martedì 4 marzo 2025

Art. 136 C.d.S- ANDORRA - Documenti necessari per richiedere la conversione della patente di guida estera


Accordo Valido fino al 31/08/2029 – Protocollo n° 20975 del 23/07/2024

Ai sensi dell’art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.

E’ possibile effettuare la conversione solo ai titolari di patente extracomunitaria residenti in Italia da meno di SEI anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione 

Si precisa che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida andorrane:

– conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;

– ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia

Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);

Versamenti : GUIDA PAGAMENTO

TRAMITE PAGO PA TARIFFA N003 ( Euro 10,20 su c./c. 9001 e Euro 32 su c./c. 4028) Descrizione Pratica: CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito MODULO con l’indicazione di: attuale residenza;
data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza;

Certificato Medico dematerializzato, in bollo da assolvere con versamento sul c/c 4028 con foto ( con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare medico FFSS.) e fotocopia dello stesso;

Patente straniera in corso di validità in originale e una fotocopia completa della stessa;

Fotocopia carta di identità

Fotocopia codice fiscale

L’ufficio motorizzazione può chiedere la traduzione della patente di guida andorrana e, ove sorgano dubbi, per tramite dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, chiedere chiarimenti circa la validità e/o l’autenticità della patente da convertire, nonché dei dati in essa contenuti. Nel caso venga richiesta la Traduzione integrale della patente di guida, può essere effettuata dal:
a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario;
b) Consolato con firma del Console o Funzionario consolare legalizzata in Prefettura.

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o la Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del ritiro del documento di guida. Saranno, inoltre, ritenute valide ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari, anche le ricevute postali attestanti l’istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno(in quest’ultimo caso occorre allegare fotocopia del permesso di soggiorno scaduto).

In presenza di permesso di soggiorno scaduto, è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di copia conforme tanto per il permesso scaduto quanto per le ricevute di rinnovo. 
 Aggiornato il 03/03/2025 by CedDgtno