sabato 8 marzo 2025

Le auto elettriche possono entrare nella ZTL previa comunicazione della targa


 La sentenza esaminata riguarda un ricorso contro il Comune di Roma, presentato da un automobilista sanzionato per aver circolato in una ZTL senza autorizzazione. L'automobilista sosteneva di avere diritto all'accesso gratuito in quanto guidava un veicolo elettrico e aveva comunicato la targa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la comunicazione della targa non esimeva dall'obbligo di autorizzazione preventiva, anche per i veicoli elettrici. La sentenza conferma la legittimità delle sanzioni applicate dal Comune di Roma in caso di mancata autorizzazione all'accesso nelle ZTL. La Corte ha stabilito che l'ignoranza della legge non giustifica la violazione.
 

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Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 6051 del 7 marzo 2025

(PDF SU TELEGRAM DELLA SENTENZA)

La sentenza tratta il ricorso di un cittadino contro una sanzione comminata da Roma Capitale per aver circolato in una Zona a Traffico Limitato (ZTL) senza la necessaria autorizzazione. Il ricorrente guidava un veicolo a trazione elettrica e sosteneva di non necessitare di autorizzazione comunale per l'accesso alla ZTL, invocando una delibera comunale (n. 58/2011) che, a suo dire, consentiva ai veicoli elettrici di circolare liberamente senza dover esporre alcun contrassegno, a condizione di aver comunicato la targa.

Punti Chiave:

  • Delibera n. 58/2011: Il nucleo centrale della disputa ruota intorno all'interpretazione e all'applicazione della delibera n. 58/2011 del Comune di Roma. Secondo il ricorrente, tale delibera esentava i veicoli elettrici dall'autorizzazione, a patto di aver preventivamente comunicato la targa. La sentenza sottolinea che tale delibera, per quanto consentisse l'accesso auto elettriche ZTL senza esposizione del contrassegno e a titolo gratuito, richiedeva la "preventiva comunicazione della targa per esigenze di controllo sulla regolarità degli accessi."
  • Buona Fede e Pubblicizzazione della Delibera: Il ricorrente invocava l'esimente della buona fede, sostenendo che la delibera non fosse stata adeguatamente pubblicizzata. Questo punto è stato respinto.
  • Motivi del Ricorso: Il ricorrente presentava tre motivi di ricorso, concentrandosi sulla violazione dell'art. 381 del DPR 495/1992, sull'errata valutazione di una precedente sentenza e sul fatto che il Tribunale non avesse considerato la comunicazione della targa.
  • Decisione della Cassazione: La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, nonostante il tempo trascorso dall'adozione della delibera n. 58/2011, che disciplinava l'ingresso nelle ZTL dei veicoli elettrici, il ricorrente avrebbe potuto conoscere le prescrizioni della delibera. La comunicazione tardiva della targa, successiva all'infrazione, non esonera dalla responsabilità.

Citazioni Significative:

  • "La circolazione in ZTL era all'epoca regolata dall'art. 7, comma nono, CDS che autorizzava i Comuni, con deliberazione della giunta, a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, potendo subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma." (Pag. 3)
  • "La delibera 58/2011 nel disporre, testualmente, che la circolazione dei veicoli a trazione elettrica nelle ZTL era autorizzata senza contrassegno e a titolo gratuito, richiedeva per un'inderogabile necessità di controllo, la comunicazione della targa, avvenuta da parte del ricorrente solo dopo l'accertamento dell'infrazione." (Pag. 4)
  • "Il Tribunale ha stabilito che, dato il lungo tempo trascorso dall'adozione della delibera n. 58/2011, che disciplinava il transito nelle ZTL dei veicoli elettrici, il ricorrente era a conoscenza o avrebbe potuto conoscere le prescrizioni della delibera 58/2011, adottata cinque anni prima della consumazione dell'infrazione, non essendovi elementi per ritenere che avesse fatto il possibile per ottemperare alle limitazioni per l'accesso." (Pag. 5)
  • "La comunicazione della targa dopo la consumazione dell'infrazione non poteva limitare o escludere la responsabilità del ricorrente, non essendo l'infrazione scusabile." (Pag. 5)

Conclusioni:

La sentenza chiarisce che, sebbene la delibera comunale intendesse agevolare la circolazione dei veicoli elettrici nelle ZTL, rimaneva imprescindibile la comunicazione preventiva della targa per consentire i controlli. L'ignoranza della delibera, a distanza di tempo dalla sua pubblicazione, non costituisce un valido motivo di esenzione dalla sanzione. La sentenza sottolinea l'importanza della diligenza nell'informarsi sulle normative locali.