Abbandono rifiuti:i primi chiarimenti


Arrivano i primi chiarimenti da parte delle Procure. Questa disamina, devo dire, che seppur breve, è molto esaustiva e rispecchia perfettamente il mio pensiero.
Una persona di "buon senso" non può non condividerla per come è sviluppata (semplice e logica).
Speriamo che persone di "buon senso" ce ne siano molte in giro, perchè altrimenti, i danni provocati da questa modifica normativa saranno davvero notevoli.
MaSe
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 Sotto la circolare
 
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Verona
OGGETTO: modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Chiarimenti operativi
 
 
AL SIGNOR COMANDANTE POLIZIA LOCALE VERONA
Risposta alla Sua del 7 novembre 2023
AI SIGNORI COMANDANTI POLIZIA LOCALE LORO SEDI DELLA PROV. VERONA
E per opportuna informazione
AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA VENEZIA
 
 
Il d.l. 10 agosto 2023 n. 105 come convertito con la legge 9 ottobre 2023 n. 13 7 all'art. 6 ter ha sostituito il comma 1 dell'art. 255 del decreto leg,vo n. 152 del 2006 con il seguente comma:

"Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio."
 
Venendo incontro alla specifica richiesta di chiarimenti cui sopra faccio riferimento, ma anche ritenendo opportuno tentare di individuare una prima linea di demarcazione ed interpretativa per la nuova figura contravvenzionale, mi permetto inviare a tutte le SS.LL. le seguenti preliminari considerazioni, che sono anche il frutto di apposita valutazione collegialmente fatta dai Magistrati di questo Ufficio.

In via di prima approssimazione va notato come il legislatore abbia trasformato un illecito amministrativo abbastanza comune e assai diffuso nella vita quotidiana in una contravvenzione, se pur punita con la sola pena dell'ammenda, e quindi in un illecito penale, ma la condotta è rimasta la stessa.

Innanzi tutto è facile constatare che la disposizione si applica, salvo quanto disposto dall'art. 256 comma 2 dello stesso testo unico, disposizione che prevede la pena dell'arresto e/o dell'ammenda per i titolari di imprese che abbandonano i rifiuti.

Quindi il primo esame da fare per inquadrare l'episodio è quello di natura soggettiva, invero non vi è dubbio che la nuova previsione di reato sia rivolta a regolamentare soprattutto l'attività del singolo cittadino.

In secondo luogo la condotta materiale è delineata con riferimento a preesistenti norme, sicchè non ogni abbandono di rifiuti è ora reato, ma solo quello che si realizza in violazione delle norme espressamente richiamate e cioè:

a) l'art. 192 commi 1 e 2 = divieto di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché immissione di rifiuti allo stato solido o liquido nelle acque
b) l'art. 226 comma 2 = divieti per imballaggi terziari ed imballaggi secondari c) l'art. 231 commi 1 e 2 = veicoli fuori uso

Con riferimento alla prima ipotesi preme ricordare che l'art. 9 della legge 689 del 1981 dispone quanto segue:

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative, si applica la disposizione speciale.
 
 Questa regola ( principio di specialità ) è particolarmente importante perché riduce la operatività della norma in argomento sia con riferimento all' art. 232 bis ( rifiuti di prodotti da fumo ) che all'art 232 ter del Testo Unico ambiente ( divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni ), che pertanto prevalgono.

Assai importante è anche l'art. 15 del codice della strada che prevede quanto segue:

I. Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato:
a) b) c) d) e) omissis;
j) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
Sicchè , giova ripetere, se la condotta rientra nell'art. 15 cod.strada per effetto del principio di specialità non dovrà essere valutata come reato.


Inoltre la norma richiamando il concetto di abbandono e deposito purchè incontrollato ( art. 192 comma 1 appunto ) esclude che possa essere considerato reato il posizionamento del rifiuto da parte del cittadino senza il rispetto delle regole della raccolta differenziata oppure il posizionamento del rifiuto non all'interno del cassonetto, ma v1cmo a questo, poiché in tal modo egli non voleva abbandonare il rifiuto sul terreno, tanto da averlo portato in un'area che egli sa essere destinata allasuccessiva raccolta.

La seconda ipotesi sanziona il privato con riferimento alla violazione dell'art. 226 comma 2 che conviene riportare:

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei r{fiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.

Pertanto è necessario avere ben presenti le tipologie di imballaggi. La definizione si trae dalla direttiva europea ( Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) che definisce all'art. 3 i tre tipi di imballaggio come segue:

L'imballaggio consiste soltanto di:
a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente.finale o il consumatore;
b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche,·
c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto.
L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, .fèrroviari e marittimi ed aerei;
 
Per chiarire con un esempio facile.
Il vino viene inserito all'interno delle bottiglie (imballaggio primario). Un certo numero di bottiglie vengono inserite all'interno di una scatola (imballaggio secondario) , questa scatola viene caricata su un pallet e avvolta in un involucro termoretraibile e inviata al punto di distribuzione (imballaggio terziario)

A questo punto la contravvenzione in argomento è forse piu' chiara : è punibile colui che immette nell'ordinario circuito dei rifiuti urbani imballaggi utilizzati per il trasporto ed è anche punibile chi immette nell'ordinario ciclo dei rifiuti urbani imballaggi multipli ( o secondari ) al cli fuori dei canali della raccolta differenziata. Sicchè in assenza di una raccolta differenziata l'imballaggio secondario dovrà dal privato cittadino essere conferito necessariamente attraverso i centri di raccolta dei rifiuti.

La terza ipotesi è agevole: in pratica è sanzionabile penalmente ex art. 255 comma 1 dlgv ] 52/2006 chi procede alla demolizione di un veicolo a motore in modalità diversa da quella prevista e quindi non lo consegni ad un centro di raccolta appositamente autorizzato o non lo consegni al concessionario affinchè sia quest'ultimo a farlo
La Giurisprudenza che si formerà nel tempo darà riscontro a queste mie preliminari indicazioni

Auguro alle SS.LL. un buon lavoro e formulo rispettosi saluti

Verona 24 novembre 2023

Il Procuratore della Repu\blica