Circolare Ministeriale sull'Assicurazione r.c.a. illegittima? - Figuriamoci: Lo Stato non si mette contro se stesso....


Ricordate quella circolare infausta emanata  a febbraio 2024 dal Ministero dell'Interno (che come è noto ai miei lettori, ho criticato aspramente),riguardante l'assicurazione rca?

Secondo qualcuno vi erano profili di illeggittimità nell'applicazione e nell'esecuzione del sequestro, ai sensi del 213 C.d.S. ed ha proposto RICORSO.

Il Tar Lazio interpellato, ha ritenuto il ricorso inammissibile....

DElla serie:"COME TI PERMETTI? NON HAI NESSUN DIRITTO".

MaSe

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Pubblicato il 11/11/2024

N. 20039/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03485/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3485 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della circolare n. -OMISSIS-del 8 febbraio 2024, emanata dal Ministro dell''Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, avente ad oggetto: decreto legislativo 22 novembre 2023 n. 184 di recepimento della Direttiva UE 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, nella parte in cui ha previsto la possibilità che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 28.3.2024 e depositato il 29.3.2024, le due parti ricorrenti, come meglio indicate in epigrafe, hanno impugnano la circolare del Ministero dell’Interno n. 300 datata 8.2.2024, avente ad oggetto le modifiche normative apportate a seguito del D. lgs. n. 184/2023 alla disciplina sull’assicurazione dei veicoli.

In sintesi, a giudizio delle parti ricorrenti, premessa “l’efficacia vincolante delle direttive di coordinamento” impartite dalla circolare in questione, essa risulterebbe illegittima in forza dei seguenti profili: A) per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 213, comma 2 e 214, comma 1, D.lgs. 285/1992 (d’ora in poi CdS), nella parte in cui la circolare consentirebbe al trasgressore del veicolo sequestrato di “proseguire la circolazione su strada conducendo il veicolo ancorché privo di copertura assicurativa, con ogni evidente riflesso in termini di pericolosità sociale per la sicurezza della restante utenza stradale”, e, comunque, per eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto l’atto impugnato disconoscerebbe le finalità stesse dell’istituto del sequestro amministrativo ex art. 213 CdS “che sono pacificamente funzionali ad interdire la circolazione del veicolo sanzionato, con conseguenti riflessi di violazione del principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione”; B) per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 193, comma 4, cod. strada e dell’art. 13, comma 3, L. 689/1981.

2. In data 27.4.2024 si costituiva il Ministero dell’Interno, che, con successiva memoria, chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire oppure, in subordine, di dichiararlo infondato.

3. Con ordinanza n. 1913/2024 il Collegio, ritenuto, ad un primo e sommario esame, che il ricorso apparisse provvisto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendeva l’atto impugnato.

4. All’udienza pubblica del 29.10.2024, tenuto conto anche delle ulteriori memorie depositate in atti, la causa veniva trattenuta in decisione.

5. In via preliminare, va esaminata l’eccezione, proposta dal Ministero resistente, di una carenza di legittimazione ad agire in capo alle parti ricorrenti.

In breve, secondo l’amministrazione resistente le ricorrenti non sarebbero titolari di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva suscettibile di essere incisa dalla circolare amministrativa, dato che fanno riferimento alla tutela dell’interesse all’affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo, ma la stipulazione della convenzione di servizio con l’Amministrazione ex art. 214 bis CdS non dà luogo in capo alle controparti (in particolare, alla Italsoccorso srl, dato che A.N.C.S.A. agisce a salvaguardia degli interessi dell’intera categoria) ad alcun diritto alla custodia (ovvero al trasporto con carroattrezzi) dei veicoli de quibus, bensì impone soltanto l’obbligazione di accettare la custodia commissionata dagli organi competenti, costituendosi solo in tale momento il diritto (soggettivo) alla remunerazione per il servizio prestato.

In altri termini, a seguito dell’affidamento dei veicoli in custodia sorge di sicuro un diritto soggetto al pagamento, ma prima di tale momento vi è solo un’aspettativa di carattere economico che non è salvaguardabile giuridicamente.

In sintesi, l’interesse azionato nel presente giudizio si atteggerebbe a “interesse semplice o di mero fatto” e, pertanto, non tutelato dall’ordinamento, come già ritenuto in altra vicenda analoga (cfr. TAR Lazio, sez. I ter, n. 9077/2020, decisione in cui alcune imprese che svolgevano attività di recupero e custodia dei veicoli, autodemolizione, ovvero noleggio di autoveicoli, avevano impugnato la circolare ministeriale n. 300/2019 avente ad oggetto le procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, adottata in occasione della riforma delle disposizioni in materia ad opera del D.L. n. 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018).

