I ricorsi C.d.S. visti dalle Prefetture
In relazione ai ricorsi al Prefetto va tenuto presente che secondo la Prefettura:
14) La omessa indicazione del tipo di veicolo non produce di per sé sola l’invalidità del verbale, potendo però incidere sull’efficacia probatoria dello stesso (Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n°. 1445 del 14.2.1994);
15) Il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore) non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata né al verbale di accertamento notificato al trasgressore in quanto – a differenza di essi – atto non idoneo - se non impugnato – a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203 del codice della strada (Cassazione Civile, I sezione, Sentenza n°. 5875 del 24.3.2004); peraltro nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione (Cassazione Civile, Seconda Sezione, Sentenza 5447 del 9.3.2007)
16) La mancata indicazione del termine previsto a pena di decadenza per proporre opposizione e dell’autorità competente a decidere sulla stessa integra una irregolarità che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto da parte dell’interessato del termine di cui all’art. 22 della legge 689/81 senza, quindi, effetti sulla legittimità del provvedimento (Cassazione Civile, I sezione, sentenza n°. 9080 del 13.9.1997; III Sezione, Sentenza n°. 9443 del 18.7.2000; I Sezione, Sentenza n°, 5050 del 25.5.1999; Cassazione Civile, Sentenza n°. 4296 del 3.3.2004; Cassazione Civile, II Sezione, Sentenza n°. 1394 del 23.1.2007; Consiglio di Stato, III sezione, decisione del 2.12.2003, Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, I sezione, Sentenza n°. 968 del 7.2.2007, Tribunale di Frosinone, Sezione di Anagni, Sentenza n°. 2 del 24.1.2006).
Inoltre, le modalità di impugnazione in via giurisdizionale o amministrativa dei verbali elevati per violazione delle norme del “Codice della Strada” sono determinate dalla legge italiana, in particolare dagli articoli 203 e seguenti del suddetto Codice: il ricorrente è tenuto a conoscere la legge italiana e in particolare, in quanto conducente o proprietario di veicoli, tutte le norme relative alla guida e al possesso di veicoli, ivi comprese quelle che regolano le sanzioni amministrative o penali e i ricorsi avverso tali sanzioni;
17) È irrilevante che nel verbale di contestazione sia indicata erroneamente la data di nascita del conducente, in quanto le irregolarità formali relative all’identificazione della persona non inficiano di nullità l’atto se non quando rendono assolutamente incerta la persona cui l’atto è rivolto (Pretore Bologna, Sentenza n°. 976 del 16.12.1992);
18) la mancata od errata indicazione della somma da pagare in misura ridotta non è comunque motivo di invalidità del verbale: in questo senso si sono espresse la Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n°. 11215 del 14.10.1992 (“L’omissione dell’indicazione della somma da pagare in misura ridotta è del tutto priva di rilevanza ai fini della validità della contestazione”), la Sentenza n°. 2058 del 19.2.1992 (“L’indicazione della somma da pagare in misura ridotta costituisce una mera facoltà e non un obbligo dell’organo accertatore”), la Sentenza n°. 7840 del 21.7.1999 (“l’accertatore non ha alcun obbligo di dare avviso dell’importo esatto per estinguere il proprio obbligo) nonché le sentenze n°. 10081 del 15.10.1997, e n°. 6555 dell’11.5.2001;
Inoltre, l’importo delle sanzioni in caso di pagamento in misura ridotta o in caso di messa a ruolo delle stesse è determinato dalla legge italiana, in particolare dagli articoli 202 e seguenti del Codice della Strada: il ricorrente è tenuto a conoscere la legge italiana e in particolare, in quanto conducente o proprietario di veicoli, tutte le norme relative alla guida e al possesso di veicoli, ivi comprese quelle che regolano le sanzioni amministrative o penali;
19) L’omessa indicazione del responsabile del procedimento non è motivo di illegittimità del provvedimento dovendosi in tal caso ritenere che il responsabile è il dirigente dell’unità organizzativa competente (Consiglio di Stato, V sezione, Sentenza n°. 1662 del 29.3.2004; Consiglio di Stato, VI sezione, Sentenza n°. 6654 del 5.12.2002);
20) La notifica del verbale di accertamento è validamente eseguita qualora il trasgressore abbia rifiutato di ricevere copia del verbale di contestazione o di firmarlo (Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n°. 2943 del 203.1998; Cassazione Penale IV Sezione, sentenza del 14.1.1966; Cassazione Penale IV sezione, Sentenza del 16.12.1964; Cassazione Penale, IV Sezione, sentenza del 16.10.1967);
21) La circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere sull’originale e sulla copia dell’atto la relazione di notifica costituisce una mera irregolarità (Cassazione Civile, I Sezione, sentenza 5849 del 23.6.1987; Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n°. 2099 del 13.3.1996, n°. 14005 del 27.9.2002, n°. 12320 del 6.7.2004 e n°. 23024 del 26.10.2006; Cassazione Civile, V Sezione, Sentenze n°. 6923 del 14.5.2002 e n°. 12010 del 22.5.2006;);
22) l’art. 384 del C.d.S. ha inteso ricomprendere “tra i casi di impossibilità di contestazione immediata (…) tutti quelli in cui in concreto il servizio sia stato organizzato in modo che il fermo del veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari non sia possibile ovvero scevro da pericolo” (sentenza n°. 2494 del 14.12.2000 della I sezione della Corte di Cassazione ribadita dalla Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n°. 6065 del 21.3.2005), come appunto nel caso di specie, apprendo evidente che fermare un veicolo procedente a forte velocità è operazione che comporta comunque pericoli, tanto per il trasgressore quanto per gli agenti e gli altri automobilisti; inoltre “l’indicazione nel verbale – verificatesi nel caso di specie - di una delle ragioni tra quelle previste dalla lettera “e” dell’articolo 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione rende ipso facto legittimo il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione” (Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n°. 11512 del 17.5.2007).
23) L’organizzazione del servizio di accertamento da parte della P.A. e la scelta se fermare o no i veicoli in sicurezza sono discrezionali e non possono essere oggetto di contestazione (sentenze n°.17361 del 25.6.2008, 19032 del 10/07/2008 11512 del 17.5.2007, 24355 del 15.11.2006, 16458 del 18.7.2006, 1752 del 27.1.2006, 9222 del 4.5.2005, 6065 del 21.3.2005 n°. 6851 del 7.4.2004, 4048 del 21.3.2002, 9441 del 12.7.2001, 9438 del 12.7.2001, 7103 del 25.5.2001 della I sezione della Corte di Cassazione) né è consentito un apprezzamento in ordine alla concreta organizzazione del servizio (Cassazione 17361 del 25.6.2008, 16713 del 7.11.2003, 16143 del 2.8.2005);
24) L’efficacia probatoria dello strumento rilevatore della velocità dei veicoli (autovelox) perdura sino a quando risultino accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, inconvenienti ostativi al regolare funzionamento dello strumento stesso (Cassazione Civile, sentenza n°. 9441 del 12.7.2001, 15324 del 5.7.2006, 17361 del 25.6.2008);
25) L’organo accertatore non deve compilare due distinti verbali – uno di accertamento ed uno di contestazione dell’illecito – ma ai sensi dell’art. 385 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, compila un unico verbale (Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n°. 6634 del 9.5.2002);
26) La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, tempo e logo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un’attività meramente materiale e strumentale cui non deve necessariamente attendere né presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell’infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nell’art. 12 del codice della strada (Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n°. 16713 del 7.11.2003);
27) Nel caso di infrazioni al codice della strada per eccesso di velocità, accertate a mezzo di apparecchiature elettroniche, l'assistenza tecnica di un privato operatore, limitata all'installazione ed all'impostazione dell'apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull'attività di accertamento poi direttamente svolta da quest'ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato. Nessuna violazione, quindi, sussiste al principio che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale in generale (art. 11 e 12 cod. str.) ed in particolare la gestione delle apparecchiature elettroniche per l'accertamento delle infrazioni (art. 345 comma quarto, reg. esec. cod. str.) – Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 22816 del 09/09/2008 (Rv. 604652)
28) L’apparecchiatura telelaser costituisce una legittima fonte di prova qualora corredata delle dichiarazioni degli agenti accertatori (Sentenza n°. 15466/2002 della Prima Sezione della Corte di Cassazione, Cassazione Civile, II Sezione, Sentenza 9 febbraio 2009, n. 3240) né vi è alcuna necessità che l’accertamento sia supportato da documentazione fotografica dell’accertamento dell’infrazione (Cassazione Civile, II Sezione, Sentenza 9 febbraio 2009, n. 3240; Sentenza 19 gennaio 2009, n. 1206, Sez. 2, Sentenza n. 1889 del 28/01/2008, Sentenza n°. 17658 del 26.5.2006, Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n°. 5873 del 24.3.2004; Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n°. 10895 del 23.3.2005; Cassazione Civile, II Sezione, Sentenza n°. 1835 del 16.12.2005; Cassazione Civile, Sentenza n°. 26629 del 28.10.2005); né (Sentenza n. 9950 del 26/04/2007) la scadenza del termine di omologazione previsto per il modello di apparecchiatura utilizzato dagli agenti accertatori non rende di per sè illegittimo l'accertamento eseguito con il predetto macchinario dopo la scadenza di tale termine, purchè la singola apparecchiatura abbia mantenuto la sua funzionalità, in quanto il termine di durata della omologazione serve solo ad individuare l'arco di tempo nel quale le apparecchiature possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore e non incide sull'utilizzabilità, dopo la scadenza del termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati.
29)La normativa non richiede che il verbale di contestazione riporti anche i dati dell’omologazione ministeriale; la Corte di Cassazione (sentenza n°. 5889 del 24.3.2004 e sentenza 15324 del 5.7.2006) ha inoltre precisato che non occorre l’omologazione del singolo esemplare di autovelox ma solo del singolo modello; inoltre il termine di validità dell’omologazione non impedisce l’utilizzo dell’apparecchiatura dopo la scadenza del termine stesso ma solo la sua commercializzazione (Cassazione sentenza 17361 del 25.6.2008 e n. 9950 del 26/04/2007).
30) In tema di controllo della velocità dei veicoli a mezzo di apparecchi meccanici da parte di agenti di polizia è legittimo l’uso attuale dell’autovelox il quale non essendo un impianto di telecomunicazione non è sottoposto, prima di essere adottato, all’autorizzazione del Ministero delle Poste (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 1553 del 26.2.1981; Giudice di Pace di Santhià (VC), sentenza del 13.1.2001);
31) Con riguardo ad infrazione amministrativa, un comportamento od una prassi di mera tolleranza da parte della P.A. non possono essere invocati come esimente, né sotto il profilo del difetto di coscienza e volontarietà dell’azione (art. 3, comma 1 l. 689/81), il quale ricorre solo in presenza di azioni non dominabili dalla sfera psichica dell’agente, né sotto il profilo dell’errore incolpevole (comma 2 del citato articolo 3), mancando i requisiti della scusabilità ed inevitabilità dell’errore medesimo (Cassazione, sezione Lavoro, Sentenza n°. 14168 del 2.10.2002; conformi Cassazione, n°. 657 del 25.1.1999 e n°. 10606 del 26.10.1998).
32) Il repentino arresto del veicolo che precede costituisce non un fatto straordinario ed eccezionale ma una circostanza ben prevedibile da parte del conducente del mezzo che segue, il quale pertanto deve adeguare la propria condotta di guida all’eventuale situazione di pericolo derivante dal verificarsi della predetta circostanza (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 9612 del 14.9.1991).
33) Il conducente che si avvale della c.d. precedenza di fatto risponde delle conseguenze dannose eziologicamente collegabili alla sua condotta di guida per essere risultato errato il calcolo da lui ipotizzato della sua priorità temporale rispetto all’altro veicolo sopraggiungente (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 11822 del 10.12.1992)
34) La precedenza di fatto non può essere invocata in caso di collisione, costituendo questa la prova dell’errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo e quindi della colpa del conducente che abbia inteso fruire della precedenza medesima (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 9615 del 14.9.1991).
35) Il comportamento scorretto del conducente favorito dalla precedenza non fa venire meno la responsabilità del conducente tenuto a dare la precedenza (Giudice di Pace di Torino, sentenza del1’1.6.1997, IV Sezione della Cassazione Penale, sentenza n°. 6247 del 26.4.1989 e n°. 10821 del 19.11.1985, Pretura civile di Taranto, sentenza del 28.8.1984);
36) La manovra di retromarcia, in quanto pone in essere una situazione di particolare pericolosità, esige una speciale solerzia ed attività da parte del conducente, il quale non è tenuto solo ad accertarsi che, da tergo, il campo stradale sia libero, ma anche che il veicolo possa essere spostato dalla posizione in cui si trova senza pericolo per alcuno (Cassazione Penale, IV sezione, Sentenza n°. 14434 de 6 novembre 1990);
37) La manovra di retromarcia deve essere eseguita con l’uso di massima attenzione e prudenza con obbligo da parte del conducente di dominare visivamente gli spazi retrostanti con qualsiasi mezzo, ivi compreso l’ausilio di altra persona la quale situata in posizione tale a poter ispezionare tutta la strada, segnali tempestivamente ogni situazione di pericolo. Ne consegue che ove, per particolarità del caso, ogni misura prudenziale dovesse risultare insufficiente oppure non adottabile, al conducente si impone l’obbligo di rinunciare alla manovra de qua, piuttosto che mettere a repentaglio la incolumità di terzi (Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n°. 3635 del 17.6.1985) e in ogni caso di dare la precedenza ai veicoli in marcia normale (Cassazione Civile, Sentenza 21059 del 28.9.2006);
38) la distanza di sicurezza dei veicoli deve essere commisurata oltre che (tra l’altro) alla velocità e alle condizioni del traffico anche ad ogni altra circostanza influente (Cassazione Penale IV Sez. Sentenza 13270 del 20.10.1990);
39) Le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, concretandosi in tal caso una situazione di fatto del tutto corrispondente all’uso pubblico che diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 7671 del 29.9.1983);
40) L’applicabilità delle norme sulla circolazione stradale sussiste sia che questa si svolga su area pubblica sia che si svolga su area privata (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 646 del 16.1.1979);
41) Con riguardo ai parcheggi custoditi in cui il tempo di sosta sia regolato da parchimetro (…) il comportamento dell’utente che non provveda a mettere in funzione detto dispositivo, è legittimamente sanzionato con pena pecuniaria amministrativa, non in quanto mancato versamento del corrispettivo della custodia, che integra un mero inadempimento del rapporto privatistico con chi svolge il relativo servizio, bensì per l’inosservanza delle indicate prescrizioni impartite dall’autorità per l’uso dell’area comunale a tutela degli interessi generali sulla sosta dei veicoli e sul relativo controllo (Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n°. 3635 del 17.6.1985
42) In tema di parcheggio custodito e a tempo limitato coesistono una situazione concernente il servizio di custodia (la cui prestazione trova il corrispettivo nella somma da pagasi secondo l’importo – orario predeterminato), ed una situazione concernente la disciplina della circolazione, attuata con la determinazione delle aree da destinarsi a parcheggio dei veicoli e dei tempi di permanenza (Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n°, 3848 del 18.6.1990 nonché Sez. 2, Sentenza n. 22036 del 02/09/2008 secondo cui “Il codice della strada definisce "sosta" la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente ex art. 157, comma 1, lett. c) - e "parcheggio" l'area o l'infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, comma 1, n. 34). Il parcheggio o la sosta dei veicoli che il sindaco può "vietare o limitare o subordinare al pagamento" - "ex" artt. 7, comma 1, lett. a) e 6 comma 4, lett. d) - si distinguono conseguentemente tra loro solo per l'elemento topografico della sosta dei veicoli (nel primo caso, avviene in un'area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e nel secondo, in aree poste all'interno della carreggiata) e non anche per la durata della loro protrazione nel tempo. Ne deriva che la sosta in parcheggio, al pari di quella all'esterno di essa, rientrano entrambe nella previsione dell'art. 157, comma 6 cod. str. E qualora esse siano state subordinate al pagamento di una somma di denaro, non si sottraggono all'operatività della sanzione pecuniaria di cui al comma 15 dell'art. 7 cod. strada. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza del G.d.P. che aveva affermato che nessuna norma prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa per effetto del mancato pagamento del parcheggio).
