La componente pubblicitaria del canone unico è di esclusiva competenza comunale


Anche se l’impianto è installato su strada provinciale, a prescindere dalla circostanza che l’autorizzazione sia stata rilasciata dalla Provincia
 

La componente pubblicitaria del canone unico patrimoniale va corrisposta al Comune anche se l’impianto è installato su strada provinciale, a prescindere dalla circostanza che l’autorizzazione sia stata rilasciata dalla Provincia. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia con la sentenza n. 2199/2023, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso di un’agenzia pubblicitaria dando ragione alla concessionaria comunale.

Si tratta di una delle prime pronunce d’appello che affronta la controversa questione riguardante l’individuazione del soggetto attivo del canone in caso di impianti pubblicitari installati su strade provinciali, fuori dal centro abitato.

Secondo l’azienda pubblicitaria il canone sarebbe di competenza della Provincia (Città Metropolitana), che aveva rilasciato l’autorizzazione per l’installazione degli impianti. Ma i giudici di primo grado respingono il ricorso, evidenziando che la competenza delle province riguarda solo il canone di occupazione di suolo pubblico mentre continua a rimanere di competenza esclusivamente comunale il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dalla natura della strada su cui questi sono apposti.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado conferma l’esito del giudizio di primo grado ritenendo preferibile la tesi volta a mantenere la distinta soggettività attiva per la tassa di occupazione suolo pubblico e per quella sulla pubblicità, come in passato.

La nuova normativa, infatti, dispone l’istituzione dal 2021 del canone unico in sostituzione della Tosap, Icp, eccetera, per cui l’intenzione legislativa non pare quella di istituire un nuovo prelievo quanto, piuttosto, di mutare denominazione fermi i precedenti presupposti, di fatto ripresi nel nuovo tessuto normativo (legge 160/2019). I presupposti del canone vengono infatti mantenuti rigidamente separati, prevedendo alternativamente l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, escludendo la duplicazione di imposta. Inoltre la garanzia di parità di gettito con quello dei precedenti prelievi ha senso solo mantenendo la medesima alternativa per la legittimazione attiva: comuni per la componente pubblicitaria, province per la componente suolo pubblico.

La soluzione esposta appare quindi la più rispettosa dell’intenzione del legislatore, non rinvenendosi alcuna norma che, prendendo le distanze dal regime previgente, attribuisca la legittimazione attiva per la quota pubblicitaria anche alla provincia.

I giudici tributari d’appello milanesi evidenziano, inoltre, l’irrilevanza dell’articolo 23 del codice della strada il quale riguarda profili attinenti la sicurezza della circolazione stradale.

Neppure appare decisivo il richiamo alla disposizione (comma 835 legge 160/2019) che prevede il versamento del canone contestualmente all’autorizzazione, trattandosi di norma che precisa l’aspetto temporale del canone unico ma non dice che il pagamento va fatto agli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione.

Un ultimo argomento a favore della tesi seguita è offerto dalla previsione del canone sulla diffusione di messaggi pubblicitari “su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (comma 819 legge 160/2019). Se per i beni visibili da luogo del territorio comunale non sorgono difficoltà, sarebbe invece impossibile individuare il soggetto attivo per i messaggi pubblicitari collocati su veicoli, diventando davvero impensabile distinguere, ad esempio, a seconda della tratta percorsa dal mezzo. E’ quindi ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso muoversi sul solco della precedente disciplina, confermando la spettanza del canone unico sulla pubblicità sempre e solo ai Comuni.


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di Giuseppe Debenedetto
01 Novembre 2023