Articoli Pirotecnici -Circolare annuale - Ministero dell'Interno
Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo: 557/PAS/U/014043/XV.H.8 (pdf su telegram)
Data: 11/12/2023 Classifica: XV.H.8
OGGETTO: Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici.
Prevenzione
e repressione degli illeciti in materia - Indicazioni alle Autorità
provinciali di pubblica sicurezza per l'attività di controllo sugli
articoli pirotecnici in vista delle Festività di fine anno.
"Servizio R.I.SE.C."
1. PREMESSA
Con l'approssimarsi delle Festività di fine anno quest'Ufficio, come di
consueto, ravvisa l'esigenza di diramare indicazioni volte ad agevolare
le SS.LL. nell'esercizio delle attività di controllo, prevenzione e
repressione degli illeciti in materia di articoli pirotecnici che
dovranno armonizzarsi con i maggiori servizi di prevenzione e controllo
originati dall'attuale situazione di conflitto internazionale.
Al
riguardo, pertanto, le SS.LL. vorranno, nell'attuazione delle
indicazioni che seguono, coniugare l' effettuazione dei maggiori servizi
di controllo del territorio con le direttive che dovessero essere
emanate in base all'evoluzione dei conflitti bellici in atto ed
all'eventuale recrudescenza di azioni terroristiche.
Resta, comunque,
sempre inteso che le misure indicate potranno essere rimodulate dalle
SS.LL., anche in senso più restrittivo, in relazione ai possibili
mutamenti del contesto internazionale e della situazione dell'ordine e
della sicurezza pubblica nazionale.
2. PIANIFICAZIONE DELLE AITIVITA'
Tenuto
conto del delineato quadro socio politico, unitamente al venir meno
delle limitazioni alle libertà personali imposte, negli anni precedenti,
dall'esigenza di contenimento del contagio, è agevole immaginare che
possa determinarsi, sotto il profilo che qui interessa, un aumento del
ricorso agli acquisti di fuochi d'artificio online o presso soggetti non
autorizzati, operanti, talvolta, sotto il controllo delle
organizzazioni malavitose, con grave rischio di pregiudizio per la
sicurezza pubblica e la pubblica incolumità, nonché per gli operatori
economici e i consumatori finali.
Ancor di più, pertanto, occorre
innalzare il livello di attenzione con riguardo al fenomeno della
commercializzazione illecita dei prodotti pirotecnici e, in particolare,
di quelli vietati.
Le Festività natalizie, in particolare,
costituiscono da sempre un evento fortemente vissuto da tutta la
popolazione quale grande occasione d1 festa collettiva, caratterizzata
dal desiderio di assoluto e "sfrenato" divertimento.
In questa
ottica, si potrebbe registrare un considerevole incremento della domanda
di acquisto di fuochi d'artificio- sia nei negozi fisici sia online -
cui dovrà necessariamente seguire un altrettanto adeguato innalzamento
delle azioni di controllo, così da contemperare il necessario livello di
sicurezza con le legittime aspettative della popolazione e del comparto
economico interessato.
Ciò premesso,
allo scopo di correttamente indirizzare l'attività di prevenzione e
vigilanza sulla produzione, sul commercio e sulla detenzione di
manufatti pirotecnici, i Sigg.ri Prefetti vorranno valutare la
possibilità di porre la tematica all'attenzione deIJa prima seduta utile
del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, così da
sensibilizzare sia i Comandi e gli Uffici delle Forze di Polizia ai fini
di garantire l'effettività e l'efficacia di tutti gli interventi
occorrenti per la tempestiva eliminazione dal mercato dei materiali
illecitamente immessi, sia le Autorità locali di pubblica sicurezza in
vista dell'auspicato sinergico contributo degli organi amministrativi
dipendenti.