43) Ai fini della definizione come marciapiede di una parte della strada, deve essere presa in considerazione l’effettiva utilizzazione del suolo quale componente del sistema viario destinata alla circolazione dei pedoni (Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza 2340 del 2.2.2006) e la delimitazione di una parte delimitata della strada ai fini del passaggio pedonale (Cassazione Civile, I sezione, sentenza 17579 del 31.8.2005); nella fattispecie non vi sono dubbi che la frazione di strada in questione debba considerarsi, su tali basi, come marciapiede;
44) rientra nei compiti della polizia municipale l’accertamento delle infrazioni al codice della strada consumate nel territorio comunale, anche se fuori dal centro abitato (Cassazione Civile, I Sezione, sentenza n°. 3019 dell’1.3.2002; Cassazione Civile, I Sezione; Sentenza n°. 11183 del 22.8.2001, Cassazione Civile Sentenza del 9.3.2006; Cassazione Civile, Sentenza 5199 del 7.3.2007);
45) La sospensione provvisoria della patente di guida di cui all’art. 223 del Codice della Strada è un provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, con funzione cautelare, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale (Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n°. 11377 dell’11.10.1999; Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza 18617 del 28.8.2006); ne consegue che il ricorso esistente avverso il verbale sopra indicato non impedisce la sospensione cautelare della patente oggetto del presente provvedimento;
46) Il Provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall’art. 223 del Codice della Strada, comma secondo del nuovo codice della Strada è un provvedimento amministrativo di natura cautelare il quale, a differenza di quanto accadeva secondo l’art. 91, comma quinto, del vecchio codice della strada, si configura come autonomo sul piano della finalità e degli effetti nonché della stessa impugnabilità, onde la sua irrogazione non è condizionata dall’eventuale inizio dell’azione penale né dall’eventuale difetto (iniziale o sopravvenuto) della condizione di procedibilità della querela (Cassazione Civile, I Sezione, sentenza n°. 10127 del 20.9.1999); ne consegue che la mancanza di querela o comunque di azione penale avverso il responsabile dell’incidente non impedisce la sospensione cautelare della patente oggetto del presente provvedimento;
47) La collocazione di cartelli pubblicitari su autocarro in sosta per più giorni su area privata in vista di strada pubblica è riconducibile alla previsione del Decreto Legislativo 285 del 1992, articolo 23, comma 4 (Cassazione Civile, Sentenza 13842 del 13.6.2007);
48) l’esecuzione di un trasloco senza l’autorizzazione comunale prevista dall’art. 21 C.d.S. costituisce illecito amministrativo in quanto l’attività da svolgere determina l’occupazione di suolo pubblico e può mettere in pericolo la sicurezza collettiva (cfr. Cass. civ. n. 1468 del 23/01/2008): nel caso di specie, stando alle controdeduzioni del Comando le operazioni di trasloco operata dal ricorrente avevano bloccato la circolazione;
49) “In tema di infrazioni al codice della strada, alla notifica del verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla polizia municipale, ai sensi del terzo comma dell'art. 201 cod. str., non si applicano le prescrizioni previste dagli artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959 che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli ufficiali giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perché la loro competenza è disciplinata dall'ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica - Corte di Cassazione, Sentenza n. 23588 del 15/09/2008 (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullità della notifica effettuata a mezzo posta da un appartenente alla polizia municipale, solo perché eseguita mediante la spedizione del plico da un ufficio postale ubicato in un comune diverso da quello cui appartiene l'organo notificatore).
50) Nel caso di incidente stradale le violazioni delle norme del codice della Strada non possono essere contestate immediate in quanto l’individuazione delle responsabilità deriva dall’analisi dei rilievi e delle eventuali testimonianze e dalla ricostruzione su tali basi della dinamica dell’incidente, operazioni che per loro natura non possono essere immediate (in questo senso: Sentenza n°. 100 del 25.5.2005 del Giudice di Pace di Gemona del Friuli; Sentenza del 27.7.2006 del Giudice di Pace di Taranto)
Sanzioni elevate a soggetti titolari di contrassegno invalidi
L’art. 11 del D.P.R. 24.7.1996 n. 503 consente l’accesso alle Z.T.L. ai titolari di contrassegno purché l’accesso nella stessa Z.T .L. sia consentito anche ad una sola categoria di veicoli di pubblica utilità e, pertanto, anche quando l’accesso sia per i soli residenti;
Lo stesso articolo consente ai titolari di contrassegno di sostare anche dove vi è divieto purché la sosta non comporti un grave intralcio al traffico, intralcio nella fattispecie non verificatosi.
