lunedì 31 marzo 2025

Modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche' criteri di ripartizione delle risorse stanziate per la realizzazione di impianti di videosorveglianza.


MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 dicembre 2024
Modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche' criteri di ripartizione delle risorse stanziate per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. (25A01884) (GU Serie Generale n.73 del 28-03-2025) 
 

Sintesi del decreto del Ministero dell'Interno che stabilisce le modalità e i criteri per la ripartizione dei fondi destinati alla videosorveglianza urbana:

Obiettivo del Decreto

Il decreto mira a definire le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento da parte dei comuni per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana. Inoltre, stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate per tale scopo.

Risorse Disponibili

Per l'anno 2024, sono disponibili 24,5 milioni di euro, provenienti da diverse fonti di finanziamento.

Chi Può Richiedere i Finanziamenti

Comuni, unioni di comuni e associazioni di comuni che:

  • Hanno sottoscritto patti per la sicurezza urbana che includono la videosorveglianza.
  • Non hanno già beneficiato di finanziamenti nelle tre procedure precedenti.
  • Hanno progetti approvati dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  • Garantiscono la manutenzione degli impianti per almeno cinque anni.

Criteri di Valutazione delle Richieste

Le richieste saranno valutate in base a:

  • Indice di delittuosità del comune.
  • Entità della popolazione residente.
  • Presentazione di richieste da parte di unioni di comuni e associazioni di comuni.
  • rapporto percentuale fra l'importo del cofinanziamento proposto dall'ente e l'importo complessivo del «progetto».

Modalità di Presentazione delle Richieste

Le richieste devono essere presentate alla Prefettura-UTG competente entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Ulteriori Punti Chiave

  • Il finanziamento massimo per progetto è di 250.000 euro.
  • Non sono finanziabili la sostituzione o la manutenzione di sistemi esistenti.
  • Le spese tecniche ammissibili non possono superare il 15% dell'importo a base d'asta.
  • Viene istituita una commissione di valutazione delle richieste.
  • Viene data priorità ai comuni che hanno avuto problemi di dissesto finanziario, o che sono stati soggetti a scioglimento dei consigli comunali per mafia.
  • Le somme di cui al comma 3 dell'articolo 9, saranno accreditate all'ente interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio e devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato.
  • Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione comporta la revoca del «finanziamento», con la conseguente restituzione delle somme erogate.
  • La revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme erogate, nei casi e con le modalità di cui al comma 6, non esonera l'ente beneficiario dall'assolvimento degli eventuali obblighi contrattuali assunti con terzi.
  • Gli enti beneficiari dei «finanziamenti» devono assicurare, per almeno cinque anni dalla data di collaudo dei lavori, la funzionalita' degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza realizzati, provvedendo alle occorrenti spese di manutenzione e di esercizio, con risorse finanziarie di bilancio.
  • Le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, relative alla realizzazione dei «progetti» ammessi a «finanziamento», dovranno essere espletate nel rispetto delle disposizioni di cui al «Codice dei contratti pubblici» di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni ovvero nel rispetto del «nuovo Codice dei contratti pubblici» di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  • I «progetti» ammessi a «finanziamento» devono essere corredati dal Codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.