Agente di pubblica sicurezza: rilevanza preclusiva della pregressa sottoposizione a foglio di via obbligatorio con effetti definitivamente cessati
Pubblica sicurezza - Agente di pubblica sicurezza - Misure di prevenzione personale - Foglio di via obbligatorio - Cessazione degli effetti - Rilevanza ostativa - Esclusione
La disposizione dell’articolo 5, comma 2 lettera b), della legge 7
marzo 1986, n. 65 deve essere interpretata restrittivamente, nel
senso che la preclusione al riconoscimento della qualifica di agente di
pubblica sicurezza derivante dal fatto di “essere stato” sottoposto a
misura di prevenzione si applica, nel caso del foglio di via
obbligatorio, solo in costanza del divieto e non anche quando gli
effetti della misura siano cessati. (1).
In motivazione la sezione ha evidenziato il diverso regime delle misure
di prevenzione personale, distinguendo tra: i) avviso orale disposto dal
questore e misure di prevenzione personale disposte dall’autorità
giudiziaria disciplinate dal titolo I capo II del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), da
un lato; ii) misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio
disposta dal questore (art. 2), dall'altro. Per il primo gruppo è
prevista la possibilità di ottenere, rispettivamente, la cessazione
degli effetti pregiudizievoli tramite richiesta di revoca al questore
(art. 3) o la riabilitazione dall’autorità giudiziaria (art. 70).
Viceversa, per la misura del foglio di via obbligatorio (art. 2) non è
prevista analoga possibilità, dato che una sua revoca sarebbe possibile
solo in costanza della sua efficacia e non dopo la cessazione degli
effetti conseguente alla scadenza della relativa durata (da sei mesi a
quattro anni) e, inoltre, non è prevista la riabilitazione.
Pubblica sicurezza - Agente di pubblica sicurezza - Misure di
prevenzione personale - Foglio di via obbligatorio - Cessazione degli
effetti - Rilevanza ostativa - Esclusione
La tesi secondo la quale la sottoposizione alla misura di prevenzione
personale del foglio di via obbligatorio comporti sempre e comunque una
preclusione al riconoscimento della qualità di agente di pubblica
sicurezza presenta l'inconveniente di trasformare tale istituto in un
impedimento a carattere permanente che, da un lato, confligge con la
funzione della misura di prevenzione (che non è una sanzione penale ma
una misura che ha lo scopo di prevenire i rischi per la sicurezza
pubblica derivanti da una condizione attuale di pericolosità sociale di
una persona, che per sua natura può venire meno) e, dall’altro,
introduce un elemento di disarmonia e di illogicità nel sistema
normativo in quanto il destinatario del foglio di via obbligatorio, a
differenza dei destinatari dell’avviso orale e delle misure di
prevenzione applicate dall’autorità giudiziaria, dopo la cessazione
degli effetti della misura, sarebbe soggetto senza limiti di tempo
all’applicazione della norma senza avere in concreto alcuna possibilità
di sottrarvisi facendo valere la cessazione della sua condizione di
soggetto socialmente pericoloso. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
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