareri negativi resi dalle amministrazioni partecipanti
alla conferenza di servizi di cui al comma 3 e non siano spiegate le
ragioni della prevalenza riconosciuta ai pareri favorevoli).
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini