Art. 157, commi 6 e 8 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 -Parcometro senza esposizione


Nel caso di specie, riguardante la contestazione per sosta dell'autovettura in area parcometro senza esposizione del ticket, una volta installati i parcometri secondo le prescrizioni normative, inclusa l'abilitazione al pagamento con carta di credito, l'obbligo della P.A. di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa si esaurisce nella dimostrata violazione da parte dell'intimato; spettava, dunque, al ricorrente di dare prova dei fatti impeditivi del pagamento, che non si sarebbe comunque esaurita nella dimostrazione del malfunzionamento o non funzionamento del pagamento mediante carta di credito, bensì avrebbe dovuto estendersi alla impossibilità di qualsiasi modalità di pagamento, incluso il versamento del danaro contante, posto che il non essere in possesso di altro mezzo di pagamento (p.e., moneta) non costituisce esimente rispetto alla sosta dell'autovettura in area destinata esclusivamente a parcometro senza esposizione del ticket.


Corte di Cassazione, Sezione II ordinanza n. 8313 del 27 marzo 2024
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