T.a.r. per la Toscana, sezione IV, 24 febbraio 2025, n. 295 – Pres. Giani, Est. Ricchiuto
Atto amministrativo – Discrezionalità – Sentenza di patteggiamento – Incidenza – Valutazione in concreto – Affidabilità
L’Amministrazione non può fondare provvedimento di diniego
dell’istanza di rinnovo del porto di fucile, richiamando l’esistenza di
una precedente sentenza di condanna, scaturita a seguito del
patteggiamento di cui all’art. 445 c.p.p., senza effettuare alcuna
valutazione sulla presunta inaffidabilità del ricorrente. Il diniego del
rinnovo o la revoca del porto d'armi, ancorché atti di elevato
contenuto discrezionale, debbono contenere una valutazione sulla
personalità dell'interessato idonea a giustificare l'esigenza cautelare,
di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e
pubblica incolumità. Lo stesso legislatore prevede espressamente che la
statuizione giurisdizionale de qua non possa avere efficacia e non possa
essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari,
tributari o amministrativi. Si esclude pertanto ogni possibilità di
equiparare la sentenza di patteggiamento a quelle di condanna che
determinano gli effetti interdittivi di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per la Toscana, sez. IV, 23 dicembre 2024, n. 1538; T.a.r. per la Puglia, sez. II, 13 gennaio 2021, n. 51.
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