venerdì 28 febbraio 2025

Se un veicolo fugge ai controlli mettendo in pericolo la sicurezza pubblica, la polizia può inseguirlo e adottare misure proporzionate per fermarlo.


 Cassazione Civile, Sezione Terza, n. 4963 del 26 febbraio

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Fatti di causa

  • Il caso riguarda un incidente avvenuto l'11 dicembre 2013, quando agenti della Polizia Municipale di Venezia, durante un inseguimento, hanno tamponato una Ford Focus in fuga, il cui conducente non si era fermato ai controlli, procedendo ad alta velocità e speronando altre auto.
  • I vigili urbani hanno riportato lesioni personali e hanno citato in giudizio il conducente della Ford (privo di assicurazione) e la compagnia assicurativa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS).
  • Il Giudice di Pace di Venezia ha condannato il conducente e la compagnia al risarcimento. In appello, il Tribunale ha confermato la decisione, riducendo l'importo risarcitorio.

 

Motivo del ricorso in Cassazione

  • La compagnia assicurativa ha impugnato la sentenza sostenendo che:
    • La responsabilità dell’incidente era degli agenti, che avevano deliberatamente tamponato la vettura fuggitiva.
    • L’evento non rientrava nei criteri per l’intervento del FGVS, poiché non vi era responsabilità diretta del conducente dell’auto non assicurata.

Decisione della Corte di Cassazione

  • La Corte ha respinto il ricorso, confermando la responsabilità del conducente della Ford Focus e la legittimità del risarcimento da parte del FGVS.
  • Ha stabilito che gli agenti hanno agito nell'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.), poiché il fuggitivo rappresentava un pericolo per la pubblica sicurezza.
  • La collisione non è stata considerata un fatto illecito, essendo una conseguenza necessaria dell’azione di polizia.
  • Il danno subito dagli agenti rientra nell’ambito della circolazione stradale e pertanto il FGVS è tenuto a coprire il risarcimento.

Principio di diritto enunciato

  • Se un veicolo fugge ai controlli mettendo in pericolo la sicurezza pubblica, la polizia può inseguirlo e adottare misure proporzionate per fermarlo.
  • Se ne deriva una collisione, il responsabile del danno è il conducente fuggitivo e il FGVS è tenuto al risarcimento se il veicolo non è assicurato.

Conclusione

  • Il ricorso è stato rigettato con correzione della motivazione.
  • La decisione ha valore innovativo nella giurisprudenza e le spese sono state compensate tra le parti.

Mario Serio