Inoltre secondo una lettera applicativa del 1979 del Ministero dei Trasporti i titolari che espongono il contrassegno sostano gratuitamente anche negli stalli a pagamento e non sono tenuti ad indicare l’orario di inizio sosta.
TARATURA DEGLI AUTOVELOX E DEI TELELASER.
La Prefettura di Savona non accoglie al momento attuale ricorsi basati sulla mancata taratura degli autovelox e dei tele laser; ciò in quanto:
a) il Ministero delle Attività Produttive con nota n°. 1396085 del 20.4.2004 ha confermato che l’obbligo della verificazione periodica non sussiste al momento nei confronti delle apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità; e che la circolare ministeriale 300/A/1/43252/144/5/20/3 del 30.6.2005 ha ribadito che la legge 273/91 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità i quali seguono invece una diversa disciplina, dovendo gli organi di Polizia Stradale rispettare le modalità di installazione ed impiego previste nei manuali d’uso depositati presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, modalità che sono state rispettate nel caso di specie;
b) le norme internazioni hanno rilevanza solo se recepite nell’ordinamento italiano;
c) vengono spesso citate la sentenza 363/2000 del Tribunale di Lodi e la perizia che di tale sentenza costruisce la base logica: ma la suddetta perizia è stata effettuata su un singolo esemplare di autovelox né è stata effettuata una controperizia e quindi non vi è alcuna motivazione, né logica né giuridica, per estendere a tutti gli apparecchi misuratori della velocità l’eventuale difetto di misurazione riscontrato dal Tribunale di Lodi;
d) la Corte Costituzionale: non ha ancora argomentato in ordine alla necessità della taratura (così anche la sentenza 17361 del 25.6.2008 della Cassazione)
e) sussiste una giurisprudenza di merito contrastante con la maggioranza dei Giudici di Pace ormai orientata verso la non necessità della taratura:
- sentenza del Giudice di Pace di Gemona del Friuli, n°. 109 del 20 ottobre 2005: “L'obbligo di taratura previsto dalla L. n°. 273/1991 non riguarda le apparecchiature destinate all’esclusivo accertamento di violazioni al C. d. S. ed in particolare dei limiti di velocità”né tanto meno recepito dalla Cassazione;
- sentenza del Giudice di pace di Torino n°. 1502 del 23.9.2005: “Risulta evidente la volontà del legislatore di eludere la procedura di taratura per i rilievi di velocità previsti dal Codice della Strada”;
- sentenza del Giudice di Pace di Sanluri n°. 164 del 28.7.2006: “La legge 273/1991 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità per i quali una taratura in senso tecnico non è necessaria”.
Sentenze contrarie alla necessità della taratura risultano a questa Prefettura emesse anche dai Giudici di Pace di Legnago, Como, Bergamo, Enna, Livorno e dalla maggioranza dei Giudici di Pace operanti nella provincia di Savona.
Inoltre,
· il D.M. 30/11/1993 N. 591 - Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del sistema internazionale in attuazione dell'art. 3 L. 273/91 - afferma: “Sono riportati i simboli dei campioni nazionali degli elementi di misura” indicando 26 tipologie ma senza alcun riferimento al campione ed alla relativa unità di misura della velocità dal che di deduce che la L. 273/91 non riguarda i misuratori di velocità.
· il D.M. 28/3/2000 n. 182 - Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina delle verificazioni periodiche degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio – non fa alcun riferimento ai misuratori di velocità.
· che dalla premessa del D.M. 29/10/1997 n. 182 - Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego - si evince che lo stesso fa riferimento all'art. 345 del D.P.R. 495/92 ed al D.Lvo 285/92 e non alla L. 273/91, a riprova che quest'ultima non si applica ai misuratori di velocità;
· che l'art. 4 di tale D.M. afferma "Gli organi di Polizia Stradale (..) sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi di approvazione (…) e rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso.”: ne consegue che questo è l'unico obbligo richiesto per l'utilizzo dei misuratori di velocità: verbalizzare le corrette modalità di installazione e di impiego così come descritte nel libretto di uso e manutenzione del misuratore di velocità utilizzato.