Con l'occasione le SS.LL. potranno valutare l'opportunità
di invitare a partecipare alle predette sedute anche i Sigg.ri
Procuratori della Repubblica, distrettuali o circondariali, presenti nel
territorio delle rispettive province. L'anticipata condivisione della
pianificazione dei servizi diretti a prevenire l'illecita
commercializzazione e il conseguente impiego dei prodotti pirotecnici
potrà, infatti, risultare utile per le Autorità giudiziarie ai fini
dell'individuazione delìe migliori soluzioni logistiche cui fare ricorso
per la conservazione, la custodia e la distruzione in sicurezza dei
materiali sequestrati dagli Organi di polizia nell'esercizio delle
attività di polizia giudiziaria.
Analogamente, le SS.LL. vorranno
valutare l'opportunità di coinvolgere nella previsione dei richiamati
piani di safety e, in particolare, in quelli relativi allo stoccaggio ed
allo smaltimento degli esplosivi sottoposti a sequestro, sia penale che
amministrativo, anche i vertici militari quali diramazioni territoriali
del Ministero della Difesa, allo scopo di individuare soluzioni capaci
di evitare che quantitativi - anche minimi - di articoli pirotecnici
vengano trattenuti all'interno di uffici delle Forze di polizia in
locali non idonei ad assicurare le adeguate misure di sicurezza contro
il rischio di scoppi accidentali.
3. RACCOLTA DEI DATI
Tanto
premesso, si segnala che, come di consueto, la raccolta dei dati di
sintesi - di seguito richiesti - continuerà ad essere effettuata, in
tempo reale, attraverso la dedicata procedura informatizzata R.I.SE.C.
(Raccolta Informatizzata Servizi di Capodanno), alla quale è possibile
accedere mediante rete multimediale (indirizzo https://upas.cen.poliziadistato.it, selezionando nel menù orizzontale dei servizi la voce capodanno).
Le
Questure, previe intese con i competenti Comandi provinciali dell'Arma
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, avranno cura di raccogliere,
analizzare ed inserire anche i risultati dei servizi e delle operazioni
svolte da quelle Forze di polizia territoriali e trasmetteranno,
improrogabilmente entro le ore 18,00 del 28 dicembre p.v., i dati
concernenti i sequestri fino ad allora effettuati di materiali
pirotecnici, illecitamente importati, detenuti o fabbricati,
specificandone la natura, la quantità e la Forza dell'ordine operante
sul territorio che ha proceduto al sequestro.
Le Questure
provvederanno, altresì, ad inserire i dati relativi alle medesime
attività, che saranno dispiegate dai Corpi e dai Servizi di Polizia
Municipale, anche nell'esercizio dei compiti di polizia del commercio.
Mediante
la medesima procedura si riferirà, altresì, su numero e tipologia dei
controlli amministrativi effettuati e sulle eventuali sanzioni elevate,
successivamente all'emanazione della presente circolare.
3.A) MATERIALI OGGETTO DEL CONTROLLO
Per
una migliore individuazione della tipologia del materiale oggetto di
controllo ed allo scopo di agevolare tale attività, nonché quella di
comunicazione dei dati, si precisa che, ad oggi, si possono rinvenire
sul mercato:
1) ARTICOLI PIROTECNICI
PROVVISTI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "Fl" ( CAT. I),
"F 2" ( CAT. Il), "F3" ( CAT. III), "F4" ( CAT. IV), "TI", "T2", "P 1
", "P2";
2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL T.U.L.P.S ..
Per ciascuna delle tipologie dei prodotti sopra indicati, si riepiloga quanto segue.
1) ARTICOLI PIROTECNICI
PROVVISTI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "Fl" ( CAT. I),
"F2" (CAT. II), "F3" ( CA T. III), "F4" ( CA T. IV), "Tl ", "T2", "P 1
", "P2".
Come noto,
con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di articoli pirotecnici.
Secondo tale disciplina, gli
articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE, provenienti da altro
Stato, si intendono lecitamente immessi sul mercato, qualora siano
oggetto di preventiva "comunicazione" alla Prefettura competente per
territorio da parte dell'operatore economico stabilito sul territorio
nazionale (art. 14 d. lgs. 123/2015).
Il medesimo decreto legislativo
stabilisce anche l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori ed i
distributori di fornire tutte le informazioni e la documentazione, in
formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità
dell'articolo pirotecnico, a seguito di richiesta motivata degli organi
di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato.
Corre
l'obbligo di rammentare che tale documentazione deve essere fornita in
lingua italiana o in una lingua che l'Autorità è in grado di
comprendere, anche se diversa dalla lingua nazionale.
Di contro, i
titolari degli esercizi di minuta vendita, qualora non siano importatori
o distributori, sono esentati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del
citato decreto, dalla tenuta di detta documentazione.
Analogamente,
si ricorda che, a mente dell'art. 4 del decreto legislativo 7 gennaio
2016, n.l, i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici hanno
l'obbligo di tenuta del registro - anche in modalità informatica - in
cui annotare tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici
da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il
codice dell'articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso,
ed il sito di fabbricazione.
Un'adeguata forma di vigilanza sugli
articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE potrà consistere,
quindi, oltre che nell'immediato riscontro visivo su forma, dimensione
e/o peso, anche nell'accertamento strettamente documentale che dovrà
prevedere il confronto tra le informazioni riportate nei documenti
rilasciati dagli enti notificati, che devono accompagnare tali prodotti,
e quanto riportato nelle etichette apposte sugli stessi.
Come noto,
l'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni
sul fabbricante e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione
europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore, il nome e
il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il
suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d'età e le
altre condizioni per la vendita di cui all'articolo 5 dello stesso
decreto, la categoria europea pertinente e le istruzioni per l'uso,
l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4
nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza (art. 8, comma 2,
del d.lgs. 123/20 I 5).
L'etichetta comprende il contenuto esplosivo netto del prodotto (NEC).
All'indirizzo https://upas.cen.poliziadistato.it, selezionando nel menù verticale la dicitura "CE
del tipo", è possibile reperire ulteriori informazioni in merito,
accedendo al file denominato "istruzioni per la vigilanza dei
pirotecnici marcati CE".
Si ricorda, infine, che le categorie
"Fl", "F2", "F3", "F4", "Tl", "T2", "Pl" e "P2" -previste dalla
Direttiva 2013/29/UE - possono essere assegnate solo da un organismo
notificato e sono riportate nel certificato che il medesimo ente
rilascia.
In proposito ed al fine di individuare le corrette modalità
di deposito dei soli prodotti marcati CE - comparando le categorie
assegnate dall'organismo notificato alle categorie italiane previste
dall'art. 82 Regolamento di esecuzione del Tulps - si richiama la c.d. "Tabella di equiparazione" di cui all'Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011 1•
2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTf E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL T.U.L.P.S.
A
mente del comma 4 dell'art. 34 del d. lgs. 123/2015, il provvedimento
di riconoscimento e classificazione rilasciato da questo Ministero ai
sensi dell'art. 53 del Tulps è valido solo ed esclusivamente per i
seguenti articoli pirotecnici:
- i fuochi artificiali
prodotti dai fabbricanti per uso proprio e cioè quelli che, muniti di
etichetta, sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale
per spettacoli eseguiti direttamente dal fabbricante medesimo o da
dipendenti della sua azienda (cfr. art. 1, comma 2, lettera g) del
citato d. lgs. 123/2015). Tali manufatti possono essere presenti,
soltanto, nei depositi annessi alle fabbriche e possono essere
trasportati, previo ottenimento della prescritta licenza prefettizia,
unicamente da tali depositi verso i siti di sparo autorizzati ai sensi
dell'art. 57 Tulps. Ogni altro utilizzo, diverso da quello indicato, è
vietato e sanzionabile a norma di legge;
- i prodotti pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai Vigili del fuoco;
- i segnali da soccorso per l'equipaggiamento marittimo -
individuabili per avere impressi in etichetta il simbolo del timone -
rientranti nel campo di applicazione del Decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, successivamente sostituito dal
Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
- i prodotti pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
- i prodotti pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la loro commercializzazione.
Tutti
i sopraelencati prodotti - sprovvisti di marchio CE e non
classificabili secondo le categorie europee - possono essere lecitamente
detenuti ( e quindi rinvenuti in sede di controlli) presso i depositi
autorizzati, a condizione che, come detto, siano stati oggetto di un
provvedimento di riconoscimento e classificazione ex art. 53 del Tulps e
siano debitamente etichettati.
Al riguardo, si richiama l'atto di
indirizzo n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) recante "Linee Guida per
l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e
classificazione degli esplosivi", diramato in data 20 luglio 2020, in
cui è stata ribadita la necessità che l'etichettatura di tali prodotti
assicuri la pronta individuazione della loro natura, l'immediata
determinazione della massa attiva del singolo pezzo o confezione, nonché
le relative complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e
nell'uso.
Da ultimo e benché non appartenenti alla famiglia degli
"articoli pirotecnici" in parola, appare anche opportuno rammentare che,
ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, è vietata l'importazione, la
commercializzazione, il trasporto e l'impiego di detonatori ad
accensione elettrica a bassa e media intensità, fatte salve le
specifiche deroghe autorizzate da questo Ministero, ad esempio, per
motivi di studio e sperimentazione.
Va sottolineata, infatti, la
facilità di attivazione di detti detonatori che sono in grado di
funzionare anche mediante semplici sorgenti elettriche quali pile o
batterie di telefonini e simili e che, di contro, sono in grado di
innescare esplosivi ad alto potenziale.
3.B) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA MUNITI DI LICENZA DI P.S.
Negli esercizi di minuta vendita muniti di licenza di p.s.
non possono essere detenute polveri da mina, alcune tipologie di razzi e
petardi e gli articoli pirotecnici della IV categoria destinati a
persone con conoscenze specialistiche (pirotecnici), così
come stabilito con il decreto del Ministro dell'Interno 16 agosto 2016
che ha introdotto modificazioni agli articoli 1 e 3 del capitolo VI
dell'Allegato B al Regolamento di esecuzione del Tulps.2
Tale divieto trae origine dalla necessità di ridurre la possibilità che i razzi ed i petardi con maggiore potenzialità offensiva possano essere destinati all'illecita commercializzazione, prevedendo, per gli stessi, una ''tracciabilità" realizzata mediante l'espressa dichiarazione da parte del pirotecnico della quantità di razzi e petardi che intende impiegare in uno spettacolo autorizzato ai sensi dell'art. 57 Tulps. Al riguardo si rammenta che l'indicazione delle medesime quantità dovrà essere riportata nel nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore e nella licenza di trasporto emessa dal Prefetto.
In
sintesi, oltre alle limitazioni per i citati razzi e petardi, la
predetta norma comporta che qualsiasi prodotto marcato "CE" delle
categorie F4, P2 o T2, destinato a persone con conoscenze specialistiche
- qualora rientrante nella IV categoria secondo la già richiamata
"Tabella di equiparazione" - non può essere detenuto e venduto negli
esercizi di minuta vendita.
Si confronti, in proposito, il seguente prospetto esemplificativo:
vedi allegato
Il
venditore, verificati i titoli ed i documenti necessari per l'acquisto,
è tenuto ad annotare compiutamente gli estremi sul registro di carico e
scarico di cui all'art. 55 Tulps, con le modalità di cui all'art. 108
del relativo Regolamento di esecuzione.
Le disposizioni di cui
all'art. 55, primo comma del Tulps non si applicano ai soli articoli
pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alle Categorie
"F 1 ", "F2", "TI" e "PI" (in merito cfr. art. 5, comma 4, del d. lgs.
123/2015), a prescindere dalla loro classificazione nazionale.
3.C) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO NON MUNITI DI LICENZA DI P.S. E PRESSO AREE PUBBLICHE (AMBULANTI)
I
quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia dei
prodotti vendibili presso gli esercizi commerciali NON muniti della
licenza di P.S. di cui all'art. 47 Tulps e Capitolo VI dell'Allegato B
al Regolamento di esecuzione del Tulps (quali, ad esempio, i tabaccai,
le cartolerie, i supermercati, ... ) sono stati stabiliti dal decreto
del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, che ha modificato l'art. 6 del
D.M. 9 agosto 2011.
In particolare, in predetti esercizi di vendita è consentita la detenzione e la vendita di
complessivi kg 50 netti di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei
seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
1. articoli pirotecnici della categoria Fl;
2. articoli pirotecnici della categoria Pl della sola tipologia di prodotti da gioco;
3. articoli pirotecnici della categoria F2, ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC') superiore a mg 150:
-petardi
- petardi flash
- doppio petardo
- petardo saltellante
- loro batterie e combinazioni;
3.2) artifici del tipo:
- sbruffo
- mini razzetto
- razzo
- candela romana
- tubi di lancio (tubi monogetto)
- loro batterie e combinazioni;
4. articoli pirotecnici appartenenti alla categoria Tl, della tipologia e nei limiti di massa attiva
(NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di
accensione elettrica:
4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
4. 3) bengala a bastoncino;
4. 4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150;
4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a
g600;
4. 6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante
e/o crepitante < mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
4. ?)fontane_· con NEC non superiore a g 250;
4.8) dispositivi lancia coriandoli;
4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250.
I
sopraindicati prodotti corrispondono alla V categoria, gruppo "D" o
gruppo "E" di cui all'art. 82 del Regolamento di esecuzione del Tulps
(cfr. "Tabella di equiparazione").
Si segnala, inoltre, che è
possibile detenere, in un locale dove non è permesso l'accesso al
pubblico, fino a complessivi kg 150 netti dei sopraindicati articoli
pirotecnici marcati CE, purché conservati negli imballaggi di trasporto
approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce, oppure ad un
metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al
fuoco e purché ci sia una distribuzione pari a 3,5 kg per m3•
Per
quelle attività commerciali non soggette a certificato prevenzione
incendi, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portati
le di estinzione incendi e l'accesso allo stesso, anche attraverso
l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile.
I
venditori ambulanti, a loro volta, possono vendere la medesima tipologia
di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE sopra elencata, con
la limitazione dei quantitativi a 50 kg da esporre al pubblico (art. 34,
comma 4 d. lgs. 123/2015).
Per definizione, infatti, non possono disporre di locali di deposito dove poter stipare altro materiale.
3.D) CONTROLLO SULLA COMPRA VENDITA PER CORRISPONDENZA (ON-UNE)
Una
particolare attenzione dovrà essere dedicata al monitoraggio
dell'e-commerce, il cui esponenziale aumento, nel corso degli ultimi
anni, ha riguardato anche il campo dei prodotti pirotecnici.
Al
riguardo si richiama il disposto di cui all'art. 5, comma 8, del d. lgs.
123/2015 che vieta la compravendita per corrispondenza dei seguenti
articoli pirotecnici marcati CE:
- articoli pirotecnici di categoria F4;
- articoli pirotecnici di categoria P2;
- articoli pirotecnici di categoria T2;
- prodotti pirotecnici del tipo "petardo" con NEC netto superiore a: 6 grammidi polvere nera, o 1 grammo di miscela a base di nitrato e metallo o 0,5grammi di miscela a base di perclorato e metallo;
- articoli pirotecnici del tipo "razzo" con NEC netto superiore a: 75 grammi con una carica lampo e di apertura, o oltre 1 O grammi di polvere nera, o oltre 4 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o oltre 2 grammi di miscelaa base di perclorato e metallo.
