In Anteprima: Monopattini -Le nuove norme che entreranno in vigore a breve


Disegno di legge presentato al Senato approvato dalla Camera dei deputati il 27 marzo 2024

 Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per larevisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285

Art.  14.

(Modifiche  alla  legge  27  dicembre  2019, n. 160,  in  materia  di  monopattini  e  altri  di- spositivi)

1.  All’articolo  1  della  legge  27  dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma  75,  la  lettera  a) è  sosti tuita  dalla  seguente: 

CARATTERISTICHE MONOPATTINO

« a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti »;

b) al comma 75-ter, lettera c), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  « imponendo  al  gestore  del  servizio  l’installazione obbligatoria  di  sistemi  automatici  che  impediscano  il  funzionamento  dei  monopattini  al di  fuori  di  tali  aree »; 

c) al  comma  75-quater è  aggiunto,  in fine,  il  seguente  periodo:  « È  altresì  vietata la  circolazione  dei  monopattini  a  propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno  di  cui  al  comma  75-vicies  quater, con  contrassegno  non  visibile,  alterato  o contraffatto  ovvero  privi  della  copertura  assicurativa  di  cui  al  comma  75-vicies  quinquies »;

d)           al  comma  75-quinquies,  le  parole: « 75-vicies  ter »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  « 75-vicies  quinquies »;

e)  al  comma  75-novies,  le  parole:  « I conducenti  di  età  inferiore  a  diciotto  anni » sono sostituite dalle seguenti: « I conducenti dei  monopattini »;

f) al comma 75-undecies, terzo periodo, le parole: « , salvo che nelle strade con doppio  senso  ciclabile »  sono  soppresse;

g)            il  comma  75-terdecies è  sostituito dal  seguente: 

 

CIRCOLAZIONE SU STRADE URBANE E LIMITE DI VELOCITA' 50 KM.h 

« 75-terdecies.  I  monopattini  a  propulsione  prevalentemente  elettrica  possono  circolare  solo  su  strade  urbane  con  limite  di velocità  non  superiore  a  50  km/h »;

h) il comma 75-quinquiesdecies è sosti- tuito  dal  seguente: 

SOSTA SUL MARCIAPIEDE E NEGLI ALTRI STALLI RISERVATI A BICICLETTE, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

« 75-quinquiesdecies.  È  vietata  la  sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione  che  il  marciapiede,  per  dimensione  e  caratteristiche,  lo  consenta,  possono individuare  con  ordinanza  aree  di  sosta  ri- servate  ai  monopattini  anche  sul  marciapiede,  purché  nella  parte  rimanente  dello stesso  sia  assicurata  la  regolare  e  sicura  circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità.  Tale  utilizzo  deve  essere  indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale.  Le  aree  di  sosta  riservate  ai  monopattini  possono  essere  prive  di  segnaletica orizzontale  e  verticale,  purché  le  coordinate GPS  della  loro  localizzazione  siano  consultabili  pubblicamente  nel  sito  internet istituzionale  del  comune.  Ai  monopattini  a  propulsione  prevalentemente  elettrica  è  comunque  consentita  la  sosta  negli  stalli  riservati ai  velocipedi,  ai  ciclomotori  e  ai  motoveicoli »;

i)  il  comma  75-undevicies  è  sostituito dal  seguente:

« 75-undevicies.  Chiunque  circola  con  un monopattino  a  motore  avente  requisiti  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  75  ovvero con  un  monopattino  a  propulsione  prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma  75-bis è  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro  200  a  euro  800.  Chiunque  circola  con un  monopattino  a  propulsione  prevalentemente  elettrica  violando  le  disposizioni  del comma  75-quater,  secondo  periodo,  è  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro  100  a  euro 400.  La  sanzione  di  cui  al  secondo  periodo si  applica  anche  in  caso  di  circolazione  con un  monopattino  a  propulsione  prevalentemente  elettrica  per  il  quale  non  è  stata  comunicata  la  variazione  di  residenza  o  di sede del proprietario ai sensi del comma 75- vicies  quater »;

l)             al  comma  75-vicies  bis,  le  parole: « di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies  semel »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  « di  cui  alle  disposizioni  dei  commi da  75  a  75-vicies  quinquies »;

m)  dopo  il  comma  75-vicies  ter  sono inseriti  i  seguenti:

 TARGA

« 75-vicies quater. I proprietari dei monopattini  a  propulsione  prevalentemente  elettrica  hanno  l’obbligo  di  chiedere  il  rilascio di  apposito  contrassegno  identificativo  adesivo,  plastificato  e  non  rimovibile,  stampato dall’Istituto  poligrafico  e  Zecca  dello  Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, sentito  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita  dei  contrassegni,  da  versare  all’entrata del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione  del  costo  di  produzione  con  una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente  per  le  attività  previste  dall’articolo 208,  comma  2,  del  codice  della  strada,  di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285.  I  criteri  e  le  modalità  per  la  stampa e la vendita dei contrassegni nonché i criteri di  formazione  delle  specifiche  combinazioni alfanumeriche sono stabiliti        dal Dipartimento  competente  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il  Ministero dell’interno,  al  fine  di  assicurare  la  tutela degli  interessi  dell’ordine  pubblico.  La  specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare  sul  supporto  è  generata  dal  Dipartimento  competente  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  tramite  un  applicativo  informatico  dedicato.  L’archivio  nazionale  dei  veicoli,  di  cui  all’articolo  225, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al  decreto  legislativo  n. 285  del  1992,  tiene nota  della  combinazione  alfanumerica  rilasciata  e  dei  dati  anagrafici  del  proprietario del  monopattino  a  questa  associato.  Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  a  chiunque abusivamente  produce  o  distribuisce  i  contrassegni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano  le  sanzioni  previste  dall’articolo  101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al decreto  legislativo  n. 285  del  1992.  Il  contrassegno  deve  essere  esposto  in  modo  visibile. Il  proprietario  ha  l’obbligo  di  comunicare  il cambiamento  della  residenza  o  della  sede secondo le disposizioni dell’articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al de- creto  legislativo  n. 285  del  1992,  in  quanto compatibili.  

 ASSICURAZIONE

75-vicies  quinquies.  I  monopattini  a  propulsione  prevalentemente  elettrica  non  possono  essere  posti  in  circolazione  se  non sono  coperti  dall’assicurazione  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi  prevista  dall’articolo  2054  del  codice  civile.  Si  applicano  le  disposizioni  del  titolo  X  del  codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209 ». 

SANZIONI

2.  Chiunque  circola  con  un  dispositivo  di micromobilità elettrica, diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive  non  conformi  a  quelle  definite  con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori dell’ambito territoriale  della  sperimentazione  di  cui  al medesimo  decreto,  è  soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  200  a  euro  800.  Alla  violazione consegue  la  sanzione  amministrativa  acces- soria  della  confisca  del  dispositivo,  ai  sensi del  titolo  VI,  capo  I,  sezione  II,  del  codice della  strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un  motore  termico  o  un  motore  elettrico avente  potenza  nominale  continua  superiore a  1  kW.