· Che, comunque, la legge 273/1991 è precedente al codice della strada e che il codice della strada non ha alcun riferimento alla taratura: da ciò si deduce per che il codice della strada non richiede la taratura.
Sulla taratura è intervenuta anche la Cassazione che ha affermato - sentenza 11328 del 16.5.2007– sia pure in riferimento all’apparecchiatura Photored - che “nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell’uso delle apparecchiature di rilevazione automatica dell’infrazione di cui all’articolo 146 del Codice della Strada”, affermazione che può essere senz’altro estesa alle apparecchiature utilizzate per la contestazione impugnata; la medesima Corte di Cassazione nelle sentenze 16757 del 27.7.2007 e nella sentenza 14566 del 21.6.2007 ha dichiarato “che la normativa europea non riguarda le apparecchiature di accertamento delle infrazioni per le quali è prevista la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l’obbligo di attestazione della funzionalità” e che “nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell’uso della apparecchiature di rilevazione automatica della velocità”. Sempre la Corte di Cassazione ha dichiarato nella sentenza 17361 del 25.6.2008 che “le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazione dei limiti di velocità stabiliti come previsto dall’articolo 142 C.d.S. non devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla legge 273/91 istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli infatti attiene alla materia metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è di competenza di autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti nel caso di specie”
Verbali elevati ai sensi dell’articolo 126 bis.
È da considerare che
- la sentenza della Corte Costituzionale 27/2005 ha espressamente sancito che la persona fisica o giuridica che non indica il nome e i dati dell’effettivo trasgressore risponde della sanzione di cui all’art. 180 comma 8;
- la medesima Corte Costituzionale ha però successivamente ammesso la possibilità per la suddetta persona di eccepire un giustificato motivo per la mancata presentazione dei dati, principio poi recepito dal legislatore tramite modifica dell’articolo 126 bis;
- non è ammissibile che il proprietario dell’auto, persona fisica o giuridica, non indichi l’effettivo trasgressore giustificandosi con il tempo trascorso e il numero di potenziali conducenti del veicolo in questione;
- l’opinione di questo Ufficio è peraltro confortata dalla la sentenza 13478 del 12.6.2007 della Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito che “il proprietario del veicolo, infatti, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della Pubblica Amministrazione non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, one dell’eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa di non essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente. L’elevato numero di mezzi in proprietà o dei dipendenti che ne usano non fa venire meno né tale dovere né esime dalle responsabilità in caso di inadempimento”.
- Allo stesso modo, la Cassazione nella Sentenza n. 10786 del 24 aprile 2008 ha quindi ribadito che Il proprietario del veicolo (nel caso di specie, un’autoscuola) deve ottemperare all’invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida della persona cui ha affidato la conduzione del veicolo resasi responsabile di violazioni del codice della strada, e nel caso non possa o non voglia comunicare tali dati ne risponde.
Calcolo dei 150 giorni per la notifica del verbale.
