Conflitto di interessi a carico di un agente di Polizia Locale che vuol esercitare attività commerciali
Anac: conflitto d’interesse per l’agente di polizia locale in part time che intenda avviare attività di affittacamere
Trovano applicazione gli obblighi di astensione e comunicazione previsti dal codice di comportamento
L’agente di polizia locale in regime di part time, a cui sono attribuite le funzioni di pubblica sicurezza, che intende intraprendere un’attività di «affittacamere» nel Comune presso il quale esercita la sua attività lavorativa, è tenuto a rispettare gli obblighi di astensione e comunicazione previsti dal codice di comportamento nazionale e da quello integrativo.
Più in generale, il dipendente pubblico è tenuto ad astenersi da ogni attività inerente al procedimento amministrativo interessato e al partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari, comunicando per iscritto la specifica situazione di conflitto.
Sono queste le conclusioni cui è giunto l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) all’interno del parere n. 4500/2023.
L’Autorità è stata interpellata da un’amministrazione locale allo scopo di dirimere la questione sulla sussistenza (o meno) di una ipotesi di conflitto di interessi a carico di un agente di polizia locale con rapporto di lavoro in regime di tempo parziale, a cui sono attribuite le funzioni di pubblica sicurezza con i compiti di controllo e di verifica sul rispetto delle norme in ambito commerciale e attività commerciale, che intende intraprendere l’attività di «affittacamere».
In primis l’Anac traccia il perimetro normativo di riferimento in materia di incompatibilità dei dipendenti pubblici, ricordando che l’articolo 53 del Dlgs 165/2001 il quale rinvia espressamente, per le attività assolutamente incompatibili, alla disciplina contenuta all’articolo 60 del Dpr 3/1957, vieta al dipendente pubblico di esercitare il commercio, l’industria, le professioni, assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del ministro competente.
Per espressa previsione di legge (comma 6 del richiamato articolo 53) sono esclusi dalle incompatibilità i dipendenti di amministrazioni pubbliche in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Questa particolare posizione consente così di svolgere un’altra attività lavorativa subordinata o autonoma, pure mediante iscrizioni ad albi, e introduce la regola che il secondo lavoro è consentito, mentre il diniego ha carattere residuale.
Per l’Autorità, in linea con quanto espresso in passato dalla Funzione pubblica, nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.
La valutazione degli aspetti relativi al potenziale conflitto di interessi nel caso in questione, la cui competenza ricade direttamente sul datore di lavoro, deve essere condotta con riferimento alle norme contenute nel codice di comportamento nazionale (Dpr 62/2013) e in quello integrativo adottato dall’ente.
Viene sottolineato come la principale misura di prevenzione dei conflitti d’interesse è rappresentata dall’obbligo di segnalazione da parte dell’interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione o all’atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato.
In conclusione, afferma l’Anac, anche per la particolare fattispecie in esame (agente di polizia locale in regime di part time, a cui sono attribuite le funzioni di pubblica sicurezza) dovranno trovare applicazione gli obblighi di astensione e comunicazione previsti dal codice di comportamento.
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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala
01 Novembre 2023
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