mercoledì 12 marzo 2025

NCC: Territorialità, Sentenza del Consiglio di Stato


Il Consiglio di Stato italiano ha ribadito la natura territoriale del servizio NCC (noleggio con conducente). 

La sentenza specifica che l'autorizzazione NCC è legata al comune di rilascio e non permette di operare stabilmente in altre città. Una recente decisione ha confermato la revoca di un'autorizzazione a Sanremo a causa di irregolarità come la mancanza di una rimessa operativa nel comune. Questo pronunciamento contrasta con le aspirazioni di alcuni operatori NCC di eludere le normative per convenienze economiche. La sentenza sottolinea che il servizio NCC deve servire primariamente la comunità locale e non sostituire il trasporto pubblico in altre aree.

 sentenza n. 01957/2025 (su telegram premium)

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La sentenza del Consiglio di Stato n. 01957/2025 ribadisce e rafforza il principio di territorialità del servizio di noleggio con conducente (NCC) in Italia, ancorandolo al comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Questo significa che un'autorizzazione NCC non può essere utilizzata per operare stabilmente in un comune diverso da quello di rilascio.

Fonti:

  • "NCC: Territorialità e Sentenza del Consiglio di Stato"
  • "dcsnprr.pdf" (Sentenza del Consiglio di Stato n. 01957/2025)

Punti Chiave:

  1. Conferma della Territorialità: Il Consiglio di Stato ha confermato che il servizio NCC è un "servizio pubblico locale" e non può essere "disancorato dal comune di rilascio." Questo principio è stato ribadito in più occasioni, in particolare nella Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 499/2025.
  2. Requisiti Fondamentali: Secondo il Consiglio di Stato, "la normativa vigente impone che i veicoli NCC abbiano una rimessa operativa nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione."
  3. Caso Specifico di Sanremo: La sentenza è basata su un caso specifico in cui il Comune di Sanremo ha revocato un'autorizzazione NCC. Le verifiche della Polizia Municipale avevano evidenziato diverse irregolarità, tra cui:
  • Assenza di una sede secondaria o unità locale nel Comune di Sanremo.
  • Rimessa indicata come inutilizzata.
  • Mancata iscrizione del titolare al ruolo dei conducenti della Camera di Commercio di Imperia.
  1. Natura del Servizio NCC: La sentenza sottolinea che l'attività NCC deve essere diretta "principalmente ai cittadini del comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto […] ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei".
  2. Implicazioni Politiche e Economiche: La sentenza implica che le leggi in materia di trasporto pubblico non di linea devono essere rispettate e non possono essere "aggirate per convenienze politiche o economiche." La sentenza mira a prevenire l'uso improprio delle autorizzazioni NCC per operare in città diverse da quelle di rilascio, come Roma.
  3. Posizione degli Operatori NCC: Alcuni operatori NCC hanno contestato l'attuale regolamentazione del settore, ma il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità di rispettare i limiti territoriali imposti dalla legge.
  4. Sentenza Dettagliata: La sentenza n. 01957/2025 del Consiglio di Stato (documento "dcsnprr.pdf") fornisce una dettagliata analisi del caso, ripercorrendo le motivazioni del ricorso in appello, le difese del Comune di Sanremo e dell'A.N.A.R. (Associazione Noleggiatori dell'Area Metropolitana di Roma), e le argomentazioni giuridiche che hanno portato alla conferma della revoca dell'autorizzazione NCC.
  5. Motivazioni del Ricorso e Rigetto: Il ricorrente, Mauro Ferri, ha contestato l'obbligo di avere una rimessa nel territorio comunale e l'obbligo di iscrizione al ruolo dei conducenti della Camera di Commercio della provincia in cui è ubicato il comune di rilascio. Il Consiglio di Stato ha rigettato tutti i motivi di appello.
  6. Rimessa e Territorialità: Il Consiglio di Stato ha sottolineato come l'autorizzazione rilasciata all'appellante prevedesse espressamente lo stazionamento del veicolo nella rimessa dichiarata nel comune e come "l’obbligo di utilizzare, nell'esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all'interno del territorio del comune che rilascia l'autorizzazione, è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale".
  7. Utilizzo Effettivo della Rimessa: Non è sufficiente la mera disponibilità della rimessa. La verifica del rispetto del vincolo di territorialità "non possa prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa".
  8. Conformità con il Diritto UE: La sentenza affronta anche la questione della conformità con il diritto dell'Unione Europea (art. 49 TFUE), confermando che la localizzazione della rimessa non costituisce una restrizione alla libera circolazione delle imprese, ma un requisito oggettivo del servizio giustificato da finalità pubblicistiche.
  9. Iscrizione al Ruolo: L'iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio della regione del comune che rilascia l'autorizzazione è un requisito indispensabile per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione.

Citazioni Chiave:

  • "Il servizio NCC è un servizio pubblico locale, non può essere disancorato dal comune di rilascio"
  • "La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’ente è quindi – è scritto nella sentenza essenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio"

Conclusioni:

La sentenza del Consiglio di Stato n. 01957/2025 consolida la giurisprudenza in materia di territorialità del servizio NCC, imponendo un rigoroso rispetto dei requisiti di localizzazione e operatività nel comune di rilascio dell'autorizzazione. Questo ha implicazioni significative per gli operatori del settore e per la regolamentazione del trasporto pubblico non di linea in Italia.