La Prefettura ritiene che i 150 giorni vadano calcolati riferendosi non al momento della ricezione dell’atto ma alla sua spedizione: in questo si esprimono la sentenza 477 del 2002 della Corte Costituzionale, secondo cui “gli effetti della notificazione a mezzo posta devono dunque essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo” e che quindi il termine per la notifica dell’atto in questione va riferito alla consegna dell’atto medesimo all’agente postale e non al suo ricevimento da parte dell’interessato”, la Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9357 del 11/06/2003 secondo cui “In tema di sanzioni amministrative e di notifica all'interessato degli estremi della violazione a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (pronuncia la cui efficacia va affermata anche con riguardo ad atti compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza), deve escludersi che eventuali vizi relativi alla fase di consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale possano incidere sull'efficacia della notificazione dell'atto di contestazione rispetto al notificante, tali vizi riguardando il compimento di atti sottratti "in toto" al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo”, la sentenza 10844 del 2003 della Corte di Cassazione che ha affermato che: “Va peraltro osservato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza 26 novembre 2002, n. 477, con riferimento all'art. 4 della legge n. 890 del 1982, ha affermato il principio - valevole in ogni caso come regola ermeneutica - secondo il quale gli effetti della notificazione debbono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, essendo l'attività degli organi della notificazione sottratti alla sua sfera di disponibilità. Va parimenti osservato che già in precedenza le SS. UU. di questa Corte, con la sentenza 5 marzo 1996, n. 1729, a proposito della notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, avevano scisso il momento dell'efficacia della notifica in relazione al notificante ed al notificando, ritenendo realizzato il primo con il deposito del piego presso l'ufficio postale. Ritiene questo collegio che il principio stabilito dalla su detta sentenza delle SS.UU. vada rettificato sulla base di quanto stabilito dalla citata sentenza della Corte costituzionale, affermandosi che anche nel caso previsto dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982 gli effetti della notificazione - ove rituale in relazione al destinatario ed al luogo della notifica - per il notificante, si producono dal compimento delle formalità a lui imposte dalla legge. Ne deriva che ove, come in materia di notifica di verbali di accertamento di violazione del codice della strada, sia espressamente prevista la notifica a mezzo posta, secondo la relativa disciplina, l'Amministrazione notificante adempie ai suoi obblighi in proposito con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, così evitando ogni decadenza procedimentale”.
Il principio è stato quindi ribadito dalla 113 del 2004 secondo cui “…infine, sempre in pendenza del presente ricorso, la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., "del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982 n. 890..., nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario" - che in tale ultima sentenza la Corte la Corte ha, tra l'altro, sottolineato che, "in ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo"; e che "resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo" (cfr. n. 3. 2. del Considerato in diritto);
(…) "combinando" gli effetti delle tre predette dichiarazioni di illegittimità costituzionale (dell'art. 8 commi 2 e 3 della legge n. 890 del 1982 e del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4 comma 3 della stessa legge n. 890 del 1982), ne consegue che, mentre gli effetti della notificazione, a mezzo del servizio postale, di un atto giudiziario o di un atto adottato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni (cfr. art. 12 comma 1 della legge n. 890 del 1982, nel testo sostituito dall'art. 10 comma 5 della legge n. 265 del 1999) devono essere ricollegati, per il notificante, al momento della consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario o ad altro soggetto abilitato alla sua notificazione in base alla legge, per il destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla comunicazione al destinatario medesimo del compimento delle formalità previste dall'art. 8 comma 2 della legge n. 890 del 1982 - nel testo risultante a seguito della relativa dichiarazione di incostituzionalità - e del deposito del piego nell'ufficio postale; piego, che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma 3, deve restare comunque depositato nell'ufficio postale, a disposizione del destinatario stesso, sino die, a tutela della concreta possibilità di quest'ultimo di conoscere il contenuto dell'atto;
Ancora, la Sez. 5 della Cassazione nella Sentenza n.
1647 del 29/01/2004
ha affermato che “Dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 -
con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20
novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si
perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del
destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario - , BENCHÈ EMESSA IN TEMA DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI, DEVE
TRARSI IL PRINCIPIO GENERALE (IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO SECONDO IL QUALE TRA
VARIE INTERPRETAZIONI POSSIBILI VA PREFERITA QUELLA CHE ESCLUDE DUBBI DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE PER CUI ANCHE LA NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
TRIBUTARI SI PERFEZIONA PER L’AMMINISTRAZIONE AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE
DELL’ATTO NOTIFICANDO E NON DELLA RICEZIONE DELLA STESSA DA PARTE DEL
CONTRIBUENTE. Ne consegue, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP), che il termine per verificare la tempestività della
notificazione dell'avviso di accertamento, spedito a mezzo posta ex art. 51,
comma 3, del d.lgs. 16 novembre 1993, n. 507, coincide con la data di
spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del
contribuente”, principio senz’altro applicabile al caso di specie.
Sempre la Cassazione nella Sentenza n. 15298 del 10/06/2008 ha ribadito che “Il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ne consegue che è tempestiva la spedizione dell'avviso di rettifica effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza”.