Come differiscono le sospensioni della patente previste dagli articoli 186 e 223 del Codice della Strada?
Le sospensioni della patente di guida previste dagli articoli 186 e 223 del Codice della Strada differiscono per presupposti, finalità e modalità di applicazione.
Sospensione ai sensi dell'art. 186 c.d.s.: Questa sospensione è una sanzione amministrativa accessoria conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza. Viene disposta dal giudice penale, anche se applicata concretamente dal prefetto. La sospensione prevista dall'art. 186 comma 9 si applica quando il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 g/l. In questi casi, la sospensione è finalizzata ad assicurare che il trasgressore si sottoponga a visita medica per verificare la sua idoneità alla guida.
Sospensione ai sensi dell'art. 223 c.d.s.: Questa sospensione ha carattere preventivo e natura cautelare. La finalità è di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente, nei cui confronti sussistono fondati elementi di responsabilità per reati che prevedono la sospensione della patente, continui a tenere una condotta pericolosa. La sospensione è disposta dal prefetto. Può essere applicata anche in caso di guida in stato di ebbrezza, compresa l'ipotesi di reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) c.d.s. (tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l), purché intervenga in un tempo ragionevole. La sospensione ex art. 223 è considerata un'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale.
In sintesi, la sospensione ex art. 186 c.d.s. è una sanzione accessoria al reato, mentre la sospensione ex art. 223 c.d.s. è una misura cautelare volta a prevenire pericoli immediati. Entrambe le sospensioni possono essere applicate in caso di guida in stato di ebbrezza, ma con presupposti e finalità differenti. La sospensione ex art. 186 comma 9 si applica quando il tasso alcolemico è superiore a 1.5 g/l ed è finalizzata ad accertare l'idoneità alla guida, mentre la sospensione ex art. 223 comma 1 si applica in generale nei casi di reato per cui è prevista la sospensione della patente, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica.
