La sentenza esaminata riguarda un ricorso contro il Comune di Roma, presentato da un automobilista sanzionato per aver circolato in una ZTL senza autorizzazione. L'automobilista sosteneva di avere diritto all'accesso gratuito in quanto guidava un veicolo elettrico e aveva comunicato la targa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso,
affermando che la comunicazione della targa non esimeva dall'obbligo di
autorizzazione preventiva, anche per i veicoli elettrici. La sentenza conferma la legittimità delle sanzioni applicate dal Comune di Roma in caso di mancata autorizzazione all'accesso nelle ZTL. La Corte ha stabilito che l'ignoranza della legge non giustifica la violazione.
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