La sentenza riguarda il ricorso di un indagato contro il sequestro probatorio di una targa contraffatta con nastro adesivoL'indagato sosteneva che la sua azione costituisse un illecito amministrativo e non un reato penale, contestando anche la finalità probatoria del sequestro.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la modifica della targa integra il reato di falso materiale. La Corte ha inoltre respinto l'argomentazione sull'innocuità del falso, evidenziando l'intento dell'indagato di eludere i rilevatori di velocità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Pertanto, integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l'illecito amministrativo previsto dall' art. 100, comma 12, CdS, che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione.
Cassazione penale, Sez. V, sentenza 10 febbraio 2025, n. 5255 (sul canale telegram "premium")
Mario Serio - Riproduzione riservata