E' stato convertito il DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 che all’art. 7, comma 2, prevedeva il regime Semplificato della SCIA fino a 2000 partecipanti per gli spettacoli dal vivo.
All'articolo originario, in sede di conversione è stato aggiunto un periodo, pertanto il testo definitivo è il seguente ( Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).):
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 201
Testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 16 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di cultura.». (25A01255) (GU n.46 del 25-2-2025)
Vigente al: 25-2-2025
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Art. 7
Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo
1. OMISSIS
2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonche' le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente ((, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per piu' giorni con le medesime modalita' artistiche e organizzative)), destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.