venerdì 14 marzo 2025

Porto d'armi e rilevanza della sentenza di patteggiamento


 T.a.r. per la Toscana, sezione IV, 24 febbraio 2025, n. 295 – Pres. Giani, Est. Ricchiuto


Atto amministrativo – Discrezionalità – Sentenza di patteggiamento – Incidenza – Valutazione in concreto – Affidabilità


L’Amministrazione non può fondare provvedimento di diniego dell’istanza di rinnovo del porto di fucile, richiamando l’esistenza di una precedente sentenza di condanna, scaturita a seguito del patteggiamento di cui all’art. 445 c.p.p., senza effettuare alcuna valutazione sulla presunta inaffidabilità del ricorrente. Il diniego del rinnovo o la revoca del porto d'armi, ancorché atti di elevato contenuto discrezionale, debbono contenere una valutazione sulla personalità dell'interessato idonea a giustificare l'esigenza cautelare, di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità. Lo stesso legislatore prevede espressamente che la statuizione giurisdizionale de qua non possa avere efficacia e non possa essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi. Si esclude pertanto ogni possibilità di equiparare la sentenza di patteggiamento a quelle di condanna che determinano gli effetti interdittivi di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (1).


(1) Conformi: T.a.r. per la Toscana, sez. IV, 23 dicembre 2024, n. 1538; T.a.r. per la Puglia, sez. II, 13 gennaio 2021, n. 51.

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