6. L’eccezione, ad un esame più approfondito della vicenda, risulta fondata.

7. Appare necessaria, al riguardo, una premessa di carattere generale.

Pur non essendo certo questa la sede per ricostruire in dettaglio il lento processo di emersione ed elaborazione dell’interesse legittimo come figura soggettiva, è oggi sicuramente maggioritaria la tesi che riconosce a tale posizione giuridica natura “sostanziale” e non più solo “processuale” oppure “ancillare all’interesse pubblico”, garantendo così pari dignità rispetto al diritto soggettivo. Più nello specifico, come ritenuto da buona parte della dottrina e della giurisprudenza (a cui il Collegio aderisce), l’interesse legittimo, che esiste già prima e fuori del giudizio (come confermato anche dalla l. n. 241/1990 in materia di procedimento), si traduce nella indispensabile “presa in considerazione” degli interessi dei privati nell’esercizio del potere amministrativo, cosicché l’interesse del privato deve essere necessariamente valutato e bilanciato con gli altri interessi (pubblici e privati) coinvolti nel corso dell’azione della pubblica amministrazione.

In altri termini, l’interesse legittimo non è altro che “la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto rispetto ad un bene della vita interessato dall’esercizio del potere pubblicistico, che si compendia nell’attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo tale da rendere possibile la realizzazione oppure la difesa dell’interesse al bene”; ad es. partecipando al procedimento o reagendo al potere esercitato (si veda in questi termini Cons. di Stato, A.P., n. 3 del 2011 “Come osservato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 500/1999, l’interesse legittimo non rileva come situazione meramente processuale, né si risolve in un mero interesse alla legittimità dell’azione amministrativa in sé intesa, ma si rivela posizione schiettamente sostanziale, correlata, in modo intimo e inscindibile, ad un interesse materiale del titolare ad un bene della vita, la cui lesione, in termini di sacrificio o di insoddisfazione a seconda che si tratti di interesse oppositivo o pretensivo, può concretizzare un pregiudizio; l’interesse legittimo va, quindi, inteso come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita interessato dall’esercizio del potere pubblicistico, che si compendia nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o la difesa dell'interesse al bene”).

Interesse, si evidenzi, che deve emergere (anche soltanto implicitamente) dalla norma attributiva del potere (tanto che si suole, al riguardo, parlare di concezione “normativa” dell’interesse legittimo): quando la legge affida all’amministrazione la cura di un interesse pubblico, non mira soltanto alla massimizzazione dello stesso, ma effettua una valutazione comparativa degli interessi pubblici primari con gli altri interessi pubblici secondari, nonché con gli altri interessi privati che vengono di volta in volta in rilievo.

8. Tanto premesso, considerato che le parti ricorrenti si dolgono del fatto che la circolare li penalizza limitando i casi di affidamento dei veicoli oggetto di sequestro (così è dato leggersi nel ricorso “Non vi è dubbio che i ricorrenti subiscono direttamente gli effetti della circolare che, proprio per la parte in cui ha introdotto un’illegittima previsione di conduzione del veicolo e non la sua cessazione, prelievo e trasporto, comporta una restrizione delle ipotesi nelle quali il veicolo invece deve essere affidato al custode giudiziario ovvero trasportato con l’intervento del carroattrezzi”), c’è da rilevare, come sostenuto dal Ministero resistente, che la normativa di settore (ovvero il CdS), nel regolare le funzioni dell’organo di polizia, in relazione al carattere obbligatorio delle citate sanzioni accessorie, non tutela (nemmeno indirettamente) alcun tipo di interesse economico (nella specie inoltre mediato) in capo agli odierni ricorrenti.

Né può dirsi che un tale interesse è preso in esame dall’ordinamento in generale (dato che non appare individuabile alcuna disposizione normativa che sia volta a tutelare, anche solo indirettamente, quella che può essere definita un’aspettativa economica potenziale dei ricorrenti) oppure può dirsi che sorga dalla convenzione in essere tra gli operatori economici e la Pubblica Amministrazione, posto che quest’ultima non fa nascere in capo ai custodi acquirenti alcun diritto soggettivo o interesse legittimo all’affidamento in custodia ovvero al trasporto con l’intervento del carroattrezzi: essi svolgono per conto dello Stato un servizio predeterminato che sorge sulla base di presupposti fissati da disposizioni normative.

Sicché, posto che l’ordinamento non tutela l’interesse dell’operatore economico selezionato ex art. 214 bis CdS ad ampliare o comunque non ridurre le ipotesi di affidamento in custodia di veicoli sequestrati o fermati ovvero di trasporto con carroattrezzi, l’interesse sotteso al ricorso non può considerarsi qualificato e, quindi, protetto dalla normativa, atteggiandosi per l’effetto come “interesse semplice o di fatto”, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dall’A.N.C.S.A. e dalla Italsoccorso srl.

9. L’accoglimento della predetta questione in rito, comporta l’assorbimento dell’ulteriore eccezione preliminare sollevata dal Ministero resistente e determina che non devono essere analizzate le censure nel merito proposte.

10. Stante la complessità della vicenda, si ritiene di compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giovanni Mercone
Michelangelo Francavilla
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO