Circolare Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Torino n. 17793 del 20 febbraio 2025
Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo
Fasc. n. 17793/24/W.A./Area III
Torino, 28.02.2025
PEC
Ufficio Territoriale del Governo
Fasc. n. 17793/24/W.A./Area III
Torino, 28.02.2025
PEC
Alla Questura
TORINO
Alla Sezione Polizia Stradale
TORINO
Al Comando Provinciale
Arma dei Carabinieri
TORINO
Alla Guardia di Finanza
TORINO
Ai Corpi di Polizia Municipale
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI
TORINO
Alla Sezione Polizia Stradale
TORINO
Al Comando Provinciale
Arma dei Carabinieri
TORINO
Alla Guardia di Finanza
TORINO
Ai Corpi di Polizia Municipale
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI
Violazioni al Codice della Strada che comportano l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione del documento di guida con ritiro immediato dello stesso - Disposizioni.
Si fa seguito alle precedenti note del 07.10.2024 e del 23.12.2024, che si confermano e si allegano per prontezza di riferimento.
Al riguardo si richiama l'attenzione sulla circostanza che nei casi indicati dalle note citate, il Comando che detiene il documento di guida ritirato, qualora il giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione nella misura del minimo edittale non abbia ricevuto la relativa ordinanza prefettizia, è obbligatoriamente tenuto a restituire la patente stessa al cittadino che ne faccia richiesta.
Si segnala quanto precede con particolare riguardo alle numerose infrazioni dell’art. 173 del C.d.S., rappresentando che tale indicazione operativa può estendersi alle violazioni che comportano un periodo minimo edittale di sospensione della patente sino ad un mese.
Si evidenzia che la mancata restituzione del titolo abilitativo alla guida, nel caso in parola, costituisce un indebito trattenimento dello stesso da parte del Comando, che non ha titolo a detenere ulteriormente il documento ritirato.
Si fa seguito alle precedenti note del 07.10.2024 e del 23.12.2024, che si confermano e si allegano per prontezza di riferimento.
Al riguardo si richiama l'attenzione sulla circostanza che nei casi indicati dalle note citate, il Comando che detiene il documento di guida ritirato, qualora il giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione nella misura del minimo edittale non abbia ricevuto la relativa ordinanza prefettizia, è obbligatoriamente tenuto a restituire la patente stessa al cittadino che ne faccia richiesta.
Si segnala quanto precede con particolare riguardo alle numerose infrazioni dell’art. 173 del C.d.S., rappresentando che tale indicazione operativa può estendersi alle violazioni che comportano un periodo minimo edittale di sospensione della patente sino ad un mese.
Si evidenzia che la mancata restituzione del titolo abilitativo alla guida, nel caso in parola, costituisce un indebito trattenimento dello stesso da parte del Comando, che non ha titolo a detenere ulteriormente il documento ritirato.
p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO
( dott.ssa Valeria Sabatino )
Firmato digitalmente
IL VICEPREFETTO
( dott.ssa Valeria Sabatino )
Firmato digitalmente