C.d.S.: Si alla maggiorazione per le somme iscritte a ruolo


Sì all’inserimento nel ruolo anche della sanzione aggiuntiva, nel caso di ritardo nel pagamento.Cassazione civile, Sezione II ordinanza n.  31737 del 10 dicembre 2024

 I fatti

 Un tizio si oppone  contro un'ingiunzione fiscale emessa da  Comune  e fa ricorso al giudice di pace "per il recupero di due sanzioni codice della strada, per superamento del limite di velocità giusti due verbali di contesta zio ne non opposti nei termini". 

La  contestazione verte sull'applicazione degli interessi al dieci per cento semestrale di cui all'art. 27 della legge n. 689/1981. 

Il giudice di pace gli da ragione e in appello il tribunale conferma l'annullamento delle cartelle di pagamento.

Il comune a sto punto, ricorre in cassazione che  gli da ragione  ribadendo che:

"in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni strada li), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della 1. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge da I momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoria le, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante da Ila sa nz ione a gg iu ntiva" (cfr. Cass. n. 26308/2021; Cass. n. 17901/2018, nonché già Cass. n. 1884/2016 e Cass. n. 21259/2016).

 

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