Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2024
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. (24A01236) (GU Serie Generale n.57 del 08-03-2024)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2024Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. (24A01236)(GU n.57 del 8-3-2024)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
ove e' previsto che nel provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade puo' essere
imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12,
comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro
ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita
abilitazione;
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Considerata l'esigenza di istituire una specifica procedura che
preveda i termini per il rinnovo degli attestati con procedura
ordinaria;
Considerata l'esigenza di abbassare il periodo di validita' degli
attestati per l'esercizio delle scorte tecniche e degli attestati per
i servizi di segnalazione aggiuntiva delle competizioni ciclistiche
su strada;
Considerata altresi', l'esigenza di prevedere un limite massimo di
eta' per lo svolgimento dei servizi di scorta tecnica alle
competizioni ciclistiche su strada;
Determina:
1. Sono apportate le allegate modifiche al disciplinare per le
scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato
con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27
novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2024
Il Capo del Dipartimento
per i trasporti e la navigazione
Di Matteo
Il Capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica Sicurezza
Pisani
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 534
Allegato
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni
ciclistiche su strada approvato con provvedimento del 27 novembre
2002 e successive modificazioni e integrazioni
1. All'art. 1, comma 3-bis, e' aggiunto infine il seguente
periodo: «I servizi di scorta tecnica possono essere svolti fino al
compimento dei 72 anni di eta'».
2. All'art. 2, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «tre»;
b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Al compimento dei
72 anni di eta', l'attestato di cui al comma 1, in corso di
validita', potra' essere utilizzato per i servizi di segnalazione
aggiuntiva fino alla sua naturale scadenza e poi sostituito con
l'attestato di cui all'art. 3-bis, previa frequenza del corso di
aggiornamento di cui al comma 2 dello stesso art. 3-bis.».
3. All'art. 3, dopo il comma 6-bis, e' aggiunto il seguente:
6-ter. «Qualora un attestato di abilitazione sia scaduto da piu' di
cinque anni, la conferma della validita' e' subordinata, altresi', al
superamento di un colloquio orale da svolgersi con le modalita' di
cui al comma 2.».
4. All'art. 3-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «tre»;
b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora l'attestato
di abilitazione sia scaduto da piu' di cinque anni, la conferma della
validita' e' subordinata, altresi', alla frequenza del corso di
formazione di cui al comma 1.». SCORTE TECNICHE ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA
Le norme vigenti prevedono, per l'effettuazione dell'attività di scorta a competizioni ciclistiche, il possesso di un attestato di formazione rilasciato dalla F.C.I. e di un attestato di abilitazione rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria A, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione.
I documenti allegati hanno lo scopo di fornire un quadro, per quanto possibile chiaro ed esaustivo, al fine di facilitare l'accesso e l'esercizio di tale professione.
Al fine di fornire la massima trasparenza nell'attività di valutazione dei candidati al conseguimento o al rinnovo dell'abilitazione per scorte tecniche e gare ciclistiche, si rendono pubbliche le domande di esame.
Disposizioni operative per l'esecuzione delle scorte tecniche a gare ciclistiche