Conseguentemente,
possono essere oggetto di compravendite on Une gli articoli pirotecnici
delle categorie Fl, F2, F3, Tl e Pl che restano, comunque, sottoposte
ai vincoli normativi dettati per il loro commercio in genere
(identificazione del cliente, verifica dei titoli abilitativi
all'acquisto, registrazione ... ).
È appena il caso di ricordare che
l'acquisto per corrispondenza può essere effettuato dagli operatori
economici autorizzati ai sensi dell'art. 47 del Tulps e deve riguardare
esclusivamente i prodotti che il detto operatore economico è autorizzato
a detenere, nei limiti quantitativi indicati nella licenza di pubblica
sicurezza.
Non è invece consentita l'attività di commercio in parola
ai titolari di depositi di fabbrica di cui al Capitolo IV, dell'Allegato
B al ReTulps.
Per quanto riguarda l'acquisto di prodotti pirotecnici
da altri Paesi, si evidenzia che, a mente dell'art. 14, del d. lgs
113/2015, l'introduzione nel territorio nazionale di prodotti
pirotecnici marcati CE è consentita esclusivamente agli operatori
economici muniti di licenza per la fabbricazione ed il deposito ex art.
4 7 del Tulps e previa comunicazione al Prefetto territorialmente
competente per il luogo di destinazione dei prodotti stessi.
Da ciò
discende, pertanto, che i soggetti privati non possono acquistare
articoli pirotecnici on line da operatori non sedenti all'interno dei
confini nazionali.
Infine, si rammenta che le spedizioni dei prodotti
pirotecnici, a prescindere dalla modalità del loro acquisto, non
possono essere effettuate per via postale, ma solo a mezzo di corriere
appositamente strutturato per il trasporto di esplosivi.3
3.E) MATERIALI OGGETTO DI SEQUESTRO - CAUTELE E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
È
appena il caso di rammentare la necessità di adottare massime cautele
ed assicurare il rispetto puntuale delle norme di sicurezza
normativamente tracciate per la conservazione degli artifici pirotecnici
oggetto di sequestro penale o amministrativo, da parte del personale
della Forza di polizia operante.
Al riguardo si ricorda che gli
eventuali prodotti pirotecnici sequestrati - il cui maneggio e trasporto
dovrà avvenire a cura di personale specializzato e con l'utilizzo di
mezzi idonei - potranno essere affidati in giudiziale custodia
esclusivamente a:
- titolari di locali autorizzati al deposito di
manufatti esplodenti della IV e V categoria e a condizione che vengano
rispettati i limiti qualitativi e quantitativi previsti ed indicati
nelle relative licenze rilasciate ai sensi dell'art. 47 Tulps;
-
depositi militari preventivamente individuati, nei modi e nelle forme
suggerite nel paragrafo 2. (Pianificazione delle Attività) della
presente;
- altri locali dichiarati idonei e rispondenti alle norme di settore.
In
nessun caso potrà essere consentito il trattenimento - anche temporaneo
- di tali prodotti esplosivi all'interno degli uffici di polizia.
Analoghe
particolari cautele andranno osservate in caso di sequestro di prodotti
provenienti da illecita produzione, illecita detenzione e/o illecita
commercializzazione considerando che detti prodotti sono sempre
destinati alla distruzione previa campionatura e documentazione
fotografica, ove ciò sia possibile.
Vien da sé che anche le
operazioni di trasporto e distruzione dovranno essere eseguite secondo
modalità controllate, così come stabilito dalla vigente norrnativa4
fatte salve le diverse modalità di distruzione stabilite per finalità di
pubblica incolmnità e sicurezza dall'Autorità giudiziaria.
Ciò
premesso, risulta di tutta evidenza la necessità che le SS.LL.
affrontino e pianifichino tutte le attività di diretta conseguenza dei
servizi di prevenzione e repressione, da organizzare attraverso la
redazione di un piano strutturale di safety, con congruo anticipo
rispetto alla notte del Capodanno e che preveda l'insieme delle misure
di sicurezza da porre a salvaguardia dell'incolumità pubblica e degli
operatori chiamati in servizio e che stabilisca preventivamente le
soluzioni logistiche ritenute più adatte, affinché gli Organi di polizia
possano stoccare e distruggere gli esplosivi oggetto di sequestro
penale ed amministrativo nelle forme più sicure e celeri possibile.
Si
evidenzia che, in un'ottica di leale collaborazione, tali soluzioni -
come peraltro già detto nel precedente paragrafo 2. (Pianificazione
delle Attività) - potranno formare oggetto, ove ritenuto utile e
praticabile, di una condivisione anche con l'Autorità Giudiziaria nel
corso delle sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza
pubblica convocate per discutere l'argomento.
3.F) MODALITÀ E TERMINI RACCOLTA DATI - FUNZIONARIO RESPONSABILE E SUPPORTO OPERATIVO
Al
fine di uniformare la raccolta dei dati, le SS.LL. vorranno, con le
forme ritenute opportune, fornire ai Comandi delle Forze di polizia e
delle Polizie locali operanti sul territorio il format per la
comunicazione dei dati stessi, scaricabile dalla maschera
dell'applicazione informatica R.I.SE.C., con tutti i relativi campi.
Si
ricorda che, a cura dei Sigg.ri Questori, andrà individuato il
funzionario responsabile della raccolta, della trattazione e
dell'analisi dei dati, il cui nominativo - corredato dai relativi
recapiti telefonici - dovrà essere inserito - entro e non oltre la data
del 21 dicembre p.v. - alla voce "funzionario di turno" del menù della
raccolta dati R.I.SE.C., nel portale UPAS_
Il funzionario responsabile del "Servizio R.I.SE.C." dovrà:
✓
costituire - dalla citata data del 21 dicembre 2023 e fino a cessate
esigenze del l0 gennaio 2024 - il punto di riferimento esclusivo sia per
le Forze di polizia territoriali sia per il corrispondente nucleo di
trattazione ed analisi dei dati, costituito presso il dipendente Ufficio
IV - Polizia amministrativa e di sicurezza. Il medesimo funzionario
potrà rivolgersi al citato nucleo per ogni supporto e chiarimento;
✓
assicurare - come il servizio R.l.SE.C. richiede - non solo una completa
e tempestiva trasmissione dei dati, ma anche la perdurante reperibilità
fino alla conclusione del servizio in questione, per evitare eventuali
deficit di comunicazione.
Al riguardo, si precisa che la mattina del 1
° gennaio 2024 il nucleo costituito presso l'Ufficio IV - Polizia
amministrativa e di sicurezza per il servizio R.I.SE.C. sarà operativo
dalle ore 5.00;
✓ assicurare che l'inserimento dei dati completi nel
sistema R.I.SE.C. sia ultimato e trasmesso non oltre le ore 07.00 del 1 °
gennaio 2024, per consentire la predisposizione di un'organica
trattazione per il Capo della Polizia - Direttore Generale della
pubblica sicurezza - contenente i dati su base nazionale.
Il nucleo di trattazione presso l'Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza sarà operativo fino a cessate esigenze del medesimo giorno.
3.G) SEGNALAZIONE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE DI RILIEVO
Le
SS.LL. sono, infine, pregate di far pervenire, entro e non oltre il 31
gennaio 2024, al seguente indirizzo dì posta elettronica certificata
dipps034.0401@pecps.intemo.it, un resoconto dettagliato delle attività
investigative più rilevanti svolte nello specifico settore.
Nel fare
riserva di più puntuali indicazioni operative mediante successivo atto
d'indirizzo, si rappresenta che l'Ufficio IV - Polizia amministrativa e
di sicurezza, come di consueto, resta a disposizione per qualunque
eventuale ulteriore chiarimento.