In Anteprima: Monopattini -Le nuove norme che entreranno in vigore a breve
Disegno di legge presentato al Senato approvato dalla Camera dei deputati il 27 marzo 2024
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per larevisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285
Art. 14.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di monopattini e altri di- spositivi)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 75, la lettera a) è sosti tuita dalla seguente:
CARATTERISTICHE MONOPATTINO
« a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;
b) al comma 75-ter, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « imponendo al gestore del servizio l’installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree »;
c) al comma 75-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies quinquies »;
d) al comma 75-quinquies, le parole: « 75-vicies ter » sono sostituite dalle seguenti: « 75-vicies quinquies »;
e) al comma 75-novies, le parole: « I conducenti di età inferiore a diciotto anni » sono sostituite dalle seguenti: « I conducenti dei monopattini »;
f) al comma 75-undecies, terzo periodo, le parole: « , salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile » sono soppresse;
g) il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:
CIRCOLAZIONE SU STRADE URBANE E LIMITE DI VELOCITA' 50 KM.h
« 75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h »;
h) il comma 75-quinquiesdecies è sosti- tuito dal seguente:
SOSTA SUL MARCIAPIEDE E NEGLI ALTRI STALLI RISERVATI A BICICLETTE, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
« 75-quinquiesdecies. È vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta ri- servate ai monopattini anche sul marciapiede, purché nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli »;
i) il comma 75-undevicies è sostituito dal seguente:
« 75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75- vicies quater »;
l) al comma 75-vicies bis, le parole: « di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies »;
m) dopo il comma 75-vicies ter sono inseriti i seguenti:
TARGA
« 75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attività previste dall’articolo 208, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell’ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto è generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L’archivio nazionale dei veicoli, di cui all’articolo 225, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall’articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l’obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell’articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al de- creto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.
ASSICURAZIONE
75-vicies quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ».
SANZIONI
2. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilità elettrica, diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori dell’ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa acces- soria della confisca del dispositivo